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N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 15, comma 3, del D.MIPAAF 20 aprile 2021.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2018

G.U.R.I. 25 maggio 2018, n. 120

Modifica del decreto 18 gennaio 2016, recante misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 15, comma 3, del D.MIPAAF 20 aprile 2021.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del summenzionato decreto-legge, che al fine di estendere la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, ha modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonchè mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Ritenuto opportuno adeguare il citato decreto del 18 gennaio 2016 alle nuove disposizioni di legge;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 15, comma 3, del D.MIPAAF 20 aprile 2021.

Art. 1

Modifiche all'art. 3 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al comma precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonchè mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 15, comma 3, del D.MIPAAF 20 aprile 2021.

Art. 2

Modifiche all'art. 7 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonchè del contributo a fondo perduto.».

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 15, comma 3, del D.MIPAAF 20 aprile 2021.

Art. 3

Modifiche all'art. 8 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti di concessione delle agevolazioni».

b) al comma 2, le parole «Nel contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «Nei contratti».

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Art. 4

Modifiche all'art. 10 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è cosi sostituita: «Modalità di erogazione delle agevolazioni»;

b) al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti»; e le parole «mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni»;

c) al comma 2, le parole «del contratto di mutuo agevolato.», sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di concessione delle agevolazioni.»;

d) al comma 3, le parole: «della quota di mutuo agevolato corrispondente», sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni corrispondenti»;

e) al comma 5, le parole: «dal contratto di mutuo agevolato.» Sono sostituite dalle seguenti: «dai contratti di concessione delle agevolazioni.»;

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Art. 5

Modifiche all'art. 13 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalla agevolazione e la risoluzione dei contratti di concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, nonchè delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.».

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Art. 6

Esenzione dall'obbligo di notifica

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Minsitro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 314