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N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 11 giugno 2019.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2018

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26 G.U.R.I. 5 giugno 2018, n. 128

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 11 giugno 2019.

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LO SPORT

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2017, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2017, n. 206 - Serie generale;

Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 29 settembre 2017 ed in vigore dal 1° gennaio 2018;

Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario formulata l'8 marzo 2018, in seduta straordinaria;

Considerata la necessità di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 11 giugno 2019.

Art. 1

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping, ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento all'allegato 1 della "Convenzione internazionale contro il doping nello sport"», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2018 e riportata nell'allegato I parte integrante del presente decreto.

2. La lista di cui all'allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:

a) sezione 1: classi vietate;

b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.

3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 11 giugno 2019.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 26 luglio 2017, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 aprile 2018

Il Ministro della salute: LORENZIN

Il Ministro per lo sport: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1268

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 11 giugno 2019.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 11 giugno 2019.

ALLEGATO II

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO E' CONSIDERATO VIETATO PER DOPING

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (SVD) del Comitato Tecnico Sanitario, istituita ai sensi del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, ha predisposto la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate per doping in base ai seguenti criteri e modalità.

A) CRITERI GENERALI

1. La lista intende perseguire l'obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.

2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite.

3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato doping, sono state individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle disposizioni della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata ai sensi della Legge 26 novembre 2007, n. 230.

B) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE E METODI VIETATI

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione riguarda le pratiche e metodi vietati per doping:

SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE;

SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE;

SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI;

SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI;

SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI.

1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chimico- farmacologiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 376/2000.

2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping.

3. Nella Sezione 1, la Classe S0 comprende qualsiasi farmaco in via di sviluppo o ogni altra sostanza farmacologicamente attiva non ancora autorizzata da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o non più autorizzati nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre vietate in e fuori gara.

4. Per i medicinali, contenenti principi attivi singoli od in associazione, vietati per doping, dei quali è consentito l'uso topico, è proibita un'assunzione diversa (per schema posologico e/o per via di somministrazione) da quella indicata nell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC).

5. Tuttavia, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, in un'ottica di maggior tutela del consumatore, nelle "Sezioni 3 e 4" descritte al successivo punto 13, la SVD ritiene opportuno inserire anche quei medicinali, la cui dose raccomandata dai titolari di AIC, sia inferiore alla dose massima consentita dalla WADA, nonché prescriverne i relativi pittogrammi ed avvertenze speciali previsti per le (potenziali, in questi casi) sostanze dopanti.

6. Le preparazioni contenenti stimolanti (Classe S6) sono proibite; fanno eccezione la clonidina, i derivati dell'imidazolo ad uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2018*.

7. Le preparazioni contenenti glucocorticosteroidi (classe S9) sono proibite in competizione quando somministrate per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale, fatto salvo quanto specificato nel Programma di Monitoraggio 2018**.

8. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva non è permesso l'impiego di medicinali, per i quali non è prevista nell'AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) l'autorizzazione per uso pediatrico.

9. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 376/2000.

10. Nelle sezioni di cui all'allegato III si intende con i termini: "in gara" l'intervallo di tempo che intercorre tra le 12 ore precedenti la competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo necessario alla raccolta dei campioni biologici; "fuori gara" il periodo di tempo non compreso nell'intervallo temporale definito come "in gara".

11. La Sezione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi internazionali sull'uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell'allegato III al presente decreto, al fine di evidenziarne l'eventuale uso non corretto nell'ambito delle attività sportive.

12. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in commercio, in Italia, alcun prodotto medicinale.

13. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per i quali sia stata rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

14. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali contenenti principi attivi vietati per doping e descritti nella Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodotti medicinali a base di Mannitolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione endovenosa.

15. L'esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi.

16. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l'indicazione della sigla della classe vietata per doping a cui appartengono.

MODALITA' DI REVISIONE DELLA LISTA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 376/2000, nonché, per quanto riguarda la periodicità annuale, in aderenza alle statuizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 522/1995, e nella Convenzione internazionale contro il doping nello sport stipulata a Parigi il 16 ottobre 2005, ratificata con la legge 230/2007, e, in particolare, del Codice Mondiale Antidoping trascritto nella Appendice I di tale ultima Convenzione, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggiornamento periodico da parte della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping, con l'ausilio della Banca Dati dell'AIFA, nonché attraverso i dati registrativi, secondo le procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping attua periodicamente una verifica delle sostanze e/o delle pratiche vietate per doping, al fine di individuare sostanze e/o pratiche mediche da inserire in tale lista.

L'inserimento viene attuato al termine di una attività di valutazione e dopo aver informato gli organismi internazionali competenti.

____________________

* Nel Programma di Monitoraggio WADA 2018 sono incluse le seguenti sostanze: bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).

** Nel Programma di Monitoraggio WADA 2018 sono inclusi i glucocorticosteroidi: in-competizione, quando somministrati per vie diverse da quelle indicate al punto 6, e fuori competizione per tutte le vie di somministrazione;

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 11 giugno 2019.