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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 25 maggio 2018, n. 11

G.U.R.S. 8 giugno 2018, n. 25

Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Abrogazione della Tesoreria unica regionale (T.U.R.).

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

ALL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

UFFICI DI GABINETTO

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIO III

ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

A SICILIA DIGITALE S.P.A.

ALL'UNICREDIT S.P.A.

AREA PUBLIC SECTOR SICILIA

ALL'UNICREDIT S.P.A.

CASSA CENTRALE REGIONE SICILIANA

L'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - recante la legge di stabilità regionale 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 21 dell'11 maggio 2018 - prevede l'abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che aveva istituito la Tesoreria unica regionale (T.U.R.).

In attuazione del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 8/2018, questa Amministrazione, con decreto del ragioniere generale, provvederà ad eliminare tutte le somme presenti negli esistenti sottoconti di tesoreria ed a contabilizzare i recuperi delle stesse somme (singoli atti di accertamento e versamento per ciascun sottoconto eliminato) negli appositi capitoli di entrata 7588, 7589, 7590 e 7591, articolati (art. 1 somme destinate ai pagamenti agli enti e art. 2 somme destinate alla regolazione di eventuali atti di pignoramento) e distinti in relazione alla natura dei fondi (regionali o extraregionali) e alla destinazione dei pagamenti da effettuare (spese correnti e in conto capitale), istituiti nelle partite di giro con il predetto decreto del ragioniere generale. Contestualmente, con il medesimo decreto di variazione di bilancio, si provvederà ad impegnare le medesime somme nei corrispondenti capitoli di spesa 900706, 900707, 900708 e 900709 istituiti fra le partite di giro, anche questi ultimi distinti in relazione alla natura dei fondi ed alla destinazione dei pagamenti da effettuare.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 21, il citato decreto di eliminazione dei sottoconti verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e copia di esso verrà allegata al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

Per consentire l'applicazione della norma di che trattasi, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, che riguarda una platea di enti vasta e diversificata, il cui elenco è stato da ultimo aggiornato con D.R.G. n. 2408 del 22 novembre 2017 (cfr. http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura Regionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancio Tesoro/PIR_ElencoEntiTesoreriaUnicaRegionale), si forniscono di seguito taluni elementi esplicativi e pertinenti istruzioni.

Innanzitutto si precisa che, nelle more che vengano modificate la procedura SIC e la procedura informatica dell'Istituto Cassiere, al fine di consentire i girofondi previsto dall'art. 44 della legge n. 526/1982, non potrà essere utilizzata la modalità di pagamento 12 - "Tesoreria unica regionale", ma dovrà essere utilizzata la modalità di pagamento 04 - "Accredito in conto corrente Bancario/Postale", previa acquisizione da parte delle Amministrazioni attive dei codici IBAN dei conti correnti presso Banca d'Italia (contabilità speciali presso la Tesoreria statale) degli enti ed aziende del settore pubblico regionale assoggettati al regime di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni.

L'elenco delle contabilità speciali (ultimo aggiornamento 19 marzo 2018) ed i riferimenti normativi potranno essere rilevati al link: http://www.rgs.mef.gov.it VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_ del bilancio/tesoreria_dello_stato/tesoreria unica/.

In seguito all'attuazione delle modifiche informatiche, l'Istituto cassiere opererà i girofondi utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario, ad eccezione degli enti esentati dalla tesoreria unica, che comunicheranno l'IBAN del conto corrente detenuto presso il proprio cassiere/tesoriere.

Pertanto, con successiva nota verrà indicata la nuova modalità di pagamento relativa al girofondo. Ovviamente per gli enti esentati si continuerà ad utilizzare la modalità di pagamento 04.

Inoltre, come è noto, per far fronte ad eventuali momentanee carenze di liquidità e favorire una più agevole estinzione dei titoli di spesa, sulla loro emissione questa Amministrazione ha disposto un limite di importo pari a euro 500.000,00 (escludendo gli stipendi, le pensioni, i titoli emessi per il pagamento del servizio del debito, quelli relativi a FSN e FSR e Fondo pensioni per il cap. I 08007, imposte e tasse non frazionabili). Relativamente agli enti ed aziende dell'ex T.U.R. di cui all'elenco allegato al summenzionato D.R.G n. 2408/2017, i mandati potranno essere emessi singolarmente per un importo massimo pari a euro 1.000.000,00.

Eventuali deroghe al predetto limite, opportunamente motivate, dovranno essere richieste al Servizio tesoro di questa Ragioneria generale.

Le somme relative ai sottoconti gravate da azioni giudiziarie in attesa di decisione da parte del GE. resteranno accantonate all'articolo 2 dei citati capitoli di entrata fino alla definitiva pronuncia e saranno rese disponibili per regolarizzare l'eventuale pagamento effettuato dall'Istituto cassiere al pignorante, per effetto dell'assegnazione del GE., ovvero per l'eventuale utilizzo da parte degli enti.

Inoltre, la norma al comma 4 prevede che "all'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui sussista l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti".

In ordine alle "somme...." "......., corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione", il comma 5 prevede che... "non si applicano i termini previsti dal comma 4 e all'eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l'Amministrazione competente dimostri che non sussista più l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme".

Pertanto, per tali ultime tipologie di spese le somme introitate nei predetti capitoli di entrata permarranno tra i residui dei corrispondenti capitoli di spesa per essere nuovamente trasferite, sulla base delle specifiche regole del finanziamento o trasferimento, anche oltre il termine di cui al comma 4. In tal senso la competente Amministrazione dovrà valutare l'esistenza dell'obbligo al pagamento in relazione ad esempio ai termini di rendicontazione della spesa al soggetto che ha finanziato l'intervento o la possibilità della certificazione della spesa per i programmi comunitari.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riscontri più l'obbligo del pagamento al soggetto, titolare del sottoconto, la somma, sempreché sia comunque possibile l" utilizzo con riprogrammazione dell'intervento, dovrà essere versata in entrata del bilancio per essere nuovamente iscritta sulla base della nuova destinazione.

Analogamente, la somma dovrà essere versata in entrata per essere nuovamente iscritta nei corrispondenti capitoli di spesa se, non sussistendo più i requisiti per procedere alla spesa, si dovrà procedere alla restituzione della somma al soggetto che in precedenza aveva provveduto al trasferimento della somma alla Regione.

Ai fini del pagamento l'ente titolare dell'originario sottoconto dovrà presentare istanza documentata all'Amministrazione che ha dato luogo al trasferimento o all'assegnazione.

La competente Amministrazione, effettuata l'opportuna verifica sull'istanza, attesterà la sussistenza dell'obbligo del pagamento provvedendo ad inoltrare specifica richiesta, comprensiva di apposito nulla osta, al Servizio tesoro di questa Ragioneria generale, il quale provvederà all'emissione del titolo di spesa sul corrispondente impegno generato sul pertinente capitolo di spesa, dandone notizia all'Amministrazione richiedente.

Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto suesposto ed invitare le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare presso gli enti ed aziende di cui al D.R.G. n. 2408/2017, si comunica che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari, al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_ PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato Economia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_ Circolari2018.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA