
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 aprile 2018
G.U.R.I. 9 giugno 2018, n. 132
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per le attività di ispezione e di certificazione sul lavoro marittimo.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo che prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attività di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto.
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave e gli importi delle relative tariffe sono quelle indicati nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le spese delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto relativamente alla attività di ispezione e di certificazione delle agenzie italiane di lavoro marittimo sono a carico dei richiedenti.
3. L'aggiornamento biennale di cui ai commi 1 e 2 assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività.
4. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Modalità di pagamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento è specificato:
a) il riferimento agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al capo XV, capitolo 2454, art. 30 dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere allegata all'istanza con la quale si richiedono le attività di cui all'art. 1.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2018
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. 1, foglio 1407