
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 23 maggio 2018, n. 27171
G.U.R.I. 16 giugno 2018, n. 138
Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2018. (Delibera n. 27171).
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 23 maggio 2018;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;
Visto il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorità ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016 la quale ha confermato che per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la quale ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo dello 0,025 per mille, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Ritenuto di dover adottare, come previsto dall'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» per l'anno 2018, al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento;
Delibera:
Articolo Unico
a) di approvare il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A);
b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato B);
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 23 maggio 2018
Il presidente: MUSCOLO
Il segretario generale: CHIEPPA
ALLEGATO A
Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018
Oggetto
1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.
Soggetti tenuti al versamento del contributo
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 10 gennaio 2018, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.
Misura del contributo
1. Per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, il contributo è fissato nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.
2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
Termini e modalità di versamento
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018».
2. Per l'anno 2018 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2018, a partire dal 1° luglio 2018.
Controlli
1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.
Interessi
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2018.
Riscossione coattiva
1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Indebiti versamenti
1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.
ALLEGATO B
Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018
Premessa
L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.
L'Autorità, nell'adunanza del 23 maggio 2018, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2018.
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.
Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato - alla data della delibera dell'Autorità del 10 gennaio 2018 - superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.
B. Misura del contributo.
Per l'anno 2018, il contributo è pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle società di capitale alla data del 10 gennaio 2018.
Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 10 gennaio 2018, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
C. Modalità e termini di versamento del contributo.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2018, a partire dal 1° luglio 2018.
Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato:
presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;
attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati.
Il pagamento del contributo può essere effettuato anche tramite la piattaforma PagoPA, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui la società volesse ricorrere a tale strumento di pagamento, dovrà inoltrare richiesta alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it entro il 10 luglio 2018. A fronte della richiesta, verrà inviato alla società, tramite posta elettronica certificata, l'avviso di pagamento PagoPA.
Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a «Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato» presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.
All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.
Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2018 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it
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A. Modalità e termini per il versamento
A.1 Quando dovrà essere versato il contributo per l'anno 2018?
Il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio 2018.
A.2 Sono previste sanzioni in caso di mancato versamento del contributo?
No, non sono previste sanzioni. In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, nonchè le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo.
A.3 Il contributo è deducibile ai fini fiscali?
L'Autorità non è competente a pronunciarsi in merito alla deducibilità ai fini fiscali del contributo.
B. Soggetti tenuti al versamento del contributo
B.1 Chi è tenuto al versamento del contributo?
(la presente FAQ n. B.1 è stata modificata in data 1° marzo 2017)
Sono tenute al versamento le società di capitali, iscritte nel registro delle imprese delle camere di commercio italiane, i cui ricavi della voce A1 del conto economico dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 10 gennaio 2018 superino i 50 milioni di euro.
B.2 Il contributo si applica a tutte le società con ricavi superiori a 50 milioni o solo quelle soggette all'obbligo di notifica per le operazioni di concentrazione?
Vedi FAQ B.1.
B.3 L'obbligo di versamento del contributo riguarda le sole società italiane o anche le società straniere che realizzano ricavi in Italia?
(la presente FAQ n. B3 è stata modificata in data 1° marzo 2017)
Le società soggette al versamento del contributo sono le società italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane.
Le società straniere sono tenute al versamento del contributo solo nell'ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al registro delle imprese. In tal caso la base di calcolo del contributo è costituita dall'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre.
In mancanza di tali dati per il calcolo del contributo dovrà farsi riferimento alle ultime scritture contabili redatte, alla data della delibera dell'Autorità n. 26922 del 10 gennaio 2018, ai fini IRAP.
B.4 Le società estere sono soggette al pagamento del contributo per il fatto di avere un ufficio di rappresentanza o commerciale in Italia o solo se hanno sede legale in Italia?
Vedi FAQ B.3.
B.5 Sono soggette al contributo anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata?
Sì, anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, ivi incluse le cooperative sociali, sono soggette al versamento del contributo.
B.6 Nel caso di consorzi di società (o di società consortili), sono soggette al contributo sia il consorzio (o le società consortili) che le singole società consorziate?
No, nel caso dei consorzi o delle società consortili, la contribuzione va versata solamente dalle società consorziate.
B.7 Chi è tenuto al versamento in caso di fusione/cessione?
Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione, nel caso di fusione e cessione, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione. Ai fini del calcolo del contributo, il soggetto che subentra nei diritti ed obblighi dovrà fare riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018 da ciascuna società singolarmente considerata senza sommare, quindi, i fatturati delle medesime.
B.8 Sono tenute al versamento del contributo anche le società estinte?
No, le società estinte e, quindi, cancellate dal registro delle imprese entro l'anno precedente a quello di competenza delle somme versate a titolo di contribuzione non sono obbligate al versamento del contributo, fatto salvo quanto previsto in caso di fusione/cessione alla FAQ B.7.
B.9 Le società di nuova costituzione sono obbligate a versare il contributo?
No, le società di nuova costituzione che non abbiano ancora approvato alcun bilancio alla data del 10 gennaio 2018 non sono tenute al versamento del contributo per l'anno 2018.
B.10 Sono tenute al versamento del contributo le imprese in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali?
(la presente FAQ n. B.10 è stata modificata in data 18 giugno 2015 e in data 1° marzo 2017)
Le imprese soggette a procedure concorsuali - ferma restando l'applicazione dell'ordinario criterio di legge per il periodo precedente all'apertura della procedura - sono tenute al versamento del contributo successivamente all'apertura della procedura concorsuale solo se la società ha continuato a esercitare attività d'impresa producendo ricavi superiori a 50 milioni di euro. In tali casi, in assenza di un bilancio approvato alla data della delibera dell'Autorità del 10 gennaio 2018, per il calcolo del contributo dovrà farsi riferimento alle ultime scritture contabili, redatte alla medesima data, al fine di calcolare l'IRAP.
L'apertura dello stato di liquidazione ordinaria non fa venire meno l'obbligo di versamento del contributo e pertanto le società in stato di liquidazione ordinaria sono tenute al pagamento del contributo sulla base del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera dell'Autorità del 10 gennaio 2018.
C. Importo del contributo
C.1 A quale bilancio societario occorre far riferimento per il calcolo del contributo da versare?
All'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato alla data della delibera AGCM n 26922, ossia alla data del 10 gennaio 2018.
C.2 Il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è il fatturato mondiale della società italiana o il solo fatturato relativo a vendite in Italia?
Per il calcolo del contributo va considerato come base di calcolo l'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (sulla base delle previsioni dell'art. 2425-bis, comma 1, del codice civile).
C.3 Qual è l'importo minimo di contribuzione per il 2018?
L'importo minimo è 2.750,00 euro, che corrisponde allo 0,055 per mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione (50 milioni di euro).
C.4 A quale cifra l'importo da versare deve essere arrotondato?
L'importo può essere versato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.
C.5 Come devono procedere al calcolo del contributo le società di trading/distribuzione (acquisto e successiva rivendita ai distributori/clienti finali)?
Le società di trading/distribuzione devono fare riferimento all'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali.
C.6 Come devono procedere al calcolo del contributo le concessionarie di pubblicità, i tour operator le agenzie di viaggi?
Le concessionarie di pubblicità devono escludere dal computo dei ricavi assoggettabili alla contribuzione i ricavi riversati ai titolari dei mezzi di comunicazione sui quali viene diffuso il messaggio pubblicitario.
I tour operator devono sottrarre dalla voce A1 del conto economico i soli costi diretti sostenuti per l'acquisizione dei servizi presso i fornitori terzi e le provvigioni passive pagate alle agenzie di viaggi.
Le agenzie di viaggi devono considerare, come base di calcolo, la parte della voce A1 del conto economico relativa alle sole provvigioni attive percepite per l'attività di intermediazione.
C.7 Come devono calcolare il contributo le società di somministrazione di lavoro?
Le società di somministrazione di lavoro devono escludere dal computo dei ricavi assoggettabili alla contribuzione i soli costi sostenuti per i lavoratori interinali, corrispondenti all'importo rimborsato alle stesse dalle imprese clienti utilizzatrici, considerando, quindi, la commissione percepita per il servizio di fornitura di manodopera.
C.8 Per le società di assicurazione, ai fini dell'individuazione dei ricavi totali per il calcolo del contributo, si deve fare riferimento al valore dei premi incassati?
Sì, per le società di assicurazione, ai fini dell'individuazione dei ricavi totali per il calcolo del contributo, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo dei premi incassati come desumibile dalla denuncia presentata all'Agenzia delle entrate competente territorialmente entro il 31 maggio 2017.
C.9 Qual è il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dalle società holding di partecipazione?
Ai fini del calcolo del fatturato per le holding di partecipazione, vale a dire per le società la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni, occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine. Detto criterio si applica a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute.
C.10 Qual è il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dalle società di gestione del risparmio e dalle società di leasing e factoring?
Ai fini del calcolo del fatturato per le società di gestione del risparmio e per le società di leasing e factoring occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine.
D. Gruppi societari
D.1 Nel caso di gruppo, si deve far riferimento al bilancio consolidato o ai bilanci di esercizio delle singole societa?
Il calcolo del contributo di gruppo deve essere effettuato sommando i singoli contributi dovuti dalle società che sono soggette all'obbligo di contribuzione in quanto singolarmente superano i 50 milioni di euro di ricavi sulla base dei bilanci di esercizio delle stesse.
D.2 Nel caso di bilanci consolidati (che includono quindi i ricavi di tutte le società del gruppo), esiste un obbligo di versamento del contributo in capo alla capogruppo sulla base dei ricavi consolidati?
No, il bilancio cui si fa riferimento per l'individuazione dell'eventuale contributo da versare è il bilancio di esercizio di ogni singola impresa, non il bilancio consolidato.
D.3 Le società italiane appartenenti a gruppi societari che singolarmente non superano la soglia dei 50 milioni di ricavi ma superano detta soglia solo aggregate a livello di gruppo, sono soggette al versamento del contributo?
No, il bilancio da tenersi in considerazione è quello d'esercizio di ciascuna singola società, non quello consolidato di gruppo. Pertanto, le società italiane che, singolarmente, superano la soglia dei 50 milioni di ricavi sono tenute al versamento del contributo.
D.4 I gruppi di società hanno come limite massimo di contribuzione il tetto massimo di 275.000,00 euro?
Sì, i gruppi di società di cui all'art. 2359 del codice civile (vedi FAQ D.6) - le cui società siano soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi - hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l'importo minimo, pari, per il 2018, a 275.000,00 euro.
Il riferimento al gruppo di società di cui all'art. 2359 codice civile per l'applicazione del tetto massimo di contribuzione deve intendersi alle società controllate in presenza delle forme di controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice civile, e non alle società collegate.
D.4-bis Nel caso in cui una società estera controlli due o più società italiane delle quali una sia «capogruppo» di altre società italiane e l'altra o le altre siano controllate dalla società estera, ma non dalla capogruppo italiana, il pagamento effettuato dalla società capogruppo italiana con tetto massimo per il suo gruppo esonera la o le altre società italiane, controllate direttamente dalla società estera ma non controllate dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo?
(la presente FAQ n. D.4-bis è stata introdotta in data 1° marzo 2017)
No, in tale ipotesi il pagamento del contributo da parte della capogruppo italiana non esonera la o le società italiane, controllate direttamente dalla società estera ma non controllate dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo.
D.5 Cosa succede nelle partite infragruppo?
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 codice civile anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
D.6 Nel caso di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, il contributo può essere versato dalla società madre per conto delle società controllate/sottoposte ad attività di direzione e coordinamento e in caso con un unico versamento?
Sì, il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Ogni bonifico dovrà riportare nella causale per il beneficiario il codice fiscale e la denominazione sociale della singola società cui il versamento fa riferimento. Solo ed esclusivamente nel caso si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (vedi FAQ D.4), è ammesso un unico versamento, la cui causale per il beneficiario dovrà riportare il codice fiscale e la denominazione sociale della società madre del gruppo cui il versamento fa riferimento.
D.7 Esistono dei criteri per la ripartizione del contributo massimo di euro 275.000,00 nell'ambito di un gruppo di societa?
Il criterio di ripartizione del contributo massimo di 275.000,00 euro applicabile al gruppo è irrilevante.
Vedi FAQ D.4 e D.6.