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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE, 21 giugno 2018

G.U.U.E. 22 giugno 2018, n. L 159

Regolamento che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 29 giugno 2018

Applicabile dal: 1° gennaio 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2018, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2% del massimale annuo fissato nell'allegato II.

7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2018 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2018, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2018 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

9) Per quanto riguarda il 2018, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2018. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2018 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

  GU L 347 del 20.12.2013.

Art. 1

I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

Gli importi massimi per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO

I.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Belgio 214 405
Danimarca 546 808
Germania 3 005 470
Irlanda 825 895
Grecia 1 103 650
Spagna 2 835 995
Francia 3 036 371
Croazia 126 001
Italia 2 217 396
Lussemburgo 22 760
Malta 649
Paesi Bassi 475 161
Austria 470 387
Portogallo 273 500
Slovenia 74 288
Finlandia 262 554
Svezia 402 464
Regno Unito 2 102 726

.

II.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Bulgaria 379 916
Repubblica ceca 472 217
Estonia 87 170
Cipro 30 340
Lettonia 137 210
Lituania 184 186
Ungheria 733 283
Polonia 1 568 075
Romania 989 564
Slovacchia 260 865

.

III.   Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Belgio 46 780
Bulgaria 55 872
Germania 337 423
Francia 690 084
Croazia 27 939
Lituania 71 298
Polonia 293 930
Portogallo 23 050
Romania 99 436
Regno Unito 64 991

.

IV.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Belgio 146 689
Bulgaria 238 428
Repubblica ceca 258 512
Danimarca 248 032
Germania 1 446 097
Estonia 40 181
Irlanda 363 445
Grecia 556 642
Spagna 1 464 015
Francia 2 070 253
Croazia 83 816
Italia 1 125 581
Cipro 14 747
Lettonia 76 588
Lituania 142 596
Lussemburgo 10 038
Ungheria 402 903
Malta 1 573
Paesi Bassi 204 785
Austria 207 524
Polonia 1 029 371
Portogallo 177 212
Romania 561 846
Slovenia 40 542
Slovacchia 134 447
Finlandia 157 219
Svezia 209 617
Regno Unito 958 734

.

V.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Danimarca 2 857
Slovenia 2 135

.

VI.   Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Belgio 9 229
Bulgaria 1 329
Repubblica ceca 1 723
Danimarca 4 942
Germania 48 203
Estonia 442
Irlanda 24 230
Grecia 37 109
Spagna 97 601
Francia 69 008
Croazia 5 588
Italia 37 519
Cipro 480
Lettonia 3 200
Lituania 5 941
Lussemburgo 502
Ungheria 5 372
Malta 21
Paesi Bassi 13 652
Austria 13 835
Polonia 34 312
Portogallo 11 814
Romania 18 728
Slovenia 2 027
Slovacchia 857
Finlandia 5 241
Svezia 10 481
Regno Unito 16 358

.

VII.   Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Belgio 9 779
Bulgaria 15 895
Repubblica ceca 17 234
Danimarca 16 535
Germania 96 406
Estonia 2 679
Irlanda 24 230
Grecia 37 109
Spagna 97 601
Francia 138 017
Croazia 5 588
Italia 75 039
Cipro 983
Lettonia 5 106
Lituania 9 506
Lussemburgo 669
Ungheria 26 860
Malta 105
Paesi Bassi 13 652
Austria 13 835
Polonia 68 625
Portogallo 11 814
Romania 37 456
Slovenia 2 703
Slovacchia 8 963
Finlandia 10 481
Svezia 13 974
Regno Unito 63 916

.

VIII.   Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

  (in migliaia di EUR)
Anno civile 2018
Belgio 82 129
Bulgaria 119 214
Repubblica ceca 129 256
Danimarca 24 135
Estonia 6 142
Irlanda 3 000
Grecia 184 049
Spagna 584 919
Francia 1 035 126
Croazia 41 908
Italia 450 232
Cipro 3 932
Lettonia 38 294
Lituania 71 298
Lussemburgo 160
Ungheria 201 452
Malta 3 000
Paesi Bassi 3 353
Austria 14 527
Polonia 505 548
Portogallo 117 535
Romania 242 576
Slovenia 17 568
Slovacchia 58 260
Finlandia 102 716
Svezia 90 834
Regno Unito 52 972

.