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PRESIDENZA

DECRETO 10 luglio 2018

G.U.R.S. 20 luglio 2018, n. 31

Approvazione dei criteri di assegnazione del finanziamento previsto dall'art. 37 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 per attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 ''Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto l'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale";

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101;

Viste le Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 29 luglio 2004;

Vista la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto";

Vista la circolare 22 luglio 2015 - Linee guida per la redazione del Piano comunale amianto - apprezzate con delibera di Giunta regionale n. 101 del 20 aprile 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 agosto 2015, parte I;

Visto il D.P. reg n. 12 del 14 giugno 2016, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che istituisce presso il DRPC Sicilia il servizio S.6 - Ufficio Amianto;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 codice della protezione civile;

Vista la circolare n. 5 del 5 febbraio 2018 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2010, n. 33 [N.d.R. recte: D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33]. Superamento della circolare n. 2 del 28 gennaio 2013 e della nota prot. n. 7410 del 7 febbraio 2013.";

Visto il D.P.Reg. n. 718 del 16 febbraio 2018, con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento della protezione civile siciliana all'ing. Calogero Foti;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ed, in particolare, l'art. 37 - Rimozione e smaltimento amianto -, il quale dispone: "Per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto, con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, il Dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, ad erogare la somma di 200 migliaia di euro.";

Visto il capitolo di spesa n. 117307 istituito presso questo D.R.P.C. Sicilia ai fini dell'art. 37 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con capienza pari a 200.000,00 euro;

Visto il registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione di amianto istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10/2014 e del D.P. Reg. 17 marzo 2016;

Ritenuto di dover stabilire dei criteri di scelta in base ai quali erogare il finanziamento previsto all'art. 37 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

Considerato che lo stesso art. 37 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 detta già dei criteri di selezione che consistono, in primo luogo, nel dare priorità di finanziamento alla rimozione dei manufatti contenenti amianto di competenza degli enti locali e, in subordine, esaurito eventualmente l'ordine di precedenza, anche ad altri;

Considerato che l'unico strumento certo in base al quale poter stabilire dei criteri di discernimento degli enti locali aventi diritto è il Piano comunale amianto che i comuni sono obbligati a presentare ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2014;

Considerato che i Piani comunali amianto, se redatti correttamente in coerenza con la circolare 22 luglio 2015 - Linee guida per la redazione del Piano comunale amianto, ovvero nei quali è stato determinato il valore finale di priorità di rischio (Punteggio mappatura), sono rappresentativi del grado di presenza di inquinamento da amianto nel territorio comunale;

Considerato che i manufatti contenenti amianto (MCA), presenti in un territorio comunale, possono essere di titolarità pubblica, ivi compreso quelli abbandonati e di titolarità privata;

Visti i Piani comunali amianto pervenuti al D.R.P.C. Sicilia, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2014;

Ritenuto di dovere dare attuazione alla sopracitata disposizione normativa, definendo prioritariamente i criteri di scelta in base ai quali erogare il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, in attuazione all'art. 37 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, sono approvati i criteri di scelta dei MCA oggetto di finanziamento, di seguito elencati in ordine prioritario:

1) Il MCA su cui operare l'intervento di rimozione deve risultare censito nel Piano comunale amianto; 

2) il Piano comunale amianto, redatto ai sensi delle Linee guida di cui alla circolare 22 luglio 2015, deve essere pervenuto al D.R.P.C. Sicilia, entro il 30 giugno 2018;

3) il MCA, oggetto dell'intervento, deve essere completo di tutti i dati e le informazioni previsti dalle Linee guida di cui alla circolare 22 luglio 2015, dai quali risulta determinato il valore finale di priorità di rischio (Punteggio mappatura).

Art. 2

Per le finalità di cui in premessa, in attuazione all'art. 37 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, sono approvati i seguenti parametri di assegnazione e ripartizione del finanziamento:

1) La sommatoria dei "punteggi mappatura" dei singoli MCA censiti nel Piano comunale amianto, rappresentativa del grado di rischio di inquinamento da amianto nel territorio comunale, determina la graduatoria dei Piani comunali amianto beneficiari del finanziamento;

2) la sommatoria dei "punteggi mappatura" di ciascun Piano comunale amianto sono suddivise nelle seguenti tre fasce di punteggio:

- prima fascia con sommatoria di "punteggio mappatura" maggiore o uguale a 25.000;

- seconda fascia con sommatoria di "punteggio mappatura" compreso tra 24.999 e 10.000;

- terza fascia con sommatoria di "punteggio mappatura" minore o uguale a 9.999;

3) alle fasce di cui al punto 2) è attribuito rispettivamente il 60%, il 25% ed il 15% dell'intero finanziamento.

Detta percentuale afferente a ciascuna fascia sarà poi divisa, in parti uguali, tra i Comuni titolari dei piani ricadenti all'interno della fascia corrispondente, prevedendo un finanziamento, comprensivo di IVA e di altri eventuali oneri, che potrà essere erogato anche a titolo di contributo, pari a:

- 20.000,00 euro per i comuni in prima fascia;

- 10.000,00 euro per i comuni in seconda fascia;

- 6.000,00 euro per i comuni in terza fascia.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 5, legge regionale n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, legge regionale n. 9/2015, per esteso nel sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto, e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana affinchè sia pubblicato per esteso.

Art. 4

Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, questo Dipartimento emanerà il decreto di finanziamento ai soggetti aventi diritto.

Art. 5

Al presente decreto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Palermo, 10 luglio 2018.

FOTI