
DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2018, n. 11
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 luglio 2018, n. 31
Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36. Disciplina dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica secondo la normativa e le linee guida nazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" e 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e del l'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante "Tutela sanitaria delle attività sportive";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982, recante "Norme per la tutela dell'attività sportiva agonistica" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1996, recante "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica";
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive";
Visto l'art. 5, comma 2, della citata legge regionale n. 36/2000 che prevede che la Regione fissi con regolamento i requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport, in conformità alle linee guida nazionali;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità 17 giugno 2002, n. 890, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 29 del 28 giugno 2002, recante "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere procedere ad individuare i requisiti che i soggetti certificatori di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale n. 36/2000 devono possedere, al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria al rilascio della certificazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica - ad esclusione dei medici specialisti di medicina dello sport - come indicato nel parere n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, emesso nell'adunanza dell'8 luglio 2014;
Vista la nota del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute prot. n. 6976 del 24 gennaio 2014;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale reso con nota prot. n. 4099/298.4.2014 del 18 febbraio 2014;
Visto il parere n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, emesso nell'adunanza dell'8 luglio 2014;
Vista la nota dell'Assessore regionale per la salute prot. n. 15375 del 22 febbraio 2018, indirizzata all'on.le Presidente della Regione;
Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 27 febbraio 2018;
Emana il seguente regolamento:
Ambito d'applicazione
Il presente regolamento disciplina i requisiti strutturali, di personale ed attrezzature per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica da parte dei soggetti indicati negli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni e nelle linee guida nazionali di cui alla circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/ 643, ad esclusione dei medici specialisti in medicina dello sport.
Il rilascio della certificazione di idoneità è riservata personalmente al medico specialista di medicina dello sport autorizzato.
Requisiti strutturali
1. I requisiti che i soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono rispettare sono i seguenti:
a) i locali dove si espleta l'attività di certificazione devono essere muniti di agibilità e con destinazione ad uso sanitario;
b) l'attività non può essere svolta su mezzi mobili;
c) i locali del Centro devono avere una superficie complessiva non inferiore a mq. 90 dei quali almeno mq. 60 riservati alle attività sanitarie di visita, di accertamenti diagnostici e di refertazione. I rimanenti spazi sono destinati ai servizi, alle attività di segreteria ed alla attesa. In ogni caso sono previsti idonei accorgimenti per la tutela dei dati sensibili dei pazienti e per la conservazione dei referti;
d) devono essere disponibili servizi igienici distinti per utenti e personale, di cui uno per portatori di handicap;
e) i locali destinati ad erogare prestazioni di medicina dello sport posti all'interno di palestre, stadi o impianti sportivi in genere, ove vengono svolte attività di certificazione, rispondono tassativamente ai requisiti di cui al presente regolamento.
Requisiti del personale ed organizzativi
1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a rispettare i seguenti requisiti di personale e di organizzazione:
a) il Direttore sanitario del Centro o il singolo medico certificatore devono essere specialisti in medicina dello sport ovvero medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;
b) le strutture private individuano nominativamente come consulenti della struttura almeno un medico specialista per ciascuna delle seguenti specialità: cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia, ortopedia, pneumologia e pediatria, ferma restando la libertà di scelta dell'utente;
c) le strutture pubbliche, per le attività di consulenza, si avvalgono prioritariamente degli specialisti ambulatoriali interni e/o di strutture ospedaliere. E' fatto obbligo alla struttura specialistica ambulatoriale e/o ospedaliera di effettuare la consulenza entro i tempi previsti per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio della certificazione (30 giorni);
d) deve essere presente personale infermieristico adeguato secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore per la sanità 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 1 - parte 2 - requisiti organizzativi);
e) l'orario di apertura del servizio al pubblico non deve essere inferiore a dodici ore settimanali di cui almeno quattro nelle ore pomeridiane;
f) durante tutto l'orario di apertura al pubblico è obbligatoria la presenza di uno specialista in medicina dello sport.
Dotazione strumentale
1. Le attrezzature per il corretto svolgimento delle attività per il rilascio dei certificati di idoneità agonistica, come previsto dalle tabelle A e B del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione incendi, d'infortunistica, di accessori idonei per i portatori di handicap, di protezione dal contagio professionale da agenti infettivi e, in particolare, devono essere presenti:
a) strumentario clinico di base: fonendoscopio, sfigmomanometro, martello per riflessi, centimetro a nastro, abbassa lingua sterili, lampadina tascabile, matita dermografica;
b) lettini per visite e arredamenti d'uso;
c) bilancia pesapersone con statimetro;
d) cassetta di primo soccorso con farmaci d'emergenza;
e) elettrocardiografo con almeno tre canali provvisto di monitor;
f) sgabelli-gradini per l'Indice Rapido di Idoneità (altezza variabile cm 50 - 40 - 30);
g) cronometro;
h) spirografo che consenta almeno la determinazione della Capacità Vitale Forzata (CVF), del Volume Espiratorio Massimo (VEMS), della Massima Ventilazione al Minuto (MVV) e dell'indice di Tiffenau;
i) attrezzature per esami urine;
j) tavola ottotipica luminosa o a proiezione;
k) tavole per l'esame del senso cromatico;
l) strumentario per otorinolaringoiatria;
m) defibrillatore semi automatico;
n) pallone Ambu e cannule orofaringee a due vie per rianimazione cardio-polmonare.
2. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui al presente provvedimento, si rendesse necessario un approfondimento clinico diagnostico da esperire con dotazioni strumentali non previste tra quelle sopra indicate e/o con specialisti non presenti, si invierà il soggetto ai successivi approfondimenti, avvalendosi dei consulenti di cui all'articolo 3, lettere b) e c).
Modalità di rilascio delle autorizzazioni
1. I soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, presentano l'istanza per l'autorizzazione sanitaria al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.
2. Le istanze devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata:
a) n. 3 piante planimetriche (scala 1:100) riportanti lo stato dei luoghi, con specifica della destinazione d'uso dei locali, a firma di un tecnico abilitato e del responsabile medico, corredate di relazione tecnica descrittiva anche degli impianti tecnologici (climatizzazione, riscaldamento, idrosanitario e gas);
b) elenco della dotazione strumentale comprensiva del numero di matricola o identificativo;
c) certificazione nelle forme di legge di agibilità e destinazione d'uso per ambulatorio per i Centri di medicina dello sport;
d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della vigente normativa rilasciata dall'esecutore delle opere o da tecnici abilitati;
e) nome, cognome e dati anagrafici del medico sportivo responsabile con autocertificazione di non incompatibilità.
3. Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria avviene entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, entro i quali dovranno essere espletate da parte della medesima Azienda sanitaria provinciale le verifiche di competenza, per accertare la rispondenza ai requisiti previsti, propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione.
4. L'Azienda sanitaria provinciale competente per il territorio trasmette copia dell'autorizzazione sanitaria al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.
5. L'Assessorato della salute predispone ed aggiorna apposito elenco dei soggetti certificatori di cui all'articolo 1 con la relativa assegnazione a ciascuno di un codice identificativo regionale. Tale elenco è pubblicato nel sito web dell'Assessorato della salute.
6. L'autorizzazione sanitaria abilita la struttura ad emettere certificati d'idoneità alla pratica sportiva di cui all'articolo 1.
7. L'Azienda sanitaria provinciale, con cadenza biennale, procede alla verifica dei requisiti tecnici, strutturali, di personale e sul possesso delle attrezzature secondo le vigenti normative.
8. Qualora nel corso delle verifiche si evidenzino carenze che costituiscono un rischio per l'utente o che inficiano l'attendibilità della certificazione rilasciata, l'Azienda sanitaria provinciale provvede all'immediata sospensione dell'attività dandone comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, unitamente alle prescrizioni tecniche e temporali per eliminare le carenze riscontrate. Allo scadere del tempo assegnato per l'adeguamento il predetto Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale procede ad un nuovo accertamento e, qualora riscontrasse una totale o anche parziale inadempienza relativamente alle prescrizioni formulate, provvede a revocare immediatamente l'autorizzazione all'esercizio, dandone immediata comunicazione al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute ed al CONI regionale. Della revoca viene data evidenza sull'anagrafe dei soggetti certificatori.
9. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1, già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continueranno ad operare sino al rilascio della nuova autorizzazione, per ottenere la quale presenteranno istanza entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.
Certificazione dell'idoneità sportiva agonistica
1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 effettuano gli accertamenti diagnostici previsti dalla legge, con oneri a carico del richiedente.
2. I referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche pervengono ai soggetti certificatori che ne hanno fatto richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni. La documentazione è custodita a parte con la dizione "giudizio sospeso per presunta inidoneità". Trascorso tale termine viene emesso il giudizio di "non idoneità per insufficiente documentazione diagnostica".
3. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, l'atleta venga giudicato non idoneo alla pratica agonistica di un determinato sport non potrà essere visitato, ai fini del rilascio della certificazione, da un altro medico dello sport prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della prima visita.
4. La comunicazione di non idoneità, entro cinque giorni dalla data di rilascio, va trasmessa:
a) all'atleta (con l'indicazione della diagnosi che ha motivato l'esito negativo);
b) alla società sportiva di appartenenza (senza diagnosi);
c) alla federazione di appartenenza (senza diagnosi);
d) all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente (con diagnosi);
e) alla Commissione regionale d'appello (con diagnosi).
5. L'atleta ricorre alla Commissione regionale d'appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica, allegando gli esami che ritiene utili per la valutazione del suo caso.
6. La Commissione, valutata la documentazione prodotta, comunica la decisione presa all'atleta e al medico dello sport che ha effettuato la visita (idoneità o non idoneità con diagnosi), alla società sportiva (senza diagnosi), alla federazione di appartenenza (senza diagnosi) e all'Azienda sanitaria provinciale competente (con diagnosi).
Obblighi degli enti sportivi
1. Le Società, le Federazioni e le Organizzazioni sportive sono tenute a conservare per cinque anni i certificati dei propri tesserati e ad esibirli su richiesta dell'Azienda sanitaria provinciale in caso di controllo.
2. Le Società, le Federazioni e le Organizzazioni sportive che organizzano manifestazioni pubbliche a partecipazione libera, concernenti attività sportive, sono tenute ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di assi stenza medica e di pronto soccorso, secondo le disposizioni delle Federazioni, nonché a richiedere ad ogni partecipante regolarmente iscritto la relativa certificazione di idoneità sportiva.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 26 aprile 2018.
MUSUMECI
Assessore regionale per la salute
RAZZA
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 giugno 2018, reg. n. 1, Atti del governo, fg. n. 61.