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MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 luglio 2018

G.U.R.I. 27 agosto 2018, n. 198

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2013;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2014;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2015;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017;

Considerata la necessità di censire a livello nazionale tali manifestazioni al fine di effettuare la valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrità fisica degli animali impiegati;

Ritenuto necessario mantenere costante l'attività di prevenzione alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del numero di incidenti durante le manifestazioni;

Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonchè l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonchè della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, regolamentare il settore delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 1° agosto 2017, è prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 29 agosto 2018.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2886