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La presente è stata ABROGATA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126.

LEGGE 6 dicembre 1973, n. 853

G.U.R.I. 2 gennaio 1974, n. 1

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. 

La presente è stata ABROGATA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

La presente è stata ABROGATA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 1

Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria "Servizi degli organi statutari", apposita rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.

La presente è stata ABROGATA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:

1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;

2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale;

3) spese postali, telefoniche, di cancelleria di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, e in genere di economato; spese per attrezzature e arredamento;

4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;

5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;

6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

La presente è stata ABROGATA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 3

Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali. Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del consiglio regionale.

La presente è stata ABROGATA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 4

I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso. I regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti. Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

La presente è stata ABROGATA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. b), del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 5

La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1973

LEONE

RUMOR - GIOLITTI - LA MALFA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI