
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2018
G.U.R.I. 14 novembre 2018, n. 265
Progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».
Testo con annotazioni alla data 29 luglio 2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, con il quale si dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione e sia destinato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 6, che determina la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, stabilendo che il complesso delle risorse sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e in particolare l'art. 1, comma 703, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la delibera del 1° maggio 2016 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, CIPE), con la quale, sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro-tempore, in qualità di Autorità politica per la coesione, è stato approvato il piano stralcio «Cultura e turismo» presentato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è stata disposta l'assegnazione al medesimo Ministero di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da destinare al sistema museale italiano, ai sistemi territoriali turistico - culturali (cammini, percorsi, aree vaste) nonchè ad interventi di completamento particolarmente significativi e a nuovi interventi da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, il paragrafo 1.2, lettera c), della citata delibera CIPE, con il quale si è disposta la destinazione all'insieme di interventi di completamento particolarmente significativi e di nuovi interventi di una riserva di importo pari a 170 milioni di euro, nell'ambito della quale 150 milioni di euro sono assegnati a favore di interventi, ciascuno dei quali non superiore a 10 milioni di euro, afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, denominato «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»;
Visto, altresì, il paragrafo 2.2., della citata delibera CIPE, concernente le modalità di attuazione degli interventi di cui al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», per il quale gli interventi sono individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dal territorio e, nell'eventualità in cui queste comportassero finanziamenti in misura superiore a 150 milioni di euro, sono selezionati da una apposita Commissione, all'uopo costituita;
Visto l'avviso pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri il 9 maggio 2016, con il quale è data facoltà a tutti i cittadini di segnalare, entro il 31 maggio 2016, all'indirizzo di posta elettronica bellezz@governo.it un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2017, con il quale, essendo pervenuto un numero di segnalazioni tale da richiedere una disponibilità superiore alle risorse assegnate, pari a 150 milioni di euro, è stata istituita, in attuazione del citato paragrafo 2.2. della delibera CIPE del 1° maggio 2016, una Commissione per la selezione degli interventi;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2017, con il quale è stata istituita la segreteria tecnico-amministrativa a supporto della Commissione per la selezione degli interventi, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2017;
Considerato che, come risulta dai verbali dei lavori, la Commissione per la selezione degli interventi ha dato mandato alla segreteria tecnico-amministrativa di selezionare, sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del 1° maggio 2016 del CIPE e dal decreto istitutivo della Commissione per la selezione degli interventi, le 139.689 e-mail recanti segnalazioni e di predisporre l'elenco, secondo l'ordine crescente degli importi indicati, delle segnalazioni selezionate, escludendo gli interventi ricadenti nello stesso comune riportanti importo maggiore e le segnalazioni che non hanno indicato alcun importo;
Vista la nota prot. n. USG 7598 del 19 dicembre 2017, con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato all'Ufficio del segretario generale la conclusione dei lavori da parte della Commissione per la selezione degli interventi nella seduta del 15 dicembre 2017 e ha trasmesso la relativa documentazione;
Visti in particolare, il verbale n. 3 del 15 dicembre 2017 della Commissione per la selezione degli interventi, la nota prot. n. USG 1153 del 22 febbraio 2018 e la nota-mail prot. 3719 del 27 febbraio 2018, dai quali si evince che la Commissione per la selezione degli interventi all'esito della selezione degli interventi sulla base dei criteri sopra indicati, è pervenuta ad un elenco di 310 interventi conformi alla delibera CIPE del 1° maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017 e ad un elenco di 271 interventi selezionati fino a concorrenza delle risorse disponibili;
Considerato che con apposita convenzione, da adottarsi ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra gli enti attuatori e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assegnatario delle risorse in base alla citata delibera CIPE del 1° maggio 2016, saranno regolate le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica dell'esecuzione degli interventi afferenti al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»;
Viste le note di febbraio 2018 a firma della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro-tempore, con le quali, comunicando ai comuni dell'avvenuta conclusione della fase di selezione degli interventi, si forniva assicurazione agli stessi che sarebbe seguita formale richiesta da parte della Commissione per la selezione degli interventi al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria alla stipula della suddetta convenzione;
Visto il decreto del Segretario generale 8 marzo 2018 con il quale sono state stabilite le modalità di accesso alla fase di stipula della convenzione sopra citata con il Ministero dei beni e delle attività culturali;
Vista la nota prot. n. USG 5221 del 3 agosto 2018 con la quale il Presidente della Commissione per la selezione degli interventi trasmette la documentazione prodotta nel corso dell'espletamento delle attività svolte in adempimento dell'incarico conferito con decreto del Segretario generale 8 marzo 2018;
Rilevato che risulta che non tutti i comuni sono stati messi nelle condizioni di fornire tutta la documentazione indicata dal suddetto decreto del Segretario generale e necessaria alla stipula della predetta convenzione;
Ritenuto necessario provvedere al completamento dell'istruttoria con l'acquisizione di tutti gli elementi utili per una compiuta valutazione ai fini dell'accesso al finanziamento e, in coerenza con quanto previsto dal punto 2.3., lettera ii) della delibera CIPE del 1° maggio 2016, individuare i progetti suscettibili di un immediato avvio dei lavori e consentire conseguentemente un rapido perfezionamento della stipula delle convenzioni;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'istituzione di una Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:
Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»
1. E' istituita la Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» (di seguito Commissione), al fine di completare, nell'ambito dell'attuazione di cui al punto 2 della delibera CIPE indicata in premessa, l'individuazione degli enti attuatori che accedono alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, concernenti le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica degli interventi afferenti al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».
2. La Commissione è così composta:
due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente;
un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;
un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i componenti della Commissione. (1)
4. La Commissione si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per l'istituzione della Commissione di cui al comma annotato si rimanda al D.P.C.M. 4 dicembre 2018.
Documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento
1. Possono accedere alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di cui all'art. 1, comma 1, gli enti attuatori degli interventi, dal numero 1 al numero 271, di cui all'elenco allegato. Tali enti presentano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, una dichiarazione recante: (1)
a) l'indicazione precisa del bene/luogo da recuperare ovvero del progetto di interesse culturale e sua ubicazione;
b) l'indicazione del proprietario del bene/luogo da recuperare e dell'eventuale titolare di diritti concessori sul bene ovvero del gestore del progetto di interesse culturale;
c) l'indicazione del soggetto proponente l'intervento;
d) l'indicazione dell'ente pubblico attuatore e del suo rappresentante per l'intervento;
e) la dichiarazione da parte dell'ente pubblico attuatore della persistente attualità e necessità dell'intervento/progetto segnalato;
f) l'indicazione degli eventuali provvedimenti di approvazione o autorizzazione già acquisiti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegati:
a) il quadro economico di spesa dettagliato e aggiornato che, fermo il limite di importo di finanziamento richiesto nella segnalazione inviata, è articolato, ove possibile, secondo lo schema di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e reca, altresì, indicazione di eventuali altri finanziamenti;
b) il Programma operativo di dettaglio, recante indicazione delle attività e delle procedure da espletare per pervenire all'attuazione dell'intervento segnalato;
c) il progetto esecutivo;
d) la documentazione che accerti la sussistenza della disponibilità giuridica e fattuale dei beni ai fini della realizzazione dell'intervento; (2)
e) la documentazione che dimostri che l'intervento riguarda la tutela e/o la valorizzazione di beni del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Gli enti attuatori che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Segretario generale 8 marzo 2018, hanno già presentato la documentazione richiesta di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1 del presente articolo, nonchè alle lettere a) e b) del comma 2, sono comunque tenuti a presentare, nel termine di cui all'art. 2, comma 1, gli allegati di cui alle lettere c), d), ed e), del comma 2, del presente articolo, e a richiamare la dichiarazione e la documentazione già trasmesse.
4. Gli enti attuatori di cui al comma 3, possono proporre modifiche e/o integrazioni alla documentazione già presentata ai sensi del decreto del Segretario generale 8 marzo 2018, entro il termine di cui al comma 1, del presente decreto. Le modifiche e/o integrazioni non devono comunque inficiare la coerenza con l'intervento/progetto originariamente segnalato e selezionato.
5. La documentazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo, progettobellezza@pec.governo.it, conformemente alle norme del Codice dell'amministrazione digitale, entro il termine di cui al comma 1, del presente decreto. Gli enti attuatori che hanno trasmesso la documentazione successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 non possono accedere alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali.
6. L'istruttoria ai fini della individuazione degli interventi destinatari del finanziamento è svolta dalla Commissione che provvede alla verifica della sussistenza e della conformità della documentazione trasmessa, nonchè la coerenza della stessa con l'intervento/progetto originariamente segnalato e selezionato.
7. La documentazione viene esaminata dalla Commissione seguendo l'ordine di presentazione da parte degli enti attuatori. L'esame della Commissione ha ad oggetto la verifica della completezza della documentazione trasmessa, della coerenza con il progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016, e della conformità alle disposizioni del presente decreto.
8. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 7, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale, ai fini dell'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di accesso alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali. (3)
9. La Commissione, qualora, all'esito della verifica di cui al comma 7, riscontri che la documentazione è incompleta, incoerente o non conforme determina l'esclusione dell'ente attuatore dall'accesso alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e della attività culturali. Le eventuali somme residue non erogate, rese disponibili da una o più esclusioni dall'accesso alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, sono destinate, nei limiti della capienza finanziaria, agli ulteriori interventi di cui all'elenco allegato, nell'ordine ivi indicato.
10. La Commissione provvede all'esame della documentazione relativa agli ulteriori interventi di cui al comma 9, al fine del loro accesso alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali. A tal fine invita gli enti attuatori a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla richiesta. In tale ipotesi si applicano i commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 settembre 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1973
Per la proroga, al 15 settembre 2019, del termine per la presentazione della documentazione da allegare al progetto esecutivo, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 maggio 2019.
In ordine al soddisfacimento della condizione di cui alla lettera annotata, si rimanda all'art. 2, comma 2, lett. d), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
In ordine all'Avviso relativo al progetto, di cui al presente decreto, si rimanda al D.P.C.M. 11 febbraio 2021.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 9 maggio 2019.