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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1120 DELLA COMMISSIONE, 10 agosto 2018

G.U.U.E. 13 agosto 2018, n. L 204

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 12 settembre 2018

Applicabile dal: 12 settembre 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.

2) L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.

3) La Bosnia-Erzegovina figura già nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 ed è autorizzata a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte che hanno subito un trattamento «C».

4) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto alla Commissione un'autorizzazione a esportare nell'Unione latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro che abbiano subito un trattamento meno rigoroso. Dal punto di vista della sanità animale, la Bosnia-Erzegovina è un paese terzo che l'Organizzazione mondiale per la salute animale ha incluso tra i paesi indenni da afta epizootica senza obbligo di vaccinazione e pertanto soddisfa le prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione.

5) La Commissione ha effettuato controlli veterinari in Bosnia-Erzegovina. Dai risultati di tali controlli sono emerse alcune carenze, in particolare per quanto riguarda le condizioni sanitarie negli stabilimenti. Le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sono attualmente impegnate a risolvere tali carenze.

6) Considerata tuttavia la situazione positiva della sanità animale in Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda l'afta epizootica, è opportuno aggiungere la Bosnia-Erzegovina nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010. E' opportuno che tale aggiunta nella colonna A dell'allegato I non pregiudichi gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e l'immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all'inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

 GU L 18 del 23.1.2003.

(2)

 GU L 139 del 30.4.2004.

(3)

 Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).

Art. 1

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA Bosnia-Erzegovina + +

.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER