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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2018

G.U.R.S. 23 novembre 2018, n. 50

Bando incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati all'1 settembre 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009 ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 65, comma 1, ai sensi del quale "il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore";

Visto l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n. 2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati", nonché l'art. 1 del sopracitato A.I.R. di continuità assistenziale;

Visto il D.D.G. n. 2130/17 del 30 ottobre 2017 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 17 novembre 2017) e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2018 ed, in particolare, la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;

Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 21 giugno 2018 ed, in particolare, la norma transitoria n. 2 ai sensi della quale per l'assegnazione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti all'1 settembre 2018 è consentita la partecipazione anche ai medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;

Vista la circolare n. 1 del 16 ottobre 2018, con la quale la SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) ha chiarito che la clausola contrattuale di cui alla precitata norma transitoria n. 2 consente la partecipazione alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenzaiale accertati all'1 settembre 2018 ai medici che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 2018, vale a dire ai medici che hanno frequentato il corso di formazione nel triennio 2013-2016 e che hanno conseguito il titolo successivamente al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza per la presentazione della domanda valida per il 2018);

Vista la nota prot. n. 739 del 24 ottobre 2018, con la quale la SISAC ulteriormente chiarisce che, al fine di soddisfare le esigenze di copertura assistenziale ed in armonia con le finalità del nuovo Accordo di favorire al massimo l'accesso agli incarichi di coloro che dispongono del titolo di formazione, "esperite tutte le procedure previste dall'ACN, incluse quelle riferibili alle norme transitorie e rimanendo comunque vacanti incarichi necessari a garantire l'assistenza, questi ultimi saranno conferiti, in subordine, ai medici che possano autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi";

Visto l'art. 63, comma 6, dell'Accordo collettivo nazionale di medicina generale ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo mediante raccomandata o telegramma;

Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", come modificato ed integrato dal D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235 ed, in particolare, gli artt.6 e 48, che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello della notificazione per mezzo della posta tradizionale;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare, gli art. 16 e 16 bis contenenti disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi amministrativi e all'adozione di misure di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle suddette disposizioni e nel contempo, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, di procedere alle convocazioni di cui all'art. 63, comma 6, dell'A.C.N. di medicina generale, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

Vista la nota prot. n. 64735 del 3 settembre 2018, con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione invitando le Aziende sanitarie provinciali ad individuare e comunicare gli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell'1 settembre 2018;Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell'1 settembre 2018;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell'1 settembre 2018;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all'1 settembre 2018 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono suddivisi per Azienda sanitaria provinciale, come di seguito riportati:

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

- Presidio di Menfi: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Villafranca Sicula: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Cattolica Eraclea: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Stefano Quisquina: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Biagio Platani: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Cianciana: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Alessandria della Rocca: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Giovanni Gemini: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Agrigento 2° posto: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Aragona: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Favara: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Porto Empedocle: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Raffadali: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Campobello di Licata: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ravanusa: 1 incarico - 24 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta

- Presidio di Campofranco: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Vallelunga Pratameno: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Caltanissetta CL1: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Riesi: 1 incarico - 24 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Catania

- Presidio di Maletto: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Maniace: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Randazzo: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Grammichele: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Mineo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Mineo: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Mirabella Imbaccari: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di San Cono: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di San Cono: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di San Michele di Ganzaria: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Misterbianco: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Misterbianco: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Mascali: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Mascalucia: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Mascalucia: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Castel di Iudica: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Raddusa: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Ramacca: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Scordia: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Belpasso: 1 incarico - 12 h settimanali;

- Presidio di Paternò: 1 incarico - 12 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Enna

- Presidio di Capizzi: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Agira: 1 incarico - 24 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Messina

- Presidio di Stromboli: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Vulcano: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Gioiosa Marea: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Piero Patti: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ucria: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Caronia: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Castel di Lucio: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Stefano di Camastra: 1 incarico - 24 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Palermo

- Presidio di Castelbuono: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Alimena: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Gangi: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Geraci Siculo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Petralia Soprana: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Petralia Sottana: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Polizzi Generosa: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Campofelice di Fitalia: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Marineo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Misilmeri: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Villafrati: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Caccamo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Caltavuturo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Cerda: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Termini Imerese: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Alia: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Prizzi: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Roccapalumba: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Valledolmo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Bisacquino: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Campofiorito: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Roccamena: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Camporeale: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di San Giuseppe Jato: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Villabate: 1 incarico - 24 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Ragusa

- Presidio di Acate: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Comiso: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ispica: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Modica: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Pozzallo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Ragusa centro: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di S. Croce Camerina: 3 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Scicli: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Chiaramonte Gulfi - Giarratana: 1 incarico - 12+12 h settimanali;

- Presidio di Donnalucata - Scicli: 1 incarico - 12+12 h settimanali;

- Presidio di Pedalino - Roccazzo: 1 incarico - 12+12 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

- Presidio di Rosolini: 2 incarichi - 24 h settimanali;

- Presidio di Pachino: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Portopalo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Siracusa 1°: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Francofonte: 1 incarico - 24 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Trapani

- Presidio di Casa Santa/Erice: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Paceco: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Mazara del Vallo: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Campobello di Mazara: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Partanna: 1 incarico - 24 h settimanali;

- Presidio di Poggioreale: 1 incarico - 24 h settimanali.

Art. 2

I medici interessati, entro 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art. 63, comma 3, A.C.N. di medicina generale) devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimento), "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria) o "C" e "C1" (medici di cui alla norma transitoria n. 2 dell'A.C.N. di medicina generale 21 giugno 2018), all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 1 "Personale del S.S.R. - Dipendente e convenzionato" - p.zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando i presidi per i quali intendono concorrere.

Art. 3

L'Assessorato regionale della salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione dei presidi vacanti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione.L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicatati nel sito dell'Assessorato regionale della salute.

Art. 4

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale in una Azienda sanitaria provinciale della Regione Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, o nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore. In caso di disponibilità di un solo incarico per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2018, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale;

c) i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale nel triennio 2013-2016 e che hanno conseguito il relativo attestato successivamente al 31 gennaio 2017, termine di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale;

c1) i medici che pur non rientrando nella fattispecie di cui alla superiore lett. c) possono autocertificare il possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.

Art. 5

I medici di cui al punto a) del precedente art. 4 sono tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "A1") atta a provare l'anzianitàdi servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;

b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art. 6

I medici di cui al punto b) del precedente art. 4 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2018, specificando il punteggio conseguito.

Art. 7

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2018, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 8

I medici di cui all'art. 4, lett. "c", per concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti devono autocertificare di aver svolto il corso di formazione specifica in medicina generale nel triennio 2013-2016 e di aver conseguito il relativo attestato successivamente al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale 2018), indicando la data di conseguimento.

I medici di cui all'art. 4, lett. c 1), per concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti devono autocertificare di aver svolto il corso di formazione specifica in medicina generale nel triennio 2014-2017 e di essere in possesso del relativo attestato, indicando la data di conseguimento.

Art. 9

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "D".

Art. 10

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti, i medici di cui alla lett.b) dell'art. 4 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2018; (per i medici di cui al precedente art. 7 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2015 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2015 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B1").

Art. 11

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 4, lett. a) e b), del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 12

I medici di cui all'art. 4, lett. c) e c1), sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e anzianità di laurea con priorità per i medici residenti nel territorio dell'Azienda, successivamente nella Regione ed infine fuori Regione.

Art. 13

I medici di cui all'art. 4, lett. b), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 14

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett.a), dell'ACN di medicina generale, è riservata una percentuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e D.Lvo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 15

Qualora, esperite le procedure di cui ai trasferimenti ed allo scorrimento della graduatoria regionale valida per il 2018, residuino incarichi vacanti, gli stessi saranno assegnati ai medici di cui all'art. 2, lett. c), e, in subordine ai medici di cui alla lett. c1) del presente decreto.

Art. 16

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all'assegnazione di un incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 16, dell'ACN di medicina generale

Art. 17

Il medico che accetta l'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 15, dell'ACN di medicina generale è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 5 novembre 2018.

LA ROCCA