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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1298 DELLA COMMISSIONE, 11 luglio 2018

G.U.U.E. 28 settembre 2018, n. L 244

Modifica del regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 18 ottobre 2018

Applicabile dal: 18 ottobre 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) In conformità all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell'Unione all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'agenzia o dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies e 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2) Il tasso d'inflazione dell'Unione, reso noto dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato dell'1,7 % nel 2017. In considerazione del livello del tasso d'inflazione registrato in tale anno, si ritiene giustificato adeguare, in conformità all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, gli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano.

3) Per motivi di semplicità, è opportuno arrotondare gli importi adeguati alla decina di euro più vicina, fatta eccezione per la tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, per la quale il livello adeguato dovrebbe essere arrotondato all'euro più vicino.

4) Le tariffe fissate nel regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di avvio della rispettiva procedura o, nel caso della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio della letteratura, il 1° luglio di ogni anno. Di conseguenza l'importo applicabile sarà determinato entro la data di scadenza del pagamento della tariffa e non vi è alcuna necessità di stabilire disposizioni transitorie specifiche per le procedure in corso.

5) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, laddove un atto delegato che adegua gli importi delle tariffe di cui alle parti da I a IV dell'allegato di tale regolamento entri in vigore anteriormente al 1° luglio, tali adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 1° luglio, mentre laddove l'atto delegato entri in vigore successivamente al 30 giugno, gli adeguamenti hanno effetto a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto delegato.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 658/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

 GU L 189 del 27.6.2014.

(2)

 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004).

(3)

 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001).

Art. 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 658/2014 è così modificato:

1) nella parte I, il punto 1 è così modificato:

a) «19 770 EUR» è sostituito da «20 110 EUR»;

b) «13 290 EUR» è sostituito da «13 520 EUR»;

2) nella parte II, il punto 1 è così modificato:

a) nella frase introduttiva, «43 600 EUR» è sostituito da «44 340 EUR»;

b) la lettera a) è così modificata:

i) «17 440 EUR» è sostituito da «17 740 EUR»;

ii) «7 380 EUR» è sostituito da «7 510 EUR»;

c) la lettera b) è così modificata:

i) «26 160 EUR» è sostituito da «26 600 EUR»;

ii) «11 070 EUR» è sostituito da «11 260 EUR»;

3) nella parte III, il punto 1 è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

i) «181 510 EUR» è sostituito da «184 600 EUR»;

ii) «39 350 EUR» è sostituito da «40 020 EUR»;

iii) «299 560 EUR» è sostituito da «304 660 EUR»;

b) il secondo comma è così modificato:

i) alla lettera a), «121 000 EUR» è sostituito da «123 060 EUR»;

ii) alla lettera b), «147 240 EUR» è sostituito da «149 740 EUR»;

iii) alla lettera c), «173 470 EUR» è sostituito da «176 420 EUR»;

iv) alla lettera d), «199 700 EUR» è sostituito da «203 090 EUR»;

c) al quarto comma, la lettera b) è così modificata:

i) «1 010 EUR» è sostituito da «1 030 EUR»;

ii) «2 020 EUR» è sostituito da «2 050 EUR»;

iii) «3 050 EUR» è sostituito da «3 100 EUR»;

4) nella parte IV, punto 1, «68 EUR» è sostituito da «69 EUR».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018.

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER