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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1637 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2018

G.U.U.E. 5 novembre 2018, n. L 274

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 8 dicembre 2018

Applicabile dal: 25 gennaio 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento di istituire una funzione di sorveglianza permanente ed efficace espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

2) Per conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori hanno il potere discrezionale di definire la funzione di sorveglianza più adeguata per gli indici di riferimento che forniscono. Il presente regolamento stabilisce un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei.

3) L'affidamento a parti interessate esterne di una funzione di sorveglianza può garantire la messa a disposizione di preziose competenze e la partecipazione di tali parti interessate può aumentare l'efficacia della funzione di sorveglianza. Nell'ambito di tale funzione possono sorgere conflitti di interesse a causa degli interessi conflittuali dei membri della funzione di sorveglianza o delle relazioni tra i membri della funzione di sorveglianza e i rispettivi clienti o altre parti interessate. Al fine di attenuare tali conflitti, membri indipendenti esenti da conflitti di interesse dovrebbero, ove possibile, far parte di quelli incaricati di sorvegliare gli indici di riferimento critici a causa della loro importanza per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria, i consumatori, l'economia reale e il finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. Qualora detti membri indipendenti non siano richiesti in conformità del presente regolamento, gli amministratori dovrebbero adottare altre procedure per risolvere i potenziali conflitti di interesse, ad esempio l'esclusione di membri da determinate discussioni o la revoca dei diritti di voto di determinati membri.

4) Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento possono far parte della funzione di sorveglianza senza diritto di voto, in quanto possono fornire indicazioni utili sul lavoro svolto dall'amministratore. Lo status di membri senza diritto di voto è opportuno al fine di garantire che l'amministratore non eserciti un'indebita influenza sulle decisioni della funzione di sorveglianza.

5) La funzione di sorveglianza può includere comitati con apposite competenze specifiche per diversi indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento oppure può includere più funzioni che svolgono compiti diversi quando le persone dotate delle competenze adeguate non possono far parte tutte dello stesso comitato, ad esempio se si trovano in diverse aree geografiche. Al fine di agevolare la centralizzazione della sorveglianza, è necessario che un'unica persona fisica o un singolo comitato siano incaricati di dirigere la funzione di sorveglianza e abbiano la responsabilità di interagire con l'organo di gestione dell'amministratore e con l'autorità competente.

6) Per alcuni indici di riferimento significativi meno usati e meno vulnerabili è possibile attribuire la funzione di sorveglianza a un'unica persona fisica, purché quest'ultima possa dedicare una quantità di tempo adeguata alla sorveglianza degli indici di riferimento pertinenti. Se la funzione di sorveglianza è esercitata da una persona fisica, essa è esente da determinate procedure che sono idonee unicamente per i comitati. A causa dell'elevato grado di utilizzo degli indici di riferimento critici e dei rischi che essi potrebbero comportare in determinati casi, la sorveglianza di tali indici di riferimento non dovrebbe essere effettuata da una persona fisica.

7) Per adempiere alle responsabilità connesse alla funzione di sorveglianza, i membri devono disporre di conoscenze specialistiche in relazione al processo di fornitura degli indici di riferimento, ma anche in relazione al mercato sottostante che l'indice di riferimento intende misurare. Tali competenze possono essere fornite dagli utenti e dai contributori di dati attivi sui mercati o dai fornitori di dati regolamentati. La funzione di sorveglianza può beneficiare delle competenze dei contributori di dati, a condizione che siano prese le misure opportune per garantire l'assenza di conflitti di interesse e che gli utenti abbiano interesse a fare in modo che l'indice di riferimento sia solido. E' pertanto opportuno che i contributori di dati e gli utenti siano considerati membri di detti indici di riferimento.

8) La funzione di sorveglianza è uno strumento essenziale per gestire i conflitti di interesse a livello di amministratore e, al fine di garantire l'integrità della funzione, dovrebbe essere vietato diventarne membri alle persone sanzionate per violazioni delle norme in materia di servizi finanziari, in particolare per la manipolazione o il tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

9) Le parti interessate esterne possono avere un interesse negli indici di riferimento ampiamente utilizzati nei rispettivi mercati e possono fornire ulteriori competenze. Gli amministratori possono stabilire procedure che consentano loro di esercitare la funzione di sorveglianza in qualità di osservatori.

10) I comitati indipendenti non possono essere completamente separati dall'organizzazione dell'amministratore poiché le decisioni finali relative all'attività di amministratore spettano all'organo di gestione, e un comitato distinto potrebbe prendere decisioni senza comprendere appieno il potenziale impatto negativo delle decisioni adottate sull'attività dell'amministratore. Una funzione di sorveglianza integrata nell'organizzazione dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, è pertanto la soluzione migliore per contestare le decisioni dell'amministratore per quanto riguarda gli indici di riferimento che fornisce.

11) Affinché l'organo di sorveglianza assolva la funzione ad esso attribuita dal regolamento (UE) 2016/1011, è importante che esso sia in grado di valutare pienamente e di contestare le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore e che, in caso di disaccordo, le pertinenti deliberazioni della funzione di sorveglianza siano registrate.

12) Al fine di assicurare che la funzione di sorveglianza possa essere svolta senza impedimenti, sono necessarie procedure per i criteri di selezione dei membri e degli osservatori, per la gestione dei conflitti di interessi e, nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato, per la risoluzione delle controversie. Potrebbero esservi altre procedure appropriate per la funzione di sorveglianza per alcuni tipi di indici di riferimento o amministratori che non sono stabilite nel presente regolamento ma sono necessarie e appropriate ai fini della corretta governance degli indici di riferimento. Gli amministratori possono pertanto introdurre procedure alternative, a condizione che esse consentano di conseguire il livello adeguato di sorveglianza.

13) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

14) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (3).

15) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. E' pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

 GU L 171 del 29.6.2016.

(2)

 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).

(3)

 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Composizione della funzione di sorveglianza

1. La struttura e la composizione della funzione di sorveglianza sono proporzionate all'assetto proprietario e di controllo dell'amministratore e, come regola generale, sono determinate conformemente a uno o più meccanismi di governance idonei elencati nell'allegato del presente regolamento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione di eventuali scostamenti da detti meccanismi.

2. Se l'indice di riferimento è un indice di riferimento critico, la funzione di sorveglianza è espletata da un comitato composto da almeno due membri indipendenti. I membri indipendenti sono persone fisiche che fanno parte della funzione di sorveglianza e che non sono direttamente collegate all'amministratore, salvo attraverso il coinvolgimento nella funzione di sorveglianza, e non hanno conflitti di interesse, in particolare a livello del pertinente indice di riferimento.

3. La funzione di sorveglianza è costituita da membri che insieme hanno le capacità e le competenze appropriate per la sorveglianza della fornitura di un determinato indice di riferimento e per l'assunzione delle responsabilità che la funzione di sorveglianza comporta. I membri della funzione di sorveglianza dispongono di conoscenze adeguate del mercato sottostante o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.

4. Gli amministratori degli indici di riferimento basati su dati regolamentati comprendono, come membri della funzione di sorveglianza, i rappresentanti delle entità elencate nella definizione di indice di riferimento basato su dati regolamentati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e, se del caso, delle entità che forniscono agli indici di riferimento basati su dati regolamentati i valori patrimoniali netti dei fondi di investimento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione dell'eventuale esclusione di rappresentanti di dette entità.

5. Se un indice di riferimento si basa sulle contribuzioni e i rappresentanti dei suoi contributori o delle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l'indice di riferimento sono membri della funzione di sorveglianza, l'amministratore provvede affinché il numero di membri con conflitti di interesse non sia pari o superiore alla maggioranza semplice. Prima della nomina dei membri, gli amministratori inoltre individuano e tengono conto dei conflitti derivanti dalle relazioni tra i potenziali membri e altre parti interessate esterne, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse a livello dei pertinenti indici di riferimento.

6. Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento che possono essere membri della funzione di sorveglianza non hanno diritto di voto. I rappresentanti dell'organo di gestione non sono membri o osservatori ma possono essere invitati dalla funzione di sorveglianza a partecipare senza diritto di voto alle riunioni.

7. Non possono essere membri della funzione di sorveglianza le persone che hanno subito sanzioni di natura amministrativa o penale relative a servizi finanziari, in particolare se dovute a manipolazione o tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 2

Caratteristiche e collocazione della funzione di sorveglianza

1. La funzione di sorveglianza costituisce una parte della struttura organizzativa dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, ma è distinta dall'organo di gestione e dalle altre funzioni di governance dell'amministratore dell'indice di riferimento.

2. La funzione di sorveglianza valuta, e se del caso contesta, le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore per quanto riguarda la fornitura degli indici di riferimento al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1011, la funzione di sorveglianza rivolge tutte le raccomandazioni sulla sorveglianza degli indici di riferimento all'organo di gestione.

3. Se la funzione di sorveglianza si accorge che l'organo di gestione ha agito o intende agire in contrasto con una qualsiasi delle raccomandazioni o delle decisioni della funzione di sorveglianza, essa lo indica chiaramente nel verbale della riunione successiva, o nel suo verbale delle decisioni qualora la funzione di sorveglianza sia stata istituita in conformità del terzo meccanismo di governance di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 3

Procedure che disciplinano la funzione di sorveglianza

1. La funzione di sorveglianza dispone di procedure almeno con riferimento ai seguenti elementi:

a) il suo mandato, la frequenza delle sue riunioni periodiche, la registrazione dei verbali delle riunioni e delle decisioni e la condivisione periodica delle informazioni con l'organo di gestione dell'amministratore;

b) i criteri di selezione dei suoi membri, compresi i criteri per valutarne le competenze e le abilità e la capacità di rispettare gli impegni temporali assunti. Tali criteri tengono conto in particolare del ruolo dei potenziali membri in relazione a qualsiasi altra funzione di sorveglianza;

c) i criteri per la selezione degli osservatori che potrebbero essere ammessi a partecipare a una riunione della funzione di sorveglianza;

d) l'elezione, la nomina o la revoca e la sostituzione dei suoi membri;

e) se del caso, i criteri per la scelta della persona o del comitato responsabili della sua direzione generale e del suo coordinamento e incaricati di agire in qualità di punto di contatto per l'organo di gestione dell'amministratore e per l'autorità competente, conformemente ai meccanismi di governance idonei per le funzioni di sorveglianza che constano di più comitati di cui all'allegato;

f) la divulgazione al pubblico di informazioni sintetiche sui suoi membri, unitamente a eventuali dichiarazioni di conflitti di interesse e di eventuali misure adottate per attenuarli;

g) la sospensione dei diritti di voto dei membri esterni per le decisioni che avrebbero un impatto diretto sulle attività delle organizzazioni che essi rappresentano;

h) l'obbligo per i membri di comunicare eventuali conflitti di interesse prima di discutere di ciascun punto all'ordine del giorno nel corso delle riunioni della funzione di sorveglianza e la registrazione degli stessi nel verbale della riunione;

i) l'esclusione dei membri da discussioni specifiche in relazione alle quali presentano un conflitto di interessi e la registrazione dell'esclusione nel verbale della riunione;

j) il suo accesso a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei suoi compiti;

k) la gestione delle controversie al suo interno;

l) le misure da adottare in relazione alle violazioni del codice di condotta;

m) la notifica all'autorità competente di eventuali negligenze sospette da parte dei contributori o degli amministratori e di dati anomali o sospetti;

n) la prevenzione della comunicazione impropria di informazioni riservate o sensibili ricevute, prodotte o discusse dalla funzione di sorveglianza.

2. Se la funzione di sorveglianza è svolta da una persona fisica:

a) il paragrafo 1, lettere e), g), i) e k) non si applicano;

b) l'amministratore nomina un organo o una persona fisica di sostituzione adeguati per garantire che i compiti della funzione di sorveglianza possano essere svolti senza interruzioni anche in caso di assenza del responsabile della stessa.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO

Elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei

1. Un comitato di sorveglianza indipendente composto da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate che comprenda le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano gli indici di riferimento, i contributori di dati per gli indici di riferimento e altre parti interessate esterne, come i gestori delle infrastrutture dei mercati e altre fonti di dati, nonché da membri indipendenti e dal personale dell'amministratore non direttamente coinvolti nella fornitura dei pertinenti indici di riferimento o in altre attività correlate.

 2. Se l'amministratore non è interamente di proprietà o sotto il controllo dei contributori di dati per l'indice di riferimento o delle entità sottoposte a vigilanza che lo utilizzano e non esistono altri conflitti di interesse a livello della funzione di sorveglianza, il comitato di sorveglianza comprende:

a) almeno due persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti, senza diritto di voto;

b) almeno due membri del personale che rappresentano altre parti dell'organizzazione dell'amministratore non direttamente coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti o in attività connesse oppure

c) se tali membri del personale non sono disponibili, almeno due membri indipendenti.

3. Se un indice di riferimento non è critico e a meno che la sua complessità, il suo grado di utilizzo o la sua vulnerabilità non indichino il contrario, una persona fisica che fa parte del personale dell'amministratore, o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o posti sotto il controllo dell'amministratore, che non è direttamente coinvolta nella fornitura di alcun indice di riferimento pertinente ed è esente da conflitti di interesse, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse per il livello dell'indice di riferimento.

4. Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno responsabile della sorveglianza di un indice di riferimento, un tipo di indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.

5. Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno con un sottoinsieme di responsabilità e compiti di sorveglianza, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.