
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1644 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2018
G.U.U.E. 5 novembre 2018, n. L 274
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 8 dicembre 2018
Applicabile dal: 25 gennaio 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce le condizioni per consentire l'utilizzo nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo. Una delle condizioni prevede che sia stata adottata una decisione di equivalenza che riconosce il quadro giuridico e le prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti. L'articolo 30, paragrafo 4, dispone che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisca accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi per i quali è stata adottata una decisione di equivalenza.
2) Gli accordi di cooperazione dovrebbero consentire all'ESMA e all'autorità competente del paese terzo di scambiare tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza. La Commissione può adottare un certo numero di decisioni di equivalenza in base alle quali gli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati nei paesi interessati possono essere utilizzati da entità sottoposte a vigilanza nell'Unione. E' quindi importante che tutti gli accordi di cooperazione contengano gli stessi requisiti minimi per quanto riguarda i moduli e le procedure da utilizzare per lo scambio di informazioni, ivi comprese le stesse disposizioni in materia di riservatezza e le stesse condizioni che disciplinano l'uso delle informazioni ottenute nel quadro degli accordi di cooperazione.
3) Le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti come equivalenti avranno un'adeguata conoscenza di tutti gli eventi rilevanti e le evoluzioni della situazione suscettibili di avere ripercussioni sugli amministratori degli indici di riferimento nella loro giurisdizione. Se le entità sottoposte a vigilanza utilizzano nell'Unione indici di riferimento forniti da amministratori di tali giurisdizioni, è opportuno che le autorità competenti in tali giurisdizioni tengano informata l'ESMA di tali eventi ed evoluzioni. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni affinché l'ESMA sia informata di tutti questi eventi ed evoluzioni.
4) Analogamente, le autorità competenti dei paesi terzi devono essere tenute al corrente delle attività degli amministratori su cui vigilano. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere che l'ESMA informi l'autorità competente di un paese terzo se gli amministratori sottoposti alla vigilanza di tale autorità notificano all'ESMA il proprio consenso all'utilizzo dei loro indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione.
5) Ad eccezione dell'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1011 di cancellare la registrazione di amministratori ubicati in paesi terzi, l'ESMA non ha poteri di vigilanza diretta sugli amministratori ubicati in paesi terzi. Essa fa invece affidamento sulla vigilanza dell'autorità competente del paese terzo e sulla collaborazione con quest'ultima. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni che fissano i rispettivi ruoli delle parti coinvolte nella cooperazione ai fini della vigilanza, comprese le ispezioni in loco.
6) L'articolo 32, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli accordi di cooperazione tra l'autorità competente del paese terzo e l'autorità competente dello Stato membro di riferimento abbiano il medesimo contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi. E' pertanto necessario garantire che, nel definire il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con l'ESMA, il contenuto sia adeguato anche per gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.
7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
8) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha svolto un'analisi dei potenziali costi e benefici connessi poiché ha concluso che sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, tenuto conto del fatto che le norme tecniche di regolamentazione interesserebbero direttamente solo le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri e l'ESMA, e non i partecipanti al mercato.
9) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
10) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. E' pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 171 del 29.6.2016.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Ambito di applicazione degli accordi di cooperazione
Gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 («accordi di cooperazione») definiscono chiaramente il loro ambito di applicazione. Esso comprende la cooperazione delle parti almeno sui seguenti aspetti:
a) lo scambio di informazioni e la trasmissione di notifiche pertinenti per l'adempimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza;
b) tutte le questioni che possono essere rilevanti per le operazioni, le attività o i servizi degli amministratori oggetto degli accordi di cooperazione in questione, compresa la fornitura all'ESMA di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari a cui tali amministratori sono soggetti nel paese terzo e qualsiasi modifica sostanziale di tali disposizioni legislative o regolamentari;
c) tutte le azioni di regolamentazione o di vigilanza intraprese o le approvazioni concesse dall'autorità competente del paese terzo relativamente a qualsiasi amministratore che abbia dato il proprio assenso all'uso degli indici di riferimento nell'Unione, comprese le modifiche degli obblighi o dei requisiti ai quali è soggetto l'amministratore che possono avere un impatto sulla continua conformità dell'amministratore alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
Scambio di informazioni e notifiche
Gli accordi di cooperazione contengono almeno le seguenti disposizioni per quanto riguarda le informazioni o le notifiche da scambiare o fornire nell'ambito degli accordi:
a) una disposizione in base alla quale le richieste di informazioni devono contenere almeno le informazioni sollecitate dall'autorità richiedente e una descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta, dello scopo per cui è richiesta l'informazione e delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività degli indici di riferimento;
b) i dettagli relativi al meccanismo o ai meccanismi tramite cui devono avvenire lo scambio o la fornitura di informazioni e notifiche;
c) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche devono essere scambiate o fornite per iscritto;
d) una disposizione che impone l'adozione di provvedimenti per garantire che lo scambio o la fornitura di informazioni avvenga in modo sicuro;
e) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche sono fornite senza indugio e, se del caso, in conformità del pertinente calendario specificato negli accordi.
Cooperazione ai fini della vigilanza
1. Gli accordi di cooperazione stabiliscono un quadro per il coordinamento delle attività di vigilanza delle parti nel settore della vigilanza degli indici di riferimento, ivi compresi almeno i seguenti obblighi:
a) l'obbligo per il firmatario che intenda svolgere un'attività di vigilanza di presentare una prima richiesta scritta per svolgere l'attività;
b) l'obbligo che la richiesta definisca il contesto di fatto e di diritto dell'attività in questione e l'arco temporale stimato;
c) l'obbligo per l'altro firmatario di accusare ricevuta della richiesta, per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
2. Ai fini del coordinamento di ispezioni in loco nella giurisdizione dell'autorità competente del paese terzo, gli accordi di cooperazione stabiliscono una procedura affinché le parti raggiungano un'intesa sulle condizioni che disciplinano tali ispezioni in loco, che comprendano almeno clausole relative ai rispettivi ruoli e responsabilità, al diritto dell'autorità competente del paese terzo ad accompagnare qualsiasi ispezione in loco e all'eventuale obbligo in capo a tale autorità di prestare assistenza nei processi di revisione, interpretazione e analisi del contenuto dei libri e registri pubblici e non pubblici e nell'ottenere informazioni da amministratori e dirigenti dell'amministratore a cui si applica l'accordo.
Riservatezza, uso delle informazioni e protezione dei dati
1. Gli accordi di cooperazione impongono alle parti di astenersi dal divulgare informazioni scambiate o fornite loro a titolo degli accordi di cooperazione, salvo previo consenso scritto della parte che ha fornito le informazioni o se la divulgazione di dati costituisce un obbligo proporzionato e necessario prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, in particolare nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.
2. Gli accordi di cooperazione impongono di conservare in modo sicuro le informazioni ottenute da un'autorità a titolo degli accordi e consentono l'utilizzo delle informazioni esclusivamente per le finalità stabilite da tale autorità nella richiesta di informazioni o, qualora l'informazione non sia stata fornita su richiesta, unicamente al fine di permettere a tale autorità di esercitare le sue funzioni di regolamentazione e di vigilanza. L'autorità può, tuttavia, utilizzare le informazioni per altre finalità, previo consenso scritto dell'autorità che le ha fornite nell'ambito dell'accordo.
3. Qualora consentano lo scambio di dati personali, gli accordi di cooperazione contengono disposizioni atte a garantire mezzi adeguati per la protezione dei dati conformemente a tutte le norme in materia di protezione dei dati applicabili nella giurisdizione delle autorità competenti che sono parti dell'accordo di cooperazione.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER