Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1874 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2018

G.U.U.E. 30 novembre 2018, n. L 306

Regolamento sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 20 dicembre 2018

Applicabile dal: 20 dicembre 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce sia un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e sia l'integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con le informazioni concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

2) Gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati corrispondenti alle informazioni di base, alla popolazione di riferimento ampliata, alle tematiche e alle tematiche dettagliate all'interno dei moduli, di cui al regolamento (UE) 2018/1091.

3) Il numero complessivo di variabili per le informazioni di base e per i moduli non dovrebbe essere superiore a 300, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1091.

4) Non dovrebbero essere imposti costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1091.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

 GU L 200 del 7.8.2018.

Art. 1

1. La descrizione delle variabili dei dati strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è quella riportata nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo è quello riportato nell'allegato II.

3. Le descrizioni delle variabili che gli Stati membri utilizzeranno per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo figuranti nell'allegato II sono quelle riportate nell'allegato III.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER