
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 dicembre 2018
G.U.R.I. 10 dicembre 2018, n. 286
Modifica dell'articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006 concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006, Serie generale n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 9 «Graduatorie e ammissione al corso» del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale al comma 1 prevede che «La regione o provincia autonoma, riscontrata la regolarità degli atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso di più commissioni, provvede a redigere un'unica graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali di esame di tutte le commissioni»;
Visto il comma 2 del medesimo art. 9, del decreto ministeriale 7 marzo 2006, il quale dispone che «In caso di parità di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea o, in subordine, della minore età»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sezione terza - quater, n. 9513 del 17 luglio 2018, pubblicata il 20 settembre 2018 che ha disposto l'annullamento dell'art. 9, comma 2 del predetto decreto ministeriale 7 marzo 2006, limitatamente alla parte in cui è previsto che, a parità di punteggio tra i candidati, «si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea», nonchè il decreto collegiale del Tribunale amministrativo regionale Lazio Sezione terza-quater n. 10982/2018 del 13 novembre 2018, pubblicato il 14 novembre 2018, di correzione dell'errore materiale contenuto nella predetta sentenza;
Vista, altresì, la nota prot. n. 23951/A14000 del 19 novembre 2018 del Coordinamento tecnico della Commissione salute:
Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso, di dover procedere alla modifica dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;
Decreta:
1. All'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, le parole «della minore anzianità di laurea o, in subordine,» sono soppresse.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2018
Il Ministro: GRILLO