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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 ottobre 2018 

G.U.R.I. 10 dicembre 2018, n. 286 

Aggiornamento degli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare gli Allegati 1, 7, 8 e 13;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 22 giugno 2015, n. 12214, con la quale A.I.P.S.A. - Associazione italiana produttori di substrati di coltivazione e ammendanti ha chiesto la modifica dell'allegato 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 28 settembre 2015, n. 19857, con la quale Organazoto Fertilizzanti S.p.A. ha chiesto la modifica dell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2016, n. 5574, con la quale SICIT 2000 S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un nuovi prodotti nell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 21 dicembre 2016, n. 31263 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisito i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note del 28 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016.

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare agli allegati 1, 7, 8 e 13 come comunicato dall'unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

2. All'allegato 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

3. All'allegato 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

4. All'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

6. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purchè siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

7. Ai sensi del regolamento(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 826