
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 novembre 2018
G.U.R.I. 15 dicembre 2018, n. 291
Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ed in particolare l'art. 7 che prevede una rete di monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, da istituire e da disciplinare mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le regioni interessate e il SNPA in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e/o sistemi di monitoraggio regionali;
Considerato che la rete di monitoraggio di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 deve essere organizzata assicurando forme di coordinamento e di integrazione con i programmi previsti dalle normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale;
Considerato che i criteri e le metodologie per l'esecuzione del monitoraggio possono essere individuati sulla base di quelli previsti nell'ambito della Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP);
Considerato che, per definire la struttura iniziale della rete di monitoraggio, è stata verificata la disponibilità del Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi nonchè del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ad utilizzare, anche per le finalità in esame, i siti nazionali attualmente gestiti da tali autorità per il monitoraggio in ambito della Convenzione internazionale LRTAP;
Considerato che la struttura iniziale della rete di monitoraggio può essere pertanto individuata sulla base di una serie di siti di monitoraggio attualmente gestiti dal Comando dei carabinieri e dal CNR presso diverse zone del territorio italiano;
Decreta:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio, i criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1 della citata norma, inclusa l'individuazione degli indicatori e le frequenze e le modalità di rilevazione e comunicazione dei dati.
2. Il presente decreto non individua siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali.
Siti e criteri di monitoraggio
1. I siti della rete di monitoraggio prevista dall'art. 1, con l'indicazione dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento, sono riportati nell'Allegato I al presente decreto.
2. Si applicano, per l'esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell'ambito della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.
Comunicazione dei dati
1. Le autorità responsabili della gestione dei siti della rete di monitoraggio trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione alla Commissione europea prescritta dall'art. 8 del decreto legislativo n. 81 del 2018:
entro il 30 aprile 2019, i dati del monitoraggio riferiti al secondo semestre del 2018;
ogni quattro anni, a partire dal 2022, entro il 30 aprile dell'anno di invio, i siti utilizzati negli anni civili precedenti, indicando i relativi periodi di esercizio ed i parametri monitorati;
ogni quattro anni, a partire dal 2023, entro il 30 aprile dell'anno di invio, i dati del monitoraggio riferiti agli anni civili precedenti.
2. Il formato da utilizzare per la trasmissione dei dati previsti dal comma 1 è riportato in Allegato III.
Norme finali
1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Roma, 26 novembre 2018
Il Ministro: COSTA