
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2066 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2018
G.U.U.E. 31 dicembre 2018, n. L 334
Regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2493)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° gennaio 2019
Applicabile dal: 1° gennaio 2021 (vedi nota)
Nota:
Per l'applicazione dell'articolo 76 si veda l'art. 78 del presente regolamento.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) E' opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente - regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato16, volume IV, della convenzione di Chicago) adottata dal Consiglio ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione del 27 giugno 2018, che sono destinate ad essere applicate a partire dal 2019.
2) La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («EU ETS») introdotto dalla direttiva 2003/87/CE.
3) Nel terzo periodo di scambio del sistema EU ETS (2013-2020), gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche (in appresso «verificatori») e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2). Questa esperienza ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione e rendere il sistema più efficiente. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituirlo.
4) E' opportuno che la definizione di «biomassa» che figura nel presente regolamento sia coerente con le definizioni di «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare perché il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote nell'ambito del sistema EU ETS costituisce un «regime di sostegno», ai sensi dell'articolo 2, lettera k) e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
5) Per motivi di coerenza, è opportuno che al presente regolamento si applichino le definizioni contenute nella decisione 2009/450/CE della Commissione (4) e nella direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
6) Per garantire il miglior funzionamento possibile del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.
7) E' opportuno che il piano di monitoraggio, che descrive in modo dettagliato, completo e trasparente la metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento. Occorre prevedere aggiornamenti periodici di tale piano, sia per tener conto delle conclusioni dei verificatori, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe rimanere il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio; le procedure previste dal presente regolamento illustrano in dettaglio alcuni aspetti di questa responsabilità.
8) Visto che il piano di monitoraggio costituisce l'elemento principale delle regole di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che tutte le modifiche significative siano approvate dall'autorità competente. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti e gli operatori, alcuni tipi di modifica non dovrebbero essere considerati significativi e pertanto non dovrebbero richiedere un'approvazione formale.
9) E' necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione efficaci delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero comprendere metodi di calcolo e di misurazione di base. I metodi di calcolo dovrebbero consistere in una metodologia standard e in una metodologia basata sul bilancio di massa. Dovrebbe essere possibile combinare, nel medesimo impianto, metodi di misurazione, una metodologia di calcolo standard e un metodo fondato sul bilancio di massa, purché il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
10) Al fine di ridurre l'onere per i gestori e per gli operatori aerei è opportuno semplificare l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza tuttavia diminuirne l'accuratezza. Occorre che le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze siano considerevolmente limitate quando si utilizzano strumenti di misurazione omologati, soprattutto se tali strumenti sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale.
11) E' necessario che siano definiti i fattori di calcolo, che possono essere fattori standard o fattori determinati mediante analisi. In materia di analisi, occorre continuare a privilegiare il ricorso a laboratori accreditati in conformità alla norma armonizzata «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (EN ISO/IEC 17025) per quanto concerne i metodi di analisi pertinenti, e al tempo stesso prevedere disposizioni per dimostrare un'elevata equivalenza nel caso di ricorso a laboratori non accreditati e la conformità alla norma armonizzata «Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti» (EN ISO/IEC 9001) o ad altri sistemi certificati di gestione della qualità.
12) Occorre definire un metodo trasparente e coerente per determinare i costi sproporzionatamente elevati.
13) E' opportuno rafforzare l'equivalenza tra i metodi fondati sul calcolo e quelli fondati sulle misure. Ciò presuppone un miglior allineamento dei requisiti di livello. Se si utilizzano sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per determinare le frazioni di biomassa di CO2, è opportuno tenere conto degli ultimi progressi tecnologici. Occorre pertanto stabilire regole più flessibili per la determinazione della frazione di biomassa, in particolare consentendo il ricorso a metodologie diverse da quelle basate sul calcolo.
14) Dato che ai fini del sistema EU ETS le emissioni provenienti dalla biomassa sono di norma considerate pari a zero, è opportuno definire regole di monitoraggio semplificate per i flussi di biomassa pura. Quando i combustibili o i materiali sono miscele di biomassa e di costituenti fossili, è opportuno chiarire le prescrizioni in materia di monitoraggio. E' necessaria una distinzione più adeguata tra il fattore di emissione preliminare che si riferisce al tenore di carbonio totale e il fattore di emissione che riguarda unicamente la frazione fossile di CO2. A tal fine occorre definire livelli distinti per il fattore di emissione preliminare e la frazione fossile/proveniente dalla biomassa. Come per altri fattori di calcolo, le prescrizioni dovrebbero tenere conto delle dimensioni dell'impianto e delle emissioni di gas a effetto serra associate al combustibile o al materiale. A tal fine, è opportuno stabilire prescrizioni minime.
15) Occorre evitare di imporre uno sforzo di monitoraggio sproporzionato agli impianti che rilasciano quantitativi annui di emissioni ridotti e con minori impatti, garantendo al tempo stesso che sia mantenuto un grado di accuratezza accettabile. A tale proposito, occorre prevedere condizioni particolari per gli impianti considerati a basse emissioni e per gli operatori aerei ritenuti emettitori di entità ridotta.
16) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dal sistema EU ETS gli impianti di dimensioni ridotte purché si applichino misure equivalenti e siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri ad escludere dal sistema UE ETS gli impianti le cui emissioni sono inferiori a 2 500 tonnellate, purché siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi direttamente agli impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE a meno che lo Stato membro interessato non decida altrimenti.
17) Per ovviare alle potenziali scappatoie correlate al trasferimento di CO2 intrinseco o puro, tali trasferimenti devono essere autorizzati soltanto a precise condizioni. Nella sentenza del 19 gennaio 2017 nella causa C-460/15 (6), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 601/2012 e al punto 10 B, dell'allegato IV di tale regolamento sono invalide nei limiti in cui includono sistematicamente nelle emissioni dell'impianto di produzione di calce il biossido di carbonio (CO2) trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendentemente dal fatto che tale CO2 sia rilasciato nell'atmosfera. Al fine di tenere conto della sentenza della Corte nella causa C-460/15, è opportuno che il CO2 che viene trasferito per la produzione di carbonato di calcio precipitato e a cui infine si ritrova chimicamente legato, non sia considerato CO2 rilasciato nell'atmosfera. Tali condizioni non dovrebbero tuttavia escludere la possibilità di future innovazioni. E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012.
18) Dal momento che è possibile che tra gli impianti non venga trasferito solo del CO2 ma anche del N2O, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per il trasferimento del N2O simili a quelle esistenti per il trasferimento del CO2. E' inoltre opportuno estendere la definizione di CO2 intrinseco in modo che non comprenda solo il CO2 contenuto nei combustibili ma anche il CO2 contenuto in qualsiasi flusso che deve essere oggetto di monitoraggio.
19) Per il settore aereo occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda i piani di monitoraggio e il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra.
20) Occorre rendere coerente la stima dei dati mancanti, imponendo nel piano di monitoraggio l'utilizzo di procedure di stima prudenziali riconosciute o, qualora ciò non sia possibile, ottenendo dall'autorità competente l'approvazione di un'adeguata procedura e la sua inclusione nel piano di monitoraggio.
21) I gestori dovrebbero essere tenuti a rivedere periodicamente la metodologia di monitoraggio al fine di migliorarla e a tener conto delle raccomandazioni formulate dai verificatori durante il processo di verifica. Se non utilizzano una metodologia basata sul sistema articolato in livelli o non applicano le metodologie con i livelli più elevati, i gestori dovrebbero riferire periodicamente sulle misure adottate per applicare una metodologia di monitoraggio basata sul sistema di livelli e per applicare il livello più elevato prescritto. Al fine di ridurre l'onere amministrativo legato alle comunicazioni sui miglioramenti previsti, occorre adeguare la periodicità e le motivazioni per cui vanno trasmesse queste comunicazioni, tenendo conto delle esperienze maturate dagli Stati membri nella pratica amministrativa.
22) A norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, e 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, gli operatori aerei possono presentare domanda per l'assegnazione di quote a titolo gratuito, per le attività di cui all'allegato I di tale direttiva, sulla base dei dati verificati relativi alle tonnellate-chilometri.
23) E' opportuno promuovere l'impiego delle tecnologie informatiche e la fissazione di requisiti relativi ai formati per lo scambio dei dati, nonché l'utilizzo di sistemi automatizzati; occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a imporre l'uso di tali sistemi per gli operatori economici. E' altresì auspicabile autorizzare gli Stati membri a mettere a punto i loro modelli elettronici e le specifiche di formato dei file, che dovrebbero tuttavia essere conformi alle norme minime pubblicate dalla Commissione.
24) Per chiarire ulteriormente le regole di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di processo, occorre stabilire delle regole applicabili alle sostanze, diverse dalle materie che contengono carbonati, contenenti altre forme di carbonio che generano emissioni di CO2. Occorre menzionare espressamente l'eventuale utilizzo di urea nella depurazione degli effluenti gassosi ed indicare un fattore di emissione standard corrispondente.
25) E' opportuno accordare agli Stati membri tempo sufficiente per adottare le misure necessarie e istituire un adeguato quadro istituzionale nazionale per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. E' opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi, anche dopo un'ulteriore revisione, prima della sua entrata in vigore, in modo da tenere conto di ulteriori sviluppi e di eliminare riferimenti a fonti estranee al diritto dell'Unione laddove possibile, dall'inizio del quarto periodo di scambio, ad eccezione delle modifiche al regolamento (UE) n. 601/2012 che dovrebbero entrare in vigore il più rapidamente possibile.
26) E' opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 601/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia gli effetti delle sue disposizioni dovrebbero essere mantenuti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni e dei dati relativi alle attività (in appresso «dati di attività») durante il terzo periodo di scambio del sistema EU ETS.
27) Il presente regolamento comprende miglioramenti al monitoraggio e alla comunicazione che tengono conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente - regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato 16, volume IV della convenzione di Chicago), adottata dal consiglio dell'ICAO in occasione della decima riunione nella sua 214a sessione del 27 giugno 2018. Il regolamento concernente la verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE è anch'esso modificato per tener conto della prima edizione delle Norme internazionali e delle pratiche raccomandate, e questi due strumenti sono integrati da un atto delegato ai sensi dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE. E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012.
28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 275 del 25.10.2003.
Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012).
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009).
Decisione 2009/450/CE della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 12.6.2009).
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 140 del 5.6.2009).
Sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG contro Bundesrepublik Deutschland, C-460/15, ECLI:EU:C:2017:29.
Oggetto
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
i) il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni che decorre dal 1° gennaio 2021 e nei periodi di scambio successivi;
ii) dal 1° gennaio 2025, il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE.
Ambito di applicazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra indicati in relazione alle attività che figurano negli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, ai dati di attività degli impianti fissi, alle attività di trasporto aereo, inclusi gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, nonché ai quantitativi di combustibile immessi dalle attività di cui all'allegato III della medesima direttiva.
Esso si applica:
i) a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle emissioni, ai dati di attività e ai quantitativi di combustibile immessi;
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
Dal 2025 il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 riguardano le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva che interessano un aerodromo situato nel SEE. Tuttavia, per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che si verificano nel 2025 e nel 2026, la comunicazione è necessaria solo per le rotte che interessano due aerodromi situati nel SEE e quelle con partenza da un aerodromo situato nel SEE e arrivo in Svizzera o nel Regno Unito. Per il 2025 e il 2026, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 connessi ad altri voli possono essere comunicati su base volontaria.
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «dati di attività», i dati relativi al quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi;
2) «periodo di scambio», un periodo ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE;
[3) «tonnellata-chilometro», una tonnellata di carico utile trasportata su una distanza di un chilometro;] (punto soppresso) (1)
4) «flusso di fonti»:
a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione;
b) nel caso di una metodologia del bilancio di massa a norma dell'articolo 25, una delle seguenti:
i) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio;
ii) il CO2 trasferito conformemente all'articolo 49;
5) «fonte di emissione», una parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra in questione oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile;
6) «incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale; descrive inoltre un intervallo di confidenza situato attorno al valore medio comprendente il 95% dei valori stimati, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;
7) "fattore di calcolo", il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio, la frazione fossile, la frazione di biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, la frazione con fattore di emissione pari a zero o il fattore di conversione di unità;
8) "livello", specifico requisito utilizzato per determinare i dati di attività, i fattori di calcolo, le emissioni annue e la media oraria annua delle emissioni, il quantitativo di combustibile immesso e il fattore settoriale;
9) "rischio inerente", la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere significative, al lordo dell'effetto di eventuali attività di controllo correlate;
10) "rischio di controllo", la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, possono essere significative e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
11) «emissioni di combustione», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l'ossigeno;
12) "periodo di comunicazione", l'anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni;
13) "fattore di emissione", il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti o un flusso di combustibile ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;
14) «fattore di ossidazione», il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2, in seguito alla combustione, e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;
15) "fattore di conversione", il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2. Nel caso delle emissioni di CO2 considerate chimicamente legate in modo permanente in un prodotto, per fattore di conversione si intende il rapporto tra il CO2 legato come carbonio nel prodotto durante un processo e il CO2 totale contenuto come carbonio nel prodotto che esce dallo stesso processo;
16) «accuratezza», il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità specifica da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica avvalendosi di materiali di taratura e di metodi standard accettati a livello internazionale e tracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici;
17) «taratura», l'insieme delle operazioni che istituiscono, in determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento;
18) «volo», il volo come definito al punto 1 (2) dell'allegato della decisione 2009/450/CE;
19) «passeggeri», le persone a bordo dell'aeromobile durante un volo, ad esclusione dei membri dell'equipaggio in servizio;
20) "prudenziale", riferito a una serie di ipotesi che garantiscono che le emissioni annue non siano sottostimate;
21) "biomassa", la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
21 bis) "combustibili da biomassa", combustibili solidi e gassosi prodotti a partire dalla biomassa;
21 ter) "biogas", combustibili gassosi prodotti a partire dalla biomassa;
21 quater) "rifiuto", rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;
21 quater bis) "rifiuti urbani", rifiuti urbani definiti all'articolo 3, punto 2 ter), della direttiva 2008/98/CE;
21 quinquies) "residuo", sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente un processo di produzione; non costituisce un obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
21 sexies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura", residui che sono generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e che non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
22) «bioliquidi», combustibili liquidi, prodotti a partire dalla biomassa, per scopi energetici diversi dal trasporto, ivi compresa la produzione di elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento;
23) "biocarburanti", carburanti liquidi utilizzati per il trasporto prodotti a partire dalla biomassa;
23 bis) "carburante ammissibile per l'aviazione", i tipi di carburante ammessi a beneficiare del sostegno a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
23 ter) "carburanti alternativi per l'aviazione", carburanti puri per l'aviazione contenenti carbonio che non derivano dai combustibili fossili puri elencati nella tabella 1 dell'allegato III;
23 quater) "attribuzione di un fattore di emissione pari a zero", il meccanismo mediante il quale il fattore di emissione di un combustibile o di un materiale è ridotto al fine di riconoscere:
a) nel caso della biomassa, la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, come specificato all'articolo 38, paragrafo 5, del presente regolamento;
b) nel caso degli RFNBO o RCF, la conformità ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001, come specificato all'articolo 39 bis, paragrafo 3, del presente regolamento;
c) nel caso dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, la conformità ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno; la restituzione anticipata di quote a norma della direttiva 2003/87/CE per il carbonio catturato necessario per produrre combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, come precisato all'articolo 39 bis, paragrafo 4, del presente regolamento, a meno che il carbonio catturato sia carbonio con fattore di emissione pari a zero ai sensi del punto 38 septies) del presente articolo;
23 quinquies) "combustibili con fattore di emissione pari a zero", i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, gli RFNBO o RCF o le frazioni di materiali o combustibili misti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 5, o all'articolo 39 bis, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi;
23 sexies) "carburanti derivanti da carbonio riciclato" o "RCF" (recycled carbon fuels), carburanti derivanti da carbonio riciclato quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001;
23 septies) "combustibili rinnovabili di origine non biologica" o "RFNBO" (renewable fuels of non-biological origin): i combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;
23 octies) "combustibile puro", il combustibile nella sua forma pura contenente solo una delle seguenti frazioni:
i) frazione fossile;
ii) frazione di biomassa con fattore di emissione diverso da zero;
iii) frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero;
iv) frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione diverso da zero;
v) frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero;
vi) frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero;
vii) frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero;
viii) frazione di combustibili contenenti carbonio che non derivano dai combustibili fossili elencati nell'allegato III, tabella 1, del presente regolamento né da biomassa, RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;
23 nonies) "combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio", i combustibili gassosi e liquidi il cui valore energetico deriva dall'idrogeno a basse emissioni di carbonio quale definito all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica stabilito nella metodologia adottata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, certificati a norma dell'articolo 9 della 2024/1788;
24) «controllo metrologico legale», il controllo per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, inteso a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;
25) «errore massimo ammissibile», l'errore di misurazione consentito di cui all'allegato I e negli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o, se del caso, nella normativa nazionale in materia di controlli metrologici legali;
26) «attività di gestione del flusso dei dati», le attività relative all'acquisizione, al trattamento e alla gestione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria;
27) «tonnellate di CO2(e)», le tonnellate metriche di CO2 o di CO2(e);
28) «CO2(e)», qualsiasi gas a effetto serra diverso dal CO2, di cui all'allegato II della direttiva 2003/87/CE, che abbia un potenziale di riscaldamento del pianeta equivalente al CO2;
29) «sistema di misura», una serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati di attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di gas a effetto serra;
30) «potere calorifico netto» (net calorific value - NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, previa sottrazione del calore di vaporizzazione dell'acqua eventualmente formatasi;
31) «emissioni di processo», le emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni intenzionali e non intenzionali tra sostanze chimiche o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la produzione di sostanze da utilizzare come prodotti o come materie prime;
32) «combustibile commerciale standard», i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale il cui intervallo di confidenza del 95% è al massimo l'1% del loro potere calorifico dichiarato, compresi il gasolio, l'olio combustibile leggero, la benzina, il petrolio lampante, il kerosene, l'etano, il propano, il butano, il kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A), la benzina per aeromobili (jet B) e la benzina avio (AvGas);
33) «lotto», una quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento in modo rappresentativo e trasferita in un'unica spedizione o in continuo nell'arco di un periodo di tempo specifico;
34) "combustibile misto", il combustibile contenente almeno due dei seguenti elementi:
i) carbonio derivante da biomassa;
ii) carbonio derivante da RFNBO o RCF;
iii) carbonio derivante da combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;
iv) altro carbonio fossile;
o che contiene sia carbonio con fattore di emissione pari a zero che altro carbonio;
34) "carburante misto per l'aviazione", il carburante contenente almeno due diversi combustibili puri;
35) «materiale misto», un materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;
36) "fattore di emissione preliminare", il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al suo tenore totale di carbonio, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione;
37) «frazione fossile», la parte di carbonio fossile nel contenuto totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;
38) "frazione di biomassa", la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio del combustibile o del materiale, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che la biomassa soddisfi i criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 5;
[38 bis) "frazione ammissibile", rapporto del carburante ammissibile per l'aviazione al combustibile fossile con cui è miscelato;] (punto soppresso) (4)
38 ter) "frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero", la parte di carbonio proveniente dalla biomassa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 5, nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;
38 quater) "frazione di RFNBO o RCF", la parte di carbonio proveniente da un RFNBO o RCF nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che l'RFNBO o RCF soddisfi i criteri di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 3;
38 quinquies) "frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero", la parte di carbonio proveniente dall'RFNBO o RCF che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 3, nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione;
38 sexies) "frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero":
i) nel caso di un combustibile, la somma della sua frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, della sua frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero e della sua frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, evitando doppi conteggi del carbonio;
ii) nel caso di un materiale, la sua frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero;
38 septies) "carbonio con fattore di emissione pari a zero", il carbonio appartenente alla frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero del combustibile o materiale in cui è contenuto;
38 opties) "frazione sintetica a basse emissioni di carbonio", la parte di carbonio proveniente da un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che il combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio soddisfi i criteri di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 4;
38 nonies) "frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero", la parte di carbonio proveniente da un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 4, nel tenore totale di carbonio di un combustibile;
39) «metodo del bilancio energetico», un metodo per stimare il quantitativo di energia utilizzato come combustibile in una caldaia, calcolato come la somma del calore utilizzabile e di tutte le perdite di energia per radiazione, trasmissione e attraverso gli effluenti gassosi;
40) «misurazione in continuo delle emissioni», una serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misurazioni periodiche, effettuando misure a livello del camino o procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie di misurazione basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino;
41) «CO2 intrinseco», il CO2 presente in un flusso di fonti;
42) "carbonio fossile", il carbonio inorganico e organico con fattore di emissione diverso da zero;
43) «punto di misura», la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per misurare le emissioni o la sezione trasversale di un sistema di condutture per la quale il flusso di CO2 è determinato mediante sistemi di misura in continuo;
44) «documentazione sulla massa e il bilanciamento», la documentazione specificata negli atti internazionali o nazionali di attuazione delle norme e prassi raccomandate («Standards and Recommended Practices», SARP) di cui all'allegato 6 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e specificata all'allegato IV, sottoparte C, sezione 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 (5) della Commissione, o da normative internazionali equivalenti applicabili;
45) «distanza», la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e quello di arrivo, cui va aggiunto un fattore fisso di 95 km;
46) «aerodromo di partenza», l'aerodromo dal quale inizia un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
47) «aerodromo di arrivo», l'aerodromo nel quale si conclude un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
[48) «carico utile», la massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportati a bordo dell'aeromobile durante un volo;] (punto soppresso) (1)
49) «emissioni fuggitive», emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente;
50) «aerodromo», un aerodromo, secondo la definizione di cui al punto 1 (6) dell'allegato della decisione 2009/450/CE;
51) «coppia di aerodromi», la coppia costituita dall'aerodromo di partenza e dall'aerodromo di arrivo;
52) «condizioni standard», una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3);
53) «sito di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2009/31/CE;
54) «cattura di CO2», l'attività di cattura - dai flussi di gas - di CO2 che altrimenti sarebbe emesso, al fine del suo trasporto e stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
55) "trasporto di CO2", il trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
56) «sito di stoccaggio geologico di CO2», lo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/31/CE;
57) «emissioni convogliate», le emissioni rilasciate deliberatamente da un impianto in un punto appositamente designato a tale scopo;
58) «recupero assistito di idrocarburi», il recupero di idrocarburi oltre a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità;
59) "dati surrogati", i valori annui corroborati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che il gestore o il soggetto regolamentato definito all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE utilizza per sostituire i dati di attività, i quantitativi di combustibile immessi o i fattori di calcolo allo scopo di garantire una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati di attività, i quantitativi di combustibile immessi o i fattori di calcolo necessari nella metodologia di monitoraggio applicabile;
60) «colonna d'acqua», una colonna d'acqua ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva 2009/31/CE;
61) «fuoriuscita», una fuoriuscita quale definita all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2009/31/CE;
62) «complesso di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2009/31/CE;
63) "infrastruttura di trasporto di CO2", infrastruttura quale definita all'articolo 3, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1735;
63 ter) "CO2 in transito", qualsiasi quantitativo di CO2 trasferito in un'infrastruttura di trasporto di CO2 che non è stato trasferito a un altro impianto o a un'altra infrastruttura di trasporto di CO2 nello stesso periodo di comunicazione in cui è stato ricevuto;
64) "flusso di combustibile", il combustibile definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE, immesso in consumo attraverso determinati mezzi fisici, come condutture, autocarri, ferrovia, navi o stazioni di rifornimento, e all'origine del rilascio di emissioni dei gas a effetto serra in seguito al suo consumo da parte di categorie di consumatori nei settori contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE;
65) "flusso di combustibile nazionale", l'insieme, per tipo di combustibile, dei flussi di combustibili di tutti i soggetti regolamentati nel territorio dello Stato membro;
66) "fattore settoriale", il fattore compreso tra zero e uno che si applica per determinare la percentuale del flusso di combustibile usata per la combustione nei settori contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE;
67) "quantitativo di combustibile immesso", i dati sul quantitativo di combustibile definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE che è immesso in consumo ed espresso sotto forma di energia in terajoule, di massa in tonnellate o di volume in metri cubici normali o nell'equivalente in litri, secondo il caso, prima di applicare il fattore settoriale;
68) "fattore di conversione tra unità", il fattore che converte l'unità in cui sono espressi i quantitativi di combustibile immesso in terajoule, se i quantitativi sono espressi sotto forma di energia, in tonnellate, se espressi sotto forma di massa, o in metri cubici normali o nell'equivalente in litri, secondo il caso, se espressi sotto forma di volume, e che racchiude tutti i fattori utili come la densità, il potere calorifico netto o (per il gas) la conversione dal potere calorifico lordo a quello netto, se applicabile;
69) "consumatore finale", ai fini dell'applicazione della definizione di "soggetto regolamentato", ai sensi dell'articolo 3, punto ae), della direttiva 2003/87/CE, nel presente regolamento, designa qualsiasi persona fisica o giuridica che sia il consumatore del carburante o del combustibile il cui consumo annuo di carburante o combustibile non superi 1 tonnellata di CO2; (7)
70) "immesso in consumo", ai fini del presente regolamento, il momento in cui l'accisa sul combustibile, definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE, diviene esigibile in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (8) o, se applicabile, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (9), tranne se lo Stato membro si è avvalso della flessibilità offerta dall'articolo 3, punto ae), punto iv), della direttiva 2003/87/CE, nel qual caso è il momento designato dallo Stato membro in cui si concretizzano gli obblighi del capo IV bis della suddetta direttiva;
71) "effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2", gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 ai sensi dell'articolo 3, punto v), della direttiva 2003/87/CE;
72) "CO2(e) per volo", gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che comportano il riscaldamento dell'atmosfera, espressi come il quantitativo equivalente di emissioni di CO2 del volo in questione;
73) "forzatura radiativa", cambiamento imposto del bilancio energetico del pianeta, misurato in watt per metro quadro (W/m2);
74) "efficacia", variazione della temperatura media globale per unità di forzatura radiativa esercitata dall'agente climatico, rispetto alla risposta generata da una forzatura standard dovuta al CO2 a partire dallo stesso stato climatico iniziale;
75) "modello di calcolo del CO2(e)", il modello usato per calcolare l'impatto climatico totale degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, conformemente all'allegato III bis, sezione 4;
76) "approccio basato sulle condizioni meteorologiche", il metodo C di cui all'allegato III bis, sezione 4, che utilizza principalmente i dati meteorologici arricchiti, nonché le informazioni di volo, la traiettoria, le caratteristiche dell'aeromobile e del carburante;
77) "approccio semplificato basato sulla localizzazione": il metodo D, di cui all'allegato III bis, sezione 4, che utilizza principalmente i dati relativi alla localizzazione degli aeromobili in volo, quali le informazioni di volo, la traiettoria, ma anche i dati meteorologici di base e le caratteristiche dell'aeromobile;
78) "sistema di monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2" o "NEATS" (non-CO2 aviation effects tracking system), strumento informatico fornito dalla Commissione agli operatori aerei, ai verificatori accreditati e alle autorità competenti al fine di agevolare e, per quanto possibile, automatizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in linea con l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
79) "caratteristiche dell'aeromobile", categoria di informazioni che, per ciascun volo, comprende almeno il tipo di aeromobile, gli identificativi del motore o dei motori e la massa dell'aeromobile;
80) "velivolo", aerodina ad ali fisse provvista di motopropulsore la quale trae la propria sostentazione dalle forze aerodinamiche che si generano principalmente su superfici che rimangono fisse in determinate condizioni di volo.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
GU L 275 del 25.10.2003.
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014).
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012).
Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012).
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, la modifica di cui alla lettera annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020).
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003).
Obbligo generale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli da 5 a 9 del presente regolamento.
Completezza
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti di emissione e i flussi di fonti riconducibili alle attività che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad altre attività pertinenti incluse in applicazione dell'articolo 24 della medesima direttiva e ad attività associate svolte entro i limiti dell'impianto, nonché le emissioni di tutti i gas a effetto serra indicati in relazione a tali attività, evitando i doppi conteggi.
I gestori e gli operatori aerei adottano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati nel corso del periodo di comunicazione.
Coerenza, comparabilità e trasparenza
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono coerenti e comparabili nel tempo. A tal fine, i gestori e gli operatori aerei usano le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati, con riserva di eventuali modifiche e deroghe approvate dall'autorità competente.
2. I gestori e gli operatori aerei raccolgono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati relativi al monitoraggio, compresi le ipotesi, i riferimenti, i dati di attività e i fattori di calcolo, con modalità trasparenti che consentano al verificatore e all'autorità competente di riprodurre la determinazione delle emissioni.
3. Gli operatori aerei raccolgono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati relativi al monitoraggio, compresi le ipotesi, i riferimenti, i dati di attività e i fattori di calcolo, con modalità trasparenti che consentano al verificatore e all'autorità competente di riprodurre la determinazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 per volo.
Accuratezza
I gestori e gli operatori aerei si accertano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e consapevolmente inaccurati.
Essi individuano e limitano il più possibile ogni eventuale fonte di imprecisioni.
Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.
Integrità della metodologia e della comunicazione delle emissioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
I gestori e gli operatori aerei forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati relativi alle emissioni e agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 utilizzando le adeguate metodologie di monitoraggio di cui al presente regolamento.
I dati sulle emissioni e sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati e i documenti connessi sono esenti da inesattezze significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (1), evitano distorsioni nella scelta e nella presentazione delle informazioni e forniscono un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un impianto o di un operatore aereo.
Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si raffrontano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza con i costi più elevati che ne derivano. Nel monitoraggio e nella comunicazione si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, tranne se ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
Miglioramento continuo
I gestori e gli operatori aerei tengono conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE nelle loro successive attività di monitoraggio e comunicazione.
Coordinamento
Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, esso coordina le attività svolte da tali autorità ai sensi del presente regolamento.
Obbligo generale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Ogni gestore o operatore aereo effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto ai quali si applica.
Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.
2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 illustra le istruzioni per il gestore o l'operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione delle operazioni e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l'impianto o utilizzati dal gestore o dall'operatore aereo.
Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo sottopone un piano di monitoraggio all'approvazione dell'autorità competente.
Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata da un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi di cui all'allegato I.
Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo trasmette i seguenti documenti giustificativi:
a) per gli impianti, per ciascun flusso di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i dati di attività e per i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV, e per ogni fonte di emissione la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso;
b) i risultati di una valutazione dei rischi a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati.
2. Se nell'allegato I si fa riferimento ad una procedura, quest'ultima dev'essere stabilita, documentata, applicata e aggiornata dal gestore o dall'operatore aereo separatamente dal piano di monitoraggio.
Il gestore o l'operatore aereo riporta una sintesi delle procedure nel piano di monitoraggio, fornendo le seguenti informazioni:
a) il titolo della procedura;
b) un riferimento tracciabile e verificabile per l'identificazione della procedura;
c) l'identificazione della posizione o del dipartimento responsabile dell'attuazione della procedura e dei dati generati o gestiti dalla procedura;
d) una breve descrizione della procedura, che consenta al gestore o all'operatore aereo, all'autorità competente e al verificatore di comprendere i parametri fondamentali e le principali attività svolte;
e) l'ubicazione dei registri e delle informazioni pertinenti;
f) il nome del sistema informatico utilizzato, se del caso;
g) un elenco delle norme EN o di altre norme applicate, se pertinente.
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette a disposizione dell'autorità competente tutta la documentazione scritta concernente le procedure. Il gestore o l'operatore aereo mette questa documentazione a disposizione anche a scopo di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione.
[3. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono imporre l'inclusione di ulteriori elementi nel piano di monitoraggio degli impianti per soddisfare le prescrizioni degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, di tale direttiva.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085.
Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati
1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare i gestori e gli operatori aerei a utilizzare piani di monitoraggio standardizzati o semplificati.
A tal fine, gli Stati membri possono pubblicare modelli per detti piani di monitoraggio, comprensivi di una descrizione del flusso di dati e delle procedure di controllo di cui agli articoli 58 e 59, sulla base dei modelli e delle linee guida pubblicati dalla Commissione.
2. Prima di approvare un piano di monitoraggio semplificato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente esegue una valutazione dei rischi semplificata al fine di stabilire se le attività di controllo proposte e le procedure connesse sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati e giustifica il ricorso a tale piano di monitoraggio semplificato.
Se del caso, gli Stati membri possono chiedere al gestore o all'operatore aereo di svolgere personalmente la valutazione dei rischi di cui al precedente comma.
Modifiche del piano di monitoraggio
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto aereo, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE, e se è possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
2. Il gestore o l'operatore aereo modifica il piano di monitoraggio, perlomeno nei casi qui di seguito specificati:
a) quando si verificano nuove emissioni, dovute allo svolgimento di nuove attività o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora previsti nel piano di monitoraggio;
a bis) quando si verificano effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dovuti allo svolgimento di nuove attività;
b) quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, comporta una maggiore accuratezza nella determinazione delle emissioni;
c) quando i dati ottenuti dalla metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;
d) quando la modifica del piano di monitoraggio migliora l'accuratezza dei dati comunicati, a meno che ciò risulti tecnicamente irrealizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati;
e) quando il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e l'autorità competente invita il gestore o l'operatore aereo a modificarlo;
f) quando è necessario dare seguito alle proposte di miglioramento del piano di monitoraggio contenute in una relazione di verifica.
Approvazione delle modifiche del piano di monitoraggio
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Il gestore o l'operatore aereo notifica tempestivamente all'autorità competente le proposte di modifica del piano di monitoraggio.
Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il gestore o l'operatore aereo a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, le modifiche al piano di monitoraggio che non sono significative ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
2. Le modifiche significative del piano di monitoraggio ai sensi dei paragrafi 3 e 4 sono soggette all'approvazione dell'autorità competente.
Qualora l'autorità competente consideri una modifica non significativa, essa ne dà tempestiva comunicazione al gestore o all'operatore aereo.
3. Tra le modifiche significative al piano di monitoraggio di un impianto si annoverano:
a) le modifiche alla categoria dell'impianto qualora tali modifiche richiedano una modifica della metodologia di monitoraggio o comportino una modifica della soglia di rilevanza applicabile ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
b) in deroga all'articolo 47, paragrafo 8, le modifiche relative alla classificazione dell'impianto come «impianto a basse emissioni»;
c) le modifiche concernenti le fonti di emissione;
d) il passaggio, per la determinazione delle emissioni, da un metodo fondato sul calcolo ad un metodo fondato sulla misurazione o viceversa, o da un metodo alternativo ad una metodologia basata sui livelli o viceversa;
e) una modifica del livello applicato;
f) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
g) una modifica nella classificazione dei flussi di fonti (tra flussi di maggiore o minore entità e flussi de minimis) qualora tale modifica richieda una modifica della metodologia di monitoraggio;
h) una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev'essere indicato nel piano di monitoraggio;
i) l'introduzione di nuovi metodi o modifiche ai metodi esistenti in materia di campionamento, analisi o taratura, se ciò ha un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi alle emissioni;
j) l'applicazione o l'adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.
4. Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano:
a) per quanto riguarda le emissioni:
i) una modifica dei valori dei fattori di emissione riportati nel piano di monitoraggio;
ii) una modifica dei metodi di calcolo di cui all'allegato III o il passaggio da un metodo di calcolo ad una metodo di stima conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 o viceversa;
iii) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
iv) il cambiamento di statuto dell'operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del presente regolamento e l'eventuale intenzione dell'operatore aereo di avvalersi delle procedure semplificate di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
[b) per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:
i) la modifica dello statuto del servizio aereo fornito, da non commerciale a commerciale;
ii) una modifica riguardante l'oggetto del servizio di trasporto aereo, ossia passeggeri, merci o posta.] (lettera soppresso) (1)
b) per quanto riguarda gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2:
i) un cambiamento nel metodo scelto per calcolare il valore del CO2(e), in conformità dell'articolo 56 bis, paragrafo 4, in particolare in termini di strumenti informatici per applicare i modelli di calcolo del CO2(e);
ii) il cambiamento di statuto dell'operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1. (2)
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, l'introduzione della lettera annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Attuazione e registrazione delle modifiche
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085)
1. Prima di ottenere l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo può effettuare le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente al piano di monitoraggio modificato qualora possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o qualora il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati incompleti sulle emissioni.
In caso di dubbio, il gestore o l'operatore aereo utilizza in parallelo il piano di monitoraggio modificato e quello originale per effettuare tutti i monitoraggi e le comunicazioni conformemente a entrambi i piani e registra i risultati di entrambe le attività di monitoraggio.
2. Dopo aver ottenuto l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta di tale piano modificato, a partire dalla data in cui questa versione entra in vigore.
3. Il gestore o l'operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. Ciascun registro deve contenere:
a) una descrizione chiara della modifica apportata;
b) le ragioni dell'introduzione della modifica;
c) la data in cui la modifica è stata comunicata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
d) la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
e) la data di inizio dell'applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
Fattibilità tecnica
Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l'autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione addotta dal gestore o dall'operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte del gestore o dell'operatore aereo, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito particolare; tali risorse devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Le risorse tecniche in questione comprendono anche le tecniche e le tecnologie necessarie.
Costi sproporzionatamente elevati
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, l'autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.
L'autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 80 EUR per quota di emissione; i costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature.
2. Quando valuta il carattere sproporzionato dei costi per quanto riguarda la scelta da parte dell'operatore dei livelli per i dati di attività, l'autorità competente utilizza come fattore di miglioramento (di cui al paragrafo 1) la differenza tra l'incertezza constatata e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe grazie al miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annue generate dal flusso in questione nel corso degli ultimi tre anni.
Se i dati sulle emissioni medie annuali causate da quel flusso nel corso degli ultimi tre anni non sono disponibili, il gestore o l'operatore aereo fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dal carbonio con fattore di emissione pari a zero e al lordo del CO2 trasferito. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l'incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.
Ai fini del presente paragrafo, si applica l'articolo 38, paragrafo 5, a condizione che il gestore disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione.
3. Nel valutare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne le misure che migliorano la qualità delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati di attività, l'autorità competente applica un fattore di miglioramento corrispondente all'1% delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi nel corso degli ultimi tre periodi di comunicazione. Tali misure possono comprendere:
a) il ricorso ad analisi invece che a valori standard per la determinazione dei fattori di calcolo;
b) un aumento del numero di analisi per flusso di fonti;
c) se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti del controllo metrologico legale dello Stato membro utilizzato in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano la regolamentazione nazionale adottata ai sensi della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o della direttiva 2014/32/UE;
d) l'accorciamento degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;
e) miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio inerente o il rischio di controllo.
4. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 4 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso degli impianti a basse emissioni l'importo massimo è di 1 000 EUR per periodo di comunicazione.
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014).
Classificazione degli impianti, dei flussi di fonti e delle fonti di emissioni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli, ogni gestore definisce la categoria del proprio impianto ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, la categoria di ciascun flusso di fonti ai sensi del paragrafo 3 e di ogni fonte di emissione ai sensi del paragrafo 4.
2. Il gestore classifica ciascun impianto in una delle seguenti categorie:
a) impianto di categoria A, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dal carbonio con fattore di emissione pari a zero e al lordo del CO2 trasferito, sono pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e);
b) impianto di categoria B, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dal carbonio con fattore di emissione pari a zero e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 50 000 tonnellate di CO2(e) e pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2(e);
c) impianto di categoria C, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dal carbonio con fattore di emissione pari a zero e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 500 000 tonnellate di CO2(e).
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione dell'impianto di cui al primo comma è superata, ma il gestore dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
3. Il gestore classifica ciascun flusso di fonti in una delle categorie seguenti, mettendolo a confronto con la somma di tutti i valori assoluti di CO2 fossile e CO2(e) corrispondenti all'insieme dei flussi considerati dalle metodologie fondate su calcoli e all'insieme delle emissioni provenienti da fonti monitorate mediante metodologie fondate su misure, al lordo del CO2 trasferito:
a) flussi di fonti di minore entità, nel caso in cui i flussi selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 5 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 10 %, fino a un contributo totale massimo di 100 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto;
b) flussi di fonti de minimis, nel caso in cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 2 %, fino a un contributo totale massimo di 20 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto;
c) flussi di fonti di maggiore entità, qualora i flussi di fonti non rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) e b).
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia di cui al primo paragrafo per la classificazione del flusso come flusso di entità ridotta o flusso de minimis è stata superata, ma il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
4. Il gestore classifica ogni fonte di emissione per la quale viene applicata una metodologia fondata su misure in una delle seguenti categorie:
a) fonti di emissioni di entità ridotta, nel caso in cui la fonte di emissioni generi meno di 5 000 tonnellate di CO2(e) fossile all'anno o meno del 10% delle emissioni fossili totali dell'impianto, fino a un contributo totale massimo di 100 000 tonnellate di CO2(e) fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto;
b) le fonti di emissioni di maggiore entità, laddove la fonte di emissioni non è classificata come fonte di minore entità.
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione di una fonte di emissione come fonte di minore entità è superata, ma il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tale soglia non è mai stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
5. Se per l'impianto le emissioni medie annuali verificate riferite al periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini del paragrafo 2, il gestore, per stabilire la categoria dell'impianto, ricorre a una stima di tipo conservativo delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dal carbonio con fattore di emissione pari a zero e al lordo del CO2 trasferito.
[6. ai fini del presente articolo si applica l'articolo 38, paragrafo 5.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Limiti del sistema di monitoraggio
1. Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto.
Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le emissioni di gas a effetto serra pertinenti derivanti da tutte le fonti e i flussi di fonti riconducibili alle attività svolte nell'impianto di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e alle attività e ai gas a effetto serra inclusi dallo Stato membro in cui l'impianto è situato, a norma dell'articolo 24 di tale direttiva.
Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni derivanti sia dalle operazioni normali sia da eventi eccezionali, tra cui l'avviamento, l'arresto e situazioni di emergenza verificatesi nel corso del periodo di comunicazione, ma non delle emissioni provenienti dalle macchine mobili utilizzate a fini di trasporto.
2. Nello stabilire la procedura di monitoraggio e comunicazione, il gestore tiene conto delle prescrizioni specifiche per alcuni settori di cui all'allegato IV.
3. Qualora da un complesso di stoccaggio (ai sensi della direttiva 2009/31/CE) siano individuate fuoriuscite che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua, dette fuoriuscite sono considerate come fonti di emissione per l'impianto in questione e sono monitorate in conformità alle disposizioni dell'allegato IV, sezione 23, del presente regolamento.
L'autorità competente può accettare l'esclusione dalla procedura di monitoraggio e comunicazione di una fonte di emissioni dovuta a delle fuoriuscite se sono state adottate, a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/31/CE, i provvedimenti correttivi necessari e se le emissioni o il rilascio nella colonna d'acqua non sono più rilevabili.
Scelta della metodologia di monitoraggio
1. Per monitorare le emissioni di un impianto, il gestore sceglie di applicare una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.
La metodologia fondata su calcoli consiste nel determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura, e parametri aggiuntivi ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard. La metodologia basata su calcoli può essere applicata conformemente alla metodologia standard descritta all'articolo 24 o alla metodologia del bilancio di massa di cui all'articolo 25.
La metodologia fondata su misure consiste nel determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite la misurazione in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati negli effluenti gassosi e nel flusso di tali effluenti, e mediante il monitoraggio dei trasferimenti di CO2 tra impianti, nel qual caso sono misurati la concentrazione di CO2 e il flusso del gas trasferito.
Nel caso in cui si applichi la metodologia basata su calcoli, nel piano di monitoraggio il gestore precisa, per ciascun flusso di fonti, se è utilizzata la metodologia standard o la metodologia del bilancio di massa, specificando i livelli pertinenti definiti nell'allegato II.
2. Il gestore, previo consenso dell'autorità competente, può associare una metodologia standard, una metodologia di bilancio di massa e una metodologia fondata su misure per fonti di emissioni e flussi di fonti diversi provenienti da uno stesso impianto, purché non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
3. Qualora i requisiti settoriali di cui all'allegato IV richiedono l'utilizzo di una determinata metodologia di monitoraggio, l'operatore utilizza tale metodologia o una metodologia fondata su misure. Il gestore può scegliere una metodologia diversa solo se fornisce alle autorità competenti le prove che il ricorso alla metodologia prescritta non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, o che la metodologia alternativa garantisce una maggiore accuratezza complessiva dei dati relativi alle emissioni.
Metodologia di monitoraggio non basata su livelli
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, per determinati flussi di fonti o per talune fonti di emissione il gestore può impiegare una metodologia di monitoraggio non basata su livelli (in prosieguo: «metodologia alternativa») a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'applicazione come minimo del livello 1, nell'ambito della metodologia basata su calcoli, per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità e di una metodologia fondata su misure per almeno una fonte di emissioni correlata ai medesimi flussi non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati;
b) ogni anno il gestore valuta e quantifica le incertezze di tutti i parametri usati per la determinazione delle emissioni annuali, in conformità alla «Guida ISO all'espressione dell'incertezza di misura» (JCGM 100:2008) o a un'altra norma equivalente riconosciuta a livello internazionale, e riporta i risultati nella comunicazione annuale delle emissioni;
c) il gestore dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che applicando tale metodologia di monitoraggio alternativa le soglie di incertezza generali per il livello annuo di emissioni di gas a effetto serra per l'intero impianto non superano il 7,5 % per gli impianti di categoria A, il 5,0% per gli impianti di categoria B e il 2,5 % per gli impianti di categoria C.
Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio
1. Qualora, per ragioni tecniche, risulti temporaneamente impossibile applicare il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato possibile o un approccio prudenziale non fondato sui livelli se l'applicazione di un livello non è praticabile, fino a quando non siano ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.
Il gestore adotta tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino dell'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.
2. Il gestore interessato comunica tempestivamente all'autorità competente la modifica temporanea della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:
a) i motivi dello scostamento dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
b) in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio temporanea che il gestore sta utilizzando per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
c) le misure che il gestore adotta per ripristinare le condizioni per l'applicazione del livello specificato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
d) il momento in cui si prevede che il livello approvato dall'autorità competente sarà nuovamente applicato.
Calcolo delle emissioni in base alla metodologia standard
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Secondo la metodologia standard, il gestore calcola le emissioni di combustione per ciascun flusso di fonti moltiplicando i dati di attività riferiti al quantitativo di combustibile combusto, espresso in terajoule in base al potere calorifico netto (NCV), con il corrispondente fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2/TJ) in linea con l'uso dell'NCV, e con il corrispondente fattore di ossidazione.
L'autorità competente può consentire l'uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in t CO2/t oppure t CO2/Nm3. In questi casi, per calcolare le emissioni di combustione il gestore moltiplica i dati di attività legati al quantitativo di combustibile combusto, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione e il corrispondente fattore di ossidazione.
1 bis. Ai fini della comunicazione delle voci per memoria, il gestore calcola inoltre, per ciascun flusso combusto di fonti e per i combustibili usati come elementi in entrata in un processo, i seguenti parametri secondo le seguenti modalità:
i) le emissioni preliminari totali, calcolate moltiplicando i dati di attività legati al quantitativo di combustibile combusto, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione preliminare e il corrispondente fattore di ossidazione;
ii) le emissioni da biomassa, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di biomassa;
iii) le emissioni da biomassa con fattore di emissione pari a zero, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero;
iv) le emissioni da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio;
v) le emissioni da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero.
2. Il gestore calcola le emissioni di processo per flusso di fonti moltiplicando i dati di attività riferiti al consumo di materiale, alla carica di alimentazione o alla produzione in uscita, espressi in tonnellate o metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione, espresso in t CO2/t oppure t CO2/Nm3, e il corrispondente fattore di conversione.
2 bis. Ai fini della comunicazione delle voci per memoria, il gestore calcola inoltre, per ciascun flusso di fonti associato alle emissioni di processo, i seguenti parametri secondo le seguenti modalità:
i) le emissioni preliminari totali, moltiplicando i dati di attività riferiti al consumo di materiale, alla carica di alimentazione o alla produzione in uscita, espressi in tonnellate o metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione, espresso in t CO2/t oppure t CO2/Nm3, e il corrispondente fattore di conversione;
ii) le emissioni da biomassa, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la frazione di biomassa pertinente;
iii) le emissioni da biomassa con fattore di emissione pari a zero, calcolate moltiplicando le emissioni preliminari totali per la pertinente frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero.
3. Nel caso in cui un fattore di emissione di livello 1 o 2 tenga già conto dell'effetto di reazioni chimiche incomplete, il fattore di ossidazione o di conversione è pari a 1.
Calcolo delle emissioni in base alla metodologia del bilancio di massa
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Nell'ambito della metodologia basata sul bilancio di massa, il gestore calcola il quantitativo di CO2 corrispondente a ciascun flusso di fonti considerato nel bilancio di massa moltiplicando i dati di attività relativi al quantitativo di combustibile, materiale o CO2 trasferito che entra o esce dai limiti del bilancio di massa, per il tenore di carbonio del combustibile, del materiale o del CO2 trasferito moltiplicato per la sua frazione fossile e per 3,664 t CO2/t C, conformemente alla sezione 3 dell'allegato II.
1 bis. Ai fini della comunicazione delle voci per memoria, il gestore calcola inoltre, per ciascun flusso di fonti considerato nel bilancio di massa, i seguenti parametri secondo le seguenti modalità:
i) il quantitativo preliminare totale di CO2, calcolato moltiplicando i dati di attività relativi al quantitativo di combustibile o materiale che entra o esce dai limiti del bilancio di massa, per il tenore di carbonio del combustibile o del materiale e per 3,664 t CO2/t C;
ii) il quantitativo di CO2 relativo alla biomassa, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di biomassa;
iii) il quantitativo di CO2 relativo alla biomassa con fattore di emissione pari a zero, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero;
iv) se del caso, il quantitativo di CO2 relativo agli RFNBO, agli RCF o ai combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio;
v) se del caso, il quantitativo di CO2 relativo agli RFNBO, agli RCF o ai combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, calcolato moltiplicando il quantitativo preliminare totale di CO2 per la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero.
2. In deroga all'articolo 49, le emissioni dell'insieme del processo incluse nel bilancio di massa equivalgono quindi alla somma dei quantitativi di CO2 corrispondenti a tutti i flussi considerati nel bilancio di massa. Il CO rilasciato nell'atmosfera è calcolato nel bilancio di massa come emissione del quantitativo molare equivalente di CO2.
3. Qualora utilizzi un bilancio di massa conformemente al presente articolo, i combustibili o i materiali in entrata contengano carbonio con fattore di emissione pari a zero e i materiali in uscita contengano carbonio, il gestore fornisce all'autorità competente i dati sulla frazione con fattore di emissione pari a zero del tenore di carbonio dei flussi in uscita. Il gestore è tenuto a dimostrare in tal modo che la metodologia di monitoraggio applicata non comporta sistematicamente una sottostima delle emissioni totali dell'impianto e che la massa totale di carbonio corrispondente alle frazioni con fattore di emissione pari a zero del carbonio contenuto in tutti i materiali in uscita pertinenti non è inferiore alla massa totale delle frazioni con fattore di emissione pari a zero del carbonio contenuto nei combustibili e nei materiali in entrata.
Ai fini del primo comma, l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, si applica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas e del gas naturale utilizzati come materiale in entrata.
Livelli applicabili
1. Nel definire i livelli applicabili per i flussi di fonti di minore e di maggiore entità, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, ciascun gestore, per determinare i dati di attività e ciascun fattore di calcolo, applica:
a) almeno i livelli elencati nell'allegato V, per gli impianti di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso che è un combustibile commerciale standard;
b) il livello più alto definito nell'allegato II nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
Per i flussi di maggiore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, per gli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
L'autorità competente può, per un periodo di transizione concordato con il gestore, autorizzare quest'ultimo ad applicare per i flussi di fonti di maggiore entità livelli inferiori rispetto a quelli specificati nel secondo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il livello previsto dal secondo comma non è tecnicamente realizzabile o determina costi sproporzionatamente elevati, e
b) il gestore fornisce un piano di miglioramento in cui precisa in che modo e entro quale termine sarà raggiunto almeno il livello previsto dal secondo comma.
2. Per i flussi di fonti di minore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello prescritto in questione non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
3. Per i flussi di fonti de minimis, il gestore può determinare i dati di attività e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali al posto dei livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
4. Per il fattore di ossidazione e il fattore di conversione il gestore applica quanto meno i livelli più bassi di cui all'allegato II.
5. Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per i combustibili e per i combustibili impiegati come elementi in entrata al processo o in bilanci di massa ai sensi dell'articolo 25, il potere calorifico netto può essere monitorato utilizzando stime prudenziali invece di ricorrere ai livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
Determinazione dei dati di attività
1. Il gestore determina i dati di attività di un flusso in uno dei seguenti modi:
a) mediante la misurazione continua al livello del processo all'origine delle emissioni;
b) aggregando le misurazioni dei quantitativi forniti separatamente, tenendo conto delle variazioni delle scorte.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di combustibile o materiale trattato durante il periodo di comunicazione è calcolato deducendo dal quantitativo di combustibile o materiale ricevuto in quest'arco temporale il quantitativo di combustibile o materiale portato fuori dall'impianto, e aggiungendo il quantitativo di combustibile o di materiale immagazzinato all'inizio del periodo di comunicazione, meno il quantitativo di combustibile o materiale immagazzinato alla fine di tale periodo.
Se non fosse tecnicamente realizzabile determinare i quantitativi immagazzinati tramite una misurazione diretta o se ciò comportasse costi sproporzionatamente elevati, il gestore può calcolare tali quantitativi in base:
a) ai dati degli anni precedenti, correlati alla produzione per il periodo di riferimento;
b) alle procedure documentate e ai dati contenuti nei rendiconti finanziari verificati relativi al periodo di comunicazione.
Nei casi in cui la determinazione dei dati di attività dell'intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il gestore può scegliere il giorno più appropriato successivo per separare un anno di comunicazione dall'anno successivo e ricostituire in questo modo l'anno civile in questione. Gli scostamenti riguardanti uno o più flussi di fonti sono registrati in modo chiaro; essi costituiscono la base di un valore rappresentativo per l'anno civile e sono considerati nello stesso modo per l'anno successivo.
Sistemi di misurazione sotto il controllo del gestore
1. Per determinare i dati di attività in conformità all'articolo 27, il gestore utilizza i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo in seno all'impianto, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il gestore è tenuto a svolgere una valutazione dell'incertezza e garantisce che sia rispettata la soglia di incertezza del livello pertinente;
b) il gestore deve accertarsi, perlomeno una volta all'anno e comunque dopo ogni taratura degli strumenti di misura, che i risultati della taratura moltiplicati per un fattore di adeguamento prudenziale siano confrontati con le soglie di incertezza pertinenti. Il fattore di adeguamento prudenziale si basa su una serie temporale appropriata di precedenti tarature dello strumento in questione o di strumenti di misura simili, in modo da tener conto dell'effetto di incertezza in servizio.
Qualora si osservi un superamento delle soglie dei livelli approvati ai sensi dell'articolo 12 o si rilevi che le apparecchiature non sono conformi ad altri requisiti, il gestore adotta tempestivamente dei provvedimenti correttivi e ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. All'atto della notifica di un nuovo piano di monitoraggio o quando è necessario in ragione di una modifica apportata al piano di monitoraggio, il gestore fornisce all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui al paragrafo 1, lettera a).
La valutazione comprende l'incertezza specificata degli strumenti di misura utilizzati, l'incertezza associata alla taratura e ogni ulteriore incertezza connessa alle modalità di utilizzo effettivo degli strumenti di misura. La valutazione dell'incertezza comprende l'incertezza legata alle variazioni delle scorte se gli impianti di stoccaggio possono contenere almeno il 5% del quantitativo annuo utilizzato del combustibile o del materiale considerati. Nel corso della valutazione, il gestore tiene conto del fatto che i valori indicati usati per definire le soglie di incertezza associate ai livelli di cui all'allegato II si riferiscono all'incertezza nell'intero periodo di comunicazione.
Il gestore può semplificare la valutazione dell'incertezza considerando che gli errori massimi ammissibili per lo strumento di misura in servizio o, se inferiore, l'incertezza associata alla taratura moltiplicata per un fattore di adeguamento prudenziale per tener conto dell'effetto di incertezza in servizio, corrispondono all'incertezza per l'intero periodo di comunicazione, conformemente ai livelli definiti nell'allegato II, purché gli strumenti di misura siano installati in un ambiente adatto alle loro specifiche d'uso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare i risultati delle misure ottenute con sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l'impianto, se il gestore dimostra che gli strumenti di misura applicati sono sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale.
A tal fine, per il compito di misurazione in questione può essere utilizzato come valore di incertezza, senza fornire altre prove, l'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali.
Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore
1. Se, in base a una valutazione dell'incertezza semplificata, l'uso di sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore, rispetto all'uso di sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 28, permette al gestore di applicare un livello perlomeno equivalente, fornisce risultati più affidabili e comporta meno rischi di controllo, il gestore può determinare i dati di attività mediante sistemi di misurazione che esulano dal suo controllo.
A tal fine, il gestore può ricorrere a una delle seguenti fonti di dati:
a) quantitativi riportati nelle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché abbia luogo un'operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti;
b) i valori forniti direttamente dai sistemi di misurazione.
2. Il gestore garantisce la conformità al livello applicabile ai sensi dell'articolo 26.
A tal fine, l'errore massimo ammissibile in servizio ammesso dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali per la transazione commerciale in questione può essere utilizzato come valore di incertezza senza fornire altre prove.
Qualora gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali siano meno rigorosi di quelli previsti dal livello applicabile a norma dell'articolo 26, il gestore si fa confermare l'incertezza applicabile dal partner commerciale responsabile del sistema di misurazione.
Determinazione dei fattori di calcolo
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Il gestore determina i fattori di calcolo sotto forma di valori per difetto oppure in base a un'analisi, a seconda del livello applicabile.
2. Il gestore determina e comunica i fattori di calcolo sempre in riferimento allo stato del combustibile o del materiale impiegato per i dati d'attività, ossia allo stato in cui il combustibile o il materiale si trova al momento dell'acquisto o dell'utilizzo nel processo che genera le emissioni, prima di essere essiccato o comunque trattato ai fini dell'analisi di laboratorio.
Se un approccio di questo tipo comporta costi sproporzionatamente elevati, o se è possibile ottenere una maggiore accuratezza, il gestore può sempre comunicare i dati d'attività e i fattori di calcolo in riferimento allo stato in cui sono svolte le analisi di laboratorio.
[L'operatore è tenuto a determinare la frazione di biomassa solo per i combustibili o i materiali misti. Per gli altri combustibili o materiali viene utilizzato il valore per difetto pari a 0% per la frazione di biomassa dei combustibili o materiali fossili, e il valore per difetto pari a 100% della frazione di biomassa per i combustibili o i materiali composti esclusivamente da biomassa.] (comma soppresso) (1)
2 bis. Il gestore determina la frazione di biomassa solo per i combustibili o i materiali misti contenenti biomassa. Per gli altri combustibili o materiali è utilizzato il valore standard pari a 0 % per la frazione di biomassa dei materiali o combustibili fossili, e il valore standard pari a 100 % per la frazione di biomassa dei combustibili o i materiali composti esclusivamente da biomassa.
Il gestore determina la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio solo per i combustibili misti contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Per gli altri combustibili è utilizzato il valore standard pari a 0 % per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio e un valore standard pari a 100 % per la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio per i combustibili costituiti esclusivamente da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.
Il gestore determina la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero solo se intende utilizzare tale fattore.
3. Per quanto riguarda l'interdipendenza dei fattori di calcolo relativi alla composizione, il gestore:
i) se un combustibile o materiale contiene biomassa, determina la frazione di biomassa conformemente all'articolo 39;
ii) se la frazione di biomassa è diversa da zero e il gestore intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, determina la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero conformemente all'articolo 38, paragrafo 5;
iii) se un combustibile contiene un RFNBO, un RCF o un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio, determina la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio conformemente all'articolo 39 bis, paragrafi 1 e 2;
iv) se la frazione di RFNBO o RCF è diversa da zero e il gestore intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, determina la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero conformemente all'articolo 39 bis, paragrafo 3;
v) se la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio è diversa da zero e il gestore intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, determina la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero conformemente all'articolo 39 bis, paragrafo 4;
vi) se la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero sono diverse da zero, calcola la frazione con fattore di emissione pari a zero come somma della frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, della frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero. La frazione fossile è la somma di tutte le frazioni con fattore di emissione diverso da zero;
vii) calcola il fattore di emissione come il fattore di emissione preliminare moltiplicato per la frazione fossile.
Ai fini del punto vi), se il gestore non calcola la frazione con fattore di emissione pari a zero, la frazione fossile è pari al 100 %.
In deroga al primo comma, il gestore può:
i) considerare la frazione di biomassa come identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, se quest'ultima è determinata sulla base dell'equilibrio di massa a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;
ii) considerare la frazione di RFNBO o RCF come identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, se quest'ultima è determinata sulla base dell'equilibrio di massa a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;
iii) considerare la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio come identica alla frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, se quest'ultima è determinata sulla base dell'equilibrio di massa a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Valori per difetti per i fattori di calcolo
1. Qualora determini i fattori di calcolo come valori per difetto, il gestore utilizza, conformemente ai requisiti del livello applicabile di cui agli allegati II e VI, uno dei seguenti valori:
a) i fattori per difetto e i fattori stechiometrici elencati all'allegato VI;
b) i fattori per difetto usati dallo Stato membro per il documento sull'inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
c) i valori riportati nella letteratura concordati con l'autorità competente, compresi i fattori per difetto pubblicati dall'autorità competente, che sono compatibili con i fattori di cui alla lettera b), ma sono rappresentativi di fonti più disaggregate per quanto concerne i flussi di combustibili;
d) i valori indicati e garantiti dal fornitore di un combustibile o materiale se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza al 95% non superiore all'1%;
e) i valori basati su analisi svolte in precedenza, se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tali valori sono rappresentativi per i futuri lotti del medesimo combustibile o materiale.
2. Il gestore indica nel piano di monitoraggio tutti i valori per difetto impiegati.
Nel caso in cui i valori standard subiscano cambiamenti da un anno all'altro, il gestore specifica nel piano di monitoraggio la fonte ufficiale applicabile del valore in questione.
3. L'autorità competente può approvare una modifica ai valori standard di un fattore di calcolo nel piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, soltanto se il gestore dimostra che il nuovo valore per difetto permette di determinare le emissioni in maniera più accurata.
4. Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che il potere calorifico netto e i fattori di emissione dei combustibili siano determinati usando i medesimi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard, purché il gestore dimostri, perlomeno ogni tre anni, che l'intervallo pari all'1% per il potere calorifico specificato è stato rispettato negli ultimi tre anni.
5. Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che si consideri che il tenore stechiometrico di carbonio di una sostanza chimica pura rispetti un livello che altrimenti richiederebbe le analisi di cui agli articoli da 32 a 35, purché il gestore dimostri, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il ricorso a queste analisi comporterebbe costi sproporzionalmente elevati e che l'utilizzo del valore stechiometrico non comporterà una sottostima delle emissioni.
Fattori di calcolo basati su analisi
1. Il gestore assicura che le analisi, il campionamento, le tarature e le convalide necessari per la determinazione dei fattori di calcolo sono svolti applicando metodi fondati sulle norme EN corrispondenti.
In assenza di tali norme, i metodi utilizzati si basano su norme ISO o norme nazionali adeguate. In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguati, ad orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente provate che permettono di limitare gli errori sistematici di campionamento e misura.
2. Qualora per la determinazione delle emissioni vengono utilizzati gascromatografi in linea o analizzatori di gas estrattivi o non estrattivi, il gestore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di questi apparecchi. Tali apparecchiature sono utilizzate solo per determinare i dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali gassosi. Come misura minima per la garanzia della qualità, il gestore provvede affinché sia effettuata una convalida iniziale, successivamente ripetuta ogni anno, dello strumento.
3. I risultati delle analisi sono utilizzati unicamente per il periodo di consegna o per il lotto di combustibile o di materiale per il quale sono stati prelevati i campioni e di cui questi sono destinati a essere rappresentativi.
Per la determinazione di un parametro specifico il gestore si avvale dei risultati di tutte le analisi effettuate in relazione a tale parametro.
Piano di campionamento
1. Se i fattori di calcolo sono determinati tramite analisi, il gestore trasmette all'autorità competente, ai fini dell'approvazione, un piano di campionamento per ciascun combustibile o materiale, sotto forma di una procedura scritta che riporta informazioni sui metodi adottati per la preparazione dei campioni, comprese informazioni sulle responsabilità, i luoghi, le frequenze e i quantitativi, oltre che sui metodi impiegati per lo stoccaggio e il trasporto dei campioni.
Il gestore si accerta che i campioni prelevati siano rappresentativi del lotto interessato o del periodo di consegna e che siano privi di errori sistematici. Gli elementi pertinenti del piano di campionamento sono concordati con il laboratorio incaricato dell'esecuzione dell'analisi per il combustibile o il materiale interessato; la prova dell'accordo raggiunto in tal senso figura nel piano. Il gestore mette a disposizione il piano a scopo di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
2. Il gestore, d'intesa con il laboratorio incaricato dello svolgimento dell'analisi per il combustibile o il materiale in questione e previa approvazione dell'autorità competente, adegua gli elementi del piano di campionamento se i risultati analitici indicano che l'eterogeneità del combustibile o del materiale differisce in maniera significativa dalle informazioni sull'eterogeneità su cui era basato il piano di campionamento originale per quel combustibile o materiale specifico.
Ricorso ai laboratori
1. Il gestore si accerta che i laboratori utilizzati per l'espletamento delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo siano accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025, per i metodi analitici in questione.
2. Per la definizione dei fattori di calcolo, il ricorso a laboratori non accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17 025 è autorizzato solo se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che l'accesso ai laboratori di cui al paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, e che il laboratorio non accreditato soddisfa dei requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO/IEC 17025.
3. L'autorità competente considera che un laboratorio soddisfi i requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO/IEC 17025 ai sensi del paragrafo 2 quando il gestore fornisce le prove, di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, nella forma e con un livello di dettaglio analogo a quello previsto per le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura del possibile.
Per quanto concerne la gestione della qualità, il gestore fornisce una certificazione di accreditamento del laboratorio conformemente alla norma EN ISO/IEC 9001 o ad altri sistemi di gestione della qualità certificati che riguardano il laboratorio in questione. In assenza di tali sistemi certificati di gestione della qualità, il gestore fornisce altre prove adeguate del fatto che il laboratorio è in grado di gestire in modo affidabile il suo personale, le sue procedure, i suoi documenti e le sue attività.
Per quanto concerne la competenza tecnica, il gestore fornisce le prove che il laboratorio è competente ed è in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico utilizzando le procedure analitiche del caso. Tali prove si riferiscono perlomeno ai seguenti elementi:
a) gestione della competenza del personale per le mansioni specifiche assegnate;
b) adeguatezza della sistemazione e delle condizioni ambientali;
c) selezione di metodi analitici e di standard pertinenti;
d) se del caso, gestione del campionamento e preparazione dei campioni, compreso il controllo dell'integrità dei campioni;
e) se pertinenti, lo sviluppo e la convalida di nuovi metodi analitici o l'applicazione di metodi non disciplinati da norme internazionali o nazionali;
f) stima dell'incertezza;
g) gestione delle apparecchiature, comprese le procedure per la taratura, l'adeguamento, la manutenzione e la riparazione, nonché la tenuta di registri relativi a queste apparecchiature;
h) la gestione e il controllo dei dati, dei documenti e dei software;
i) la gestione degli elementi per la taratura e dei materiali di riferimento;
j) l'assicurazione della qualità dei risultati della taratura e delle prove, ivi compresa la partecipazione periodica a programmi di verifica dell'idoneità nel cui ambito si applicano metodi analitici ai materiali di riferimento certificati o si effettuano confronti incrociati con un laboratorio accreditato;
k) la gestione dei processi esternalizzati;
l) la gestione degli incarichi e dei reclami dei clienti e la garanzia di interventi correttivi tempestivi.
Frequenza delle analisi
1. Il gestore applica le frequenze minime di cui all'allegato VII per le analisi dei combustibili e dei materiali pertinenti.
2. L'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare una frequenza diversa da quella specificata al paragrafo 1 se non sono previste frequenze minime o se il gestore può dimostrare:
a) che, in base ai dati storici, compresi i valori analitici relativi ai combustibili o ai materiali nel periodo di comunicazione immediatamente precedente il periodo di comunicazione in corso, la variazione dei valori analitici per il combustibile o il materiale interessato non è superiore a un terzo del valore di incertezza che il gestore è tenuto a rispettare per la determinazione dei dati di attività dei combustibili o dei materiali in questione;
b) che la frequenza imposta comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Qualora un impianto funzioni unicamente per una parte dell'anno, o qualora i combustibili o i materiali siano consegnati in lotti che sono consumati nell'arco di un periodo superiore ad un anno civile, l'autorità competente può concordare con il gestore un calendario più adeguato per le analisi, a condizione che ciò comporti un'incertezza analoga a quella prevista al primo comma, lettera a).
Fattori di emissione per il CO2
1. Il gestore determina, per le emissioni di CO2, i fattori di emissione specifici per le varie attività.
2. I fattori di emissione dei combustibili, anche quando tali combustibili sono impiegati come elementi in entrata, sono espressi in t CO2/TJ.
Per le emissioni di combustione, l'autorità competente può autorizzare il gestore a impiegare un fattore di emissione espresso in t CO2/t o t CO2/Nm3 per un combustibile, se l'utilizzo di un fattore di emissione espresso in t CO2/TJ comporta costi sproporzionatamente elevati o se, utilizzando il fattore di emissione modificato, le emissioni possono essere calcolate con un grado di accuratezza perlomeno equivalente.
3. Per convertire il tenore di carbonio nel valore corrispondente di un fattore di emissione relativo al CO2 o viceversa, il gestore utilizza il fattore 3,664 t CO2/t C.
Fattori di ossidazione e conversione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Per determinare i fattori di ossidazione o conversione il gestore applica almeno il livello 1. Il gestore impiega un valore pari a 1 per il fattore di ossidazione o per il fattore di conversione se il fattore di emissione tiene conto dell'effetto di un'ossidazione o conversione incompleta.
Tuttavia, l'autorità competente può esigere che i gestori applichino sistematicamente il livello 1.
2. Se in un impianto vengono utilizzati più combustibili e se per il fattore di ossidazione specifico dev'essere applicato il livello 3, il gestore può chiedere all'autorità competente l'autorizzazione al fine di:
a) determinare un fattore di ossidazione aggregato per l'intero processo di combustione e applicare tale fattore a tutti i combustibili;
b) attribuire l'ossidazione incompleta a un flusso di maggiore entità e attribuire il valore 1 al fattore di ossidazione degli altri flussi di fonti.
Se sono utilizzati combustibili misti, il gestore dimostra che l'applicazione della lettera a) o b) del primo comma non comporta una sottostima delle emissioni.
Sottosezione 5
Trattamento della biomassa, dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, degli RFNBO e degli RCF
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Flussi di fonti di biomassa
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/388, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1371 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Il gestore può determinare i dati di attività di un flusso di carbonio con fattore di emissione pari a zero senza ricorrere ai livelli e senza fornire prove analitiche per il tenore di carbonio con fattore di emissione pari a zero, se tale flusso è esclusivamente costituito da carbonio con fattore di emissione pari a zero e il gestore può assicurare che non è contaminato da altri materiali o combustibili.
[Ai fini del presente paragrafo si applica l'articolo 38, paragrafo 5.] (comma soppresso) (1)
[2. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. Ai fini del presente comma si applica l'articolo 38, paragrafo 5.] (comma soppresso) (1)
Il fattore di emissione di ciascun combustibile o materiale è calcolato e comunicato come il fattore di emissione preliminare (determinato conformemente all'articolo 30) moltiplicato per la frazione fossile del combustibile o del materiale.
3. La torba, lo xilitolo e le frazioni fossili dei combustibili o dei materiali misti non sono considerati biomasse.
4. Se la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero dei combustibili o materiali misti è pari o superiore al 97% o se, in ragione del quantitativo di emissioni associate alla frazione fossile del combustibile o del materiale, si classifica come flusso di fonti de minimis, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare metodi che non si fondano sul sistema dei livelli, compreso il metodo del bilancio energetico, per la determinazione dei dati di attività e dei fattori di calcolo pertinenti.
[Ai fini del presente paragrafo si applica l'articolo 38, paragrafo 5.] (comma soppresso) (1)
5. Per essere conteggiati ai fini della frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero di un flusso di fonti, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono soddisfare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.
Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare unicamente i criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa.
L'elettricità, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani non sono soggetti ai criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.
I criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 si applicano indipendentemente dall'origine geografica della biomassa.
L'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 si applica a un impianto quale definito all'articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE.
Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all'articolo 30 e all'articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva. I criteri possono essere considerati soddisfatti anche se il gestore dimostra l'acquisto di una quantità di biocarburante, bioliquido o biogas connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l'autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.
Se la biomassa utilizzata non è conforme al presente paragrafo, il suo tenore di carbonio è considerato carbonio fossile.
Se, a norma dei primi sei commi del presente paragrafo, i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 non si applicano alla biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero è pari alla frazione di biomassa.
6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui a tale paragrafo per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Determinazione della frazione della biomassa e della frazione fossile
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Per i combustibili o i materiali contenenti biomassa, il gestore può considerare che la parte di biomassa sia pari a zero e applicare dunque una frazione di biomassa standard pari a 0 %, o determinare la frazione di biomassa a norma del paragrafo 2, applicando i livelli di cui all'allegato II, sezione 2.4.
2. Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, è tenuto a farlo sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici ivi prescritti, a condizione che il ricorso a detta norma e metodo di analisi sia approvato dall'autorità competente.
Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, ma l'applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, egli sottopone all'approvazione dell'autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di biomassa. Nel caso di combustibili e materiali derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il gestore può basare questa stima sul bilancio del materiale del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo.
La Commissione può fornire orientamenti in merito ad altri metodi di stima applicabili.
[2 bis. Il gestore, se utilizza un bilancio di massa conformemente all'articolo 25 e se come materiale in entrata o come combustibile è utilizzata la biomassa conforme ai criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 5, e i materiali in uscita contengono carbonio, detto gestore fornisce all'autorità competente i dati sulla frazione di biomassa del tenore di carbonio dei flussi in uscita. Il gestore fornisce in tal modo la prova che la metodologia di monitoraggio applicata non sottovaluta sistematicamente le emissioni totali dell'impianto, e che la massa totale di carbonio corrispondente alle frazioni di biomassa del carbonio contenuto in tutti i materiali in uscita pertinenti non supera la massa totale delle frazioni di biomassa del carbonio contenuto nei combustibili e nei materiali in entrata.
Ai fini del presente paragrafo, i paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano alla frazione di biogas del gas naturale utilizzato come materiale in entrata.] (paragrafo soppresso) (1)
3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 30, salvo ai fini dell'articolo 43, paragrafo 4 ter, per determinare la frazione di biomassa del gas naturale ricevuto da una rete del gas alla quale è aggiunto biogas il gestore non ricorre alle analisi o ai metodi di stima di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Il gestore può stabilire che una determinata quantità di gas naturale proveniente dalla rete del gas è biogas con fattore di emissione pari a zero utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4. In tal caso, in deroga all'articolo 30, paragrafo 3, il gestore considera la frazione di biomassa come identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero.
4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa considerandola identica alla frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:
a) non si sono verificati doppi conteggi dello stesso quantitativo di biogas, in particolare che nessun altro rivendichi l'utilizzo del biogas acquistato, anche attraverso la presentazione di una garanzia di origine ai sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2018/2001;
b) il gestore e il produttore del biogas sono collegati alla stessa rete del gas.
Per dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo, il gestore può utilizzare i dati registrati in una banca dati creata da uno o più Stati membri che consente di tracciare i trasferimenti di biogas. Le disposizioni del presente paragrafo possono essere considerate rispettate se il gestore dimostra l'acquisto di una quantità di biogas connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l'autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Determinazione della frazione di RFNBO o RCF o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio e della frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Per i combustibili o i materiali contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio per i quali il gestore non è in grado di determinare la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio conformemente al paragrafo 2, il gestore la considera pari a zero e applica una frazione standard pari a 0 %.
2. Il gestore determina i seguenti fattori di calcolo relativi alla composizione dei combustibili sulla base dell'equilibrio di massa a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001:
i) la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero;
ii) la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio.
In deroga al primo comma, se il gestore non intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, per la frazione di RFNBO o RCF o per la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio possono essere utilizzati altri approcci, come un bilancio del materiale del processo di miscelazione o produzione da cui si ottiene il combustibile o il materiale.
3. Il tenore di carbonio dei combustibili o dei carburanti che rientrano nelle definizioni di "combustibili rinnovabili di origine non biologica" (RFNBO) o "carburanti derivanti da carbonio riciclato" (RCF) ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e che soddisfano i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 bis di tale direttiva è considerato pari a zero.
Il rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all'articolo 30 e all'articolo 31, paragrafo 1, della stessa. I criteri possono essere considerati soddisfatti anche se il gestore dimostra l'acquisto di una quantità di RFNBO o RFC connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l'autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.
Se gli RFNBO o RCF non soddisfano i criteri di cui al primo comma, il loro tenore di carbonio è considerato carbonio fossile.
4. I combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio hanno un fattore di emissioni pari a zero quando il loro tenore di carbonio è stato oggetto di una restituzione anticipata di quote a norma della direttiva 2003/87/CE, a meno che il carbonio catturato abbia un fattore di emissione pari a zero ai sensi dell'articolo 3, punto 38 septies), del presente regolamento.
Il rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all'articolo 30 e all'articolo 31, paragrafo 1, della stessa. I criteri possono essere considerati soddisfatti anche se il gestore dimostra l'acquisto di una quantità di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l'autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.
In tutti gli altri casi, il tenore di carbonio dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio è considerato carbonio fossile.
5. Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF considerandola identica alla frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che:
a) non si sono verificati doppi conteggi dello stesso quantitativo di RFNBO o RCF, in particolare che nessun altro dichiari l'utilizzo dell'RFNBO o RCF acquistato, anche attraverso la presentazione di una garanzia di origine ai sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2018/2001;
b) il gestore e il produttore di RFNBO o RCF sono collegati alla stessa rete del gas.
Le disposizioni del presente paragrafo possono essere considerate rispettate se il gestore dimostra l'acquisto di una quantità di RFNBO o RCF gassosi connessa alla cancellazione della rispettiva quantità nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l'autorità competente corregge di conseguenza le emissioni verificate.
Uso della metodologia di monitoraggio fondata su misure
Il gestore si avvale delle metodologie fondate su misure per tutte le emissioni di protossido di azoto (N2O) di cui all'allegato IV e per la quantificazione del CO2 trasferito ai sensi dell'articolo 49.
Il gestore può utilizzare inoltre metodologie fondate su misure per le fonti di emissione di CO2 se può dimostrare, per ciascuna fonte di emissione, che i livelli previsti a norma dell'articolo 41 sono rispettati.
Livelli applicabili
1. Per ciascuna fonte di emissione di maggiore entità, il gestore applica le disposizioni seguenti:
a) nel caso degli impianti di categoria A, almeno i livelli di cui all'allegato VIII, sezione 2;
b) negli altri casi, il livello più elevato di cui all'allegato VIII, sezione 1.
Tuttavia, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, il gestore può applicare un livello immediatamente inferiore agli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
2. Per le emissioni provenienti da fonti di minore entità, rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, il gestore può applicare un livello inferiore, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma del paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Norme e laboratori di misura
1. Tutte le misurazioni sono effettuate applicando metodi basati su:
a) la norma EN 14181 (Emissioni da fonti fisse – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici);
b) la norma EN 15259 (Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da fonti fisse - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione);
c) altre norme EN pertinenti, in particolare la norma EN ISO 16911-2 (Emissioni da fonti fisse - Determinazione automatica e manuale della velocità e della portata volumetrica nei dotti).
In assenza di tali norme, i metodi utilizzati si basano su norme ISO o nazionali adeguate o norme appropriate pubblicate dalla Commissione. In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente provate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.
Il gestore prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del sistema di misura in continuo, ivi compresa l'ubicazione delle apparecchiature, la taratura, la misurazione, l'assicurazione della qualità e il controllo della qualità.
2. Il gestore provvede affinché i laboratori che effettuano le misurazioni, le tarature e le valutazioni delle apparecchiature pertinenti per la misura in continuo delle emissioni (CEMS) siano laboratori accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per i metodi analitici o le attività di taratura in questione.
Se il laboratorio non è accreditato, il gestore si accerta che siano rispettate le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Determinazione delle emissioni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Il gestore determina le emissioni annuali da una fonte di emissione nel periodo di comunicazione sommando, nell'arco di tale periodo, tutti i valori orari della concentrazione misurata di gas a effetto serra moltiplicati per i valori orari degli effluenti gassosi; i valori orari corrispondono in tal caso alle medie di tutti i risultati delle singole misurazioni effettuate durante l'ora di funzionamento considerata.
Nel caso delle emissioni di CO2, il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione 1 di cui all'allegato VIII. Il CO rilasciato nell'atmosfera è considerato il quantitativo molare equivalente di CO2.
Nel caso del protossido di azoto (N2O), il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione di cui all'allegato IV, sezione 16, sottosezione B.1.
2. Se in un impianto esistono varie fonti di emissione che non possono essere misurate come un'unica fonte, il gestore misura separatamente le emissioni derivanti da tali fonti e le somma per ottenere le emissioni totali del gas interessato prodotte nel periodo di comunicazione.
3. Il gestore determina la concentrazione di gas a effetto serra negli effluenti gassosi tramite la misurazione in continuo in un punto rappresentativo, avvalendosi di uno dei metodi seguenti:
a) misurazione diretta;
b) in caso di elevata concentrazione negli effluenti gassosi, il calcolo della concentrazione è effettuato in base a una misurazione della concentrazione indiretta, applicando l'equazione 3 di cui all'allegato VIII e tenendo conto dei valori di concentrazione misurati di tutti gli altri componenti del flusso di gas, come specificato nel piano di monitoraggio del gestore.
4. Se del caso, il gestore determina separatamente i quantitativi di CO2 derivanti dalla biomassa. A tal fine il gestore può utilizzare:
a) un metodo basato sui calcoli, in particolare metodi di analisi e campionamento basati sulla norma EN ISO 13833 (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione del rapporto tra anidride carbonica derivante da biomassa (biogenica) e fossile - Campionamento e determinazione del radiocarbone);
b) un altro metodo basato su una norma pertinente, come la norma ISO 18466 (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della frazione biogenica di CO2 nei gas di camino ricorrendo al metodo del bilancio);
c) un metodo di stima pubblicato dalla Commissione.
Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi, si applica la norma EN 15259 (Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione).
Ai fini del presente paragrafo si applica l'articolo 38, paragrafo 5.
Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi, si applica la norma EN 15259 (Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione). Il piano di campionamento a norma dell'articolo 33 è commisurato alla frequenza delle analisi conformemente all'allegato VII e garantisce la rappresentatività per coprire l'intero anno di comunicazione.
4 bis. Il gestore utilizza la frazione di biomassa determinata conformemente al paragrafo 4 come la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero se sono soddisfatte le seguenti condizioni per tutti i combustibili o materiali che comportano emissioni cui si applica la metodologia fondata su misure:
i) a norma dei primi sei commi dell'articolo 38, paragrafo 5, del presente regolamento, non si applicano i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; o
ii) il 100 % della frazione di biomassa del combustibile o del materiale usato è coperto dalle prove pertinenti secondo l'articolo 38, paragrafo 5, del presente regolamento.
La condizione di cui al punto ii) si considera soddisfatta per i biogas monitorati a norma dell'articolo 39, paragrafo 4, del presente regolamento.
Se le condizioni stabilite ai punti i) e ii) non sono soddisfatte per i combustibili o i materiali che comportano emissioni cui si applica la metodologia basata su misure, il gestore determina la loro frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero utilizzando un approccio basato su calcoli conformemente agli articoli da 24 a 39 bis del presente regolamento.
4 ter. Il gestore può dedurre dalle emissioni totali della fonte di emissioni le emissioni derivanti dalla biomassa con fattore di emissione pari a zero determinate conformemente al paragrafo 4 bis.
Se il metodo proposto dal gestore per determinare la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi e l'impianto consuma gas naturale proveniente dalla rete, il gestore determina il quantitativo fisico di CO2 del biogas utilizzato conformemente agli articoli da 32 a 35 e sottrae il quantitativo di CO2 corrispondente da quello di CO2 con fattore di emissione pari a zero determinato conformemente al paragrafo 4 bis del presente articolo.
4 quater. Se utilizza RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero in un processo cui si applica la metodologia fondata su misure, il gestore può dedurre dalle emissioni totali le emissioni derivanti da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero.
Le emissioni derivanti da RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero sono determinate utilizzando un approccio basato su calcoli conformemente agli articoli da 24 a 39 bis del presente regolamento. Esse sono pari ai dati di attività del combustibile pertinente moltiplicati per il fattore di emissione preliminare e la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero.
5. Ai fini del calcolo il gestore determina il flusso di effluenti gassosi ai sensi del paragrafo 1 applicando uno dei seguenti metodi:
a) calcolo mediante un bilancio del materiale adeguato, tenendo conto di tutti i parametri significativi in entrata, compresi - per le emissioni di CO2 - almeno i carichi di materiale in entrata, il flusso di aria in entrata e l'efficienza del processo, e in uscita, compresi almeno il prodotto ottenuto e la concentrazione di ossigeno (O2), di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx);
b) determinazione tramite misurazione in continuo del flusso in un punto rappresentativo.
Aggregazione dei dati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il gestore calcola le medie orarie per ciascun parametro (compresi le concentrazioni e il flusso) pertinente ai fini della determinazione delle emissioni o dei quantitativi di CO2 trasferito, mediante una metodologia fondata su misure utilizzando tutti i punti di rilevamento disponibili per quell'ora specifica.
Se è in grado di produrre dati per periodi di comunicazione più brevi senza incorrere in costi aggiuntivi, il gestore utilizza tali periodi per determinare le emissioni annuali conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.
2. Se l'apparecchiatura impiegata per la misura in continuo di un parametro non funziona correttamente, è regolata male o è guasta per parte dell'ora o del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il gestore calcola la media oraria corrispondente in percentuale rispetto ai punti di rilevamento rimanenti per quell'ora specifica o per il periodo di comunicazione più breve, purché sia disponibile almeno l'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
L'articolo 45, paragrafi da 2 a 4, si applica nel caso in cui sia disponibile meno dell'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
Dati mancanti
1. Se un elemento dell'apparecchiatura usata per la misurazione nell'ambito del sistema CEMS è guasto per più di cinque giorni consecutivi di un anno civile, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e propone provvedimenti adeguati per migliorare la qualità del sistema.
2. Se per uno o più parametri della metodologia fondata su misure non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, perché le apparecchiature non funzionano correttamente, o sono regolate male o guaste, il gestore determina i valori di sostituzione di ciascuna ora di dati mancante.
3. Se, per un parametro misurato direttamente come concentrazione, non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, il gestore calcola un valore di sostituzione addizionando la concentrazione media al doppio dello scostamento standard associato a questa media, utilizzando l'equazione 4 di cui all'allegato VIII.
Se, a causa di modifiche tecniche significative effettuate nell'impianto, il periodo di comunicazione non è adeguato per determinare questi valori di sostituzione, il gestore concorda con l'autorità competente un intervallo di tempo (possibilmente della durata di un anno) rappresentativo per determinare lo scostamento medio e standard.
4. Se non è possibile disporre di un'ora di dati validi per un parametro diverso dalla concentrazione, il gestore ricava i valori di sostituzione per tale parametro tramite un modello di bilancio di massa adeguato o un bilancio energetico del processo. Il gestore convalida i risultati utilizzando i restanti parametri misurati della metodologia fondata su misure e i dati rilevati in condizioni di lavoro normali, per un periodo di tempo di durata analoga a quello per cui i dati sono mancanti.
Corroborazione mediante il calcolo delle emissioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Il gestore corrobora le emissioni determinate mediante una metodologia fondata su misure (a eccezione delle emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido nitrico e dei gas a effetto serra trasferiti a un infrastruttura di trasporto di CO2 o in un sito di stoccaggio), calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra in questione per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti.
Non è obbligatorio applicare metodi fondati su un sistema di livelli.
Impianti a basse emissioni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. L'autorità competente può autorizzare il gestore a presentare un piano di monitoraggio semplificato in conformità all'articolo 13, a condizione che questi gestisca un impianto a basse emissioni.
Il primo comma non si applica agli impianti che espletano attività per le quali l'N2O è incluso, ai sensi dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, un impianto è considerato a basse emissioni quando soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) le emissioni annuali medie di quell'impianto riportate nelle comunicazioni sulle emissioni verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso erano inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dal carbonio con fattore di emissione pari a zero; (1)
b) le emissioni annuali medie di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più utilizzabili per via di modifiche introdotte ai limiti dell'impianto o alle condizioni di esercizio dell'impianto ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 all'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dal carbonio con fattore di emissione pari a zero.
[Ai fini del presente paragrafo si applica l'articolo 38, paragrafo 5.] (comma soppresso) (2)
3. Il gestore di un impianto a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi menzionati all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, ed è esonerato dall'obbligo di trasmettere una relazione sui miglioramenti di cui all'articolo 69, paragrafo 4, in risposta alle raccomandazioni di miglioramento riportate dal verificatore nella relazione di verifica.
4. In deroga all'articolo 27, il gestore di un impianto a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile o di materiale sulla base dei dati registrati relativi agli acquisti e delle stime delle variazioni delle scorte. Il gestore è esonerato inoltre dall'obbligo di fornire all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
5. Il gestore di un impianto a basse emissioni è esonerato dall'obbligo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di includere l'incertezza legata alle variazioni delle scorte nella valutazione dell'incertezza.
6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 41, paragrafo 1, il gestore di un impianto a basse emissioni può applicare come minimo il livello 1 per determinare i dati di attività e i fattori di calcolo per ogni flusso e le emissioni, con un metodo fondato su misure, a meno che una maggiore precisione possa essere ottenuta senza ulteriori sforzi da parte sua, senza dover dimostrare che l'applicazione di livelli più elevati non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionalmente elevati.
7. Per la determinazione dei fattori di calcolo mediante analisi (ai sensi dell'articolo 32), il gestore di un impianto a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico ricorrendo alle procedure analitiche del caso, e fornisce le prove atte a dimostrare l'impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all'articolo 34, paragrafo 3.
8. Se nel corso di un anno civile un impianto a basse emissioni, oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, supera la soglia menzionata al paragrafo 2, il suo gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente.
Il gestore trasmette tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b).
Tuttavia, l'autorità competente autorizza il gestore a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è mai stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 settembre 2021, n. L 309.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
CO2 intrinseco
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto nel gas naturale, in un effluente gassoso (tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria) o negli elementi in entrata (come il gas di sintesi) è incluso nel fattore di emissione stabilito per quel flusso.
2. Se il CO2 intrinseco deriva dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o incluse ai sensi dell'articolo 24 della medesima direttiva ed è successivamente trasferito, in quanto parte di un flusso, a un altro impianto ai fini di un'attività contemplata dalla medesima direttiva, esso non è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente. Per determinare la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero del CO2 intrinseco conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, il gestore dell'impianto cedente garantisce che la metodologia di monitoraggio scelta non sottostimi sistematicamente le emissioni totali dell'impianto cedente.
Tuttavia, se il CO2 intrinseco è rilasciato o trasferito dall'impianto verso entità non contemplate da tale direttiva, esso è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente.
3. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco rispettivamente trasferiti e ricevuti e la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero corrispondenti devono essere identici.
Se i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti e ricevuti non sono identici, nelle comunicazioni delle emissioni degli impianti cedente e destinatario è utilizzata la media aritmetica di entrambi i valori determinati, nel caso in cui tra i valori esista uno scostamento attribuibile all'incertezza dei sistemi di misurazione o del metodo di determinazione. In tal caso, l'adeguamento di tale valore è menzionato nella comunicazione delle emissioni.
Se lo scostamento tra i valori non è spiegabile con il margine di incertezza approvato dei sistemi di misurazione o del metodo di determinazione, i gestori degli impianti cedente e destinatario allineano i valori misurati applicando adeguamenti prudenziali approvati dall'autorità competente.
CO2 trasferito
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 derivante dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non proviene da carbonio con fattore di emissione pari a zero né è emesso dall'impianto, ma che è trasferito fuori dall'impianto verso uno dei seguenti impianti:
i) un impianto di cattura ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
ii) un'infrastruttura di trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
iii) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine.
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'impianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per determinare il quantitativo di CO2 trasferito da un impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 a un altro impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 conformemente al paragrafo 1, il gestore applica, nel rispetto di ulteriori disposizioni stabilite all'allegato IV, una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, conformemente agli articoli 43, 44 e 45.
Se si utilizza la metodologia fondata su misure, la fonte di emissione deve corrispondere al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come quantitativo di CO2 trasferito.
4. Quando usa una metodologia fondata su misure per determinare il quantitativo di CO2 trasferito da un impianto o infrastruttura di trasporto di CO2 a un altro impianto o infrastruttura di trasporto di CO2, il gestore applica il livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
5. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, si applica l'articolo 48, paragrafo 3.
6. Se trasferisce a un impianto di cattura CO2 derivante da materiali o combustibili contenenti una frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero, l'impianto cedente sottrae dalle emissioni comunicate a norma del paragrafo 1 solo il quantitativo di CO2 proporzionale alla frazione di carbonio che non proviene da carbonio con fattore di emissione pari a zero.
Il gestore dell'infrastruttura di trasporto di CO2 o del sito di stoccaggio monitora le emissioni da fuoriuscite, le emissioni fuggitive e le emissioni convogliate del CO2 menzionato al primo comma, anche del CO2 proveniente da soggetti che non svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e le comunica come se si trattasse di CO2 fossile.
7. Il gestore dell'infrastruttura di trasporto di CO2 può includere nelle emissioni comunicate in un dato periodo di comunicazione l'eventuale CO2 in transito che è stato trasferito a un altro impianto o a un'altra infrastruttura di trasporto di CO2 al più tardi il 31 gennaio dell'anno successivo. Il gestore stila annualmente un inventario del CO2 che entra nell'infrastruttura di trasporto di CO2 e che ne esce e comunica separatamente tutto il CO2 in transito.
Emissioni chimicamente legate in modo permanente in un prodotto
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 derivante dal carbonio con fattore di emissione diverso da zero delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non sia emesso dall'impianto, ma sia chimicamente legato in modo permanente in un prodotto elencato nel regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE.
Nel caso del CO2 derivante da materiali o combustibili contenenti una frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero, il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto solo il quantitativo di CO2 chimicamente legato in modo permanente in un prodotto elencato nel regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE, proporzionalmente alla frazione di carbonio che non proviene da carbonio con fattore di emissione pari a zero.
2. Per determinare il quantitativo di CO2 legato in un prodotto conforme alle specifiche di cui al paragrafo 1, il gestore applica la metodologia standard conformemente all'allegato II, sezioni 2 e 4, del presente regolamento o un bilancio di massa conformemente all'articolo 25 del presente regolamento utilizzando, come flussi di fonti per il calcolo, i combustibili e i materiali che entrano ed escono dal processo in cui il CO2 è chimicamente legato e tenendo conto delle eventuali emissioni di combustione connesse al processo. A tal fine si applica il livello più elevato definito nell'allegato II secondo quanto indicato nello stesso allegato per l'attività da cui deriva il CO2. Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore purché dimostri, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che l'applicazione del livello più elevato definito nell'allegato II non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Utilizzo o trasferimento del N2O
1. Quando l'N2O proviene dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali l'allegato in questione indica l'N2O come pertinente e un impianto non emette N2O ma lo trasferisce verso un altro impianto che monitora e dichiara le emissioni a norma del presente regolamento, questo non viene contabilizzato nelle emissioni dell'impianto cedente.
Un impianto che riceve N2O proveniente da un impianto e da un'attività in conformità del primo comma monitora i flussi di gas in questione, utilizzando le stesse metodologie previste dal presente regolamento, come se l'N2O fosse generato nell'impianto destinatario.
Tuttavia, se è imbottigliato o utilizzato come gas nei prodotti e dunque viene emesso al di fuori dell'impianto o se è trasferito dall'impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, l'N2O è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente, tranne per le quantità di N2O per le quali il gestore dell'impianto cedente è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'N2O viene distrutto mediante idonei dispositivi di abbattimento delle emissioni.
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario, conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE se del caso.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e nel rispetto degli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di N2O trasferito.
4. Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1, per le emissioni di N2O.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
5. Il gestore può determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia a livello dell'impianto cedente sia a livello dell'impianto destinatario. In tal caso, per analogia si applica l'articolo 48, paragrafo 3.
CAPO IV
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEGLI EFFETTI NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO AEREO
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Disposizioni generali
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Ogni operatore aereo monitora e comunica le emissioni e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 provenienti dalle attività di trasporto aereo per tutti i voli menzionati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che sono effettuati dall'operatore aereo nel periodo di comunicazione e per i quali l'operatore è responsabile. (1)
A tal fine, l'operatore aereo attribuisce tutti i voli ad un anno civile in funzione dell'ora di partenza espressa in tempo coordinato universale (UTC).
[2. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, nell'arco dei rispettivi anni di monitoraggio, anche i dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli stessi voli.] (paragrafo soppresso) (2)
3. Per l'identificazione dell'operatore aereo unico di cui all'articolo 3, punto o), della direttiva 2003/87/CE che è responsabile di un volo si usa il nominativo di chiamata usato a fini di controllo del traffico aereo come stabilito alla voce 7 del piano di volo. Il nominativo di chiamata determina l'operatore aereo come segue:
a) se la voce 7 contiene il designatore ICAO dell'operatore di aeromobile, l'operatore aereo unico è l'operatore di aeromobile cui è stato assegnato il designatore ICAO;
b) se la voce 7 contiene la marca di nazionalità o di esercizio in comune e la marca di immatricolazione dell'aeromobile esplicitata nel certificato di operatore aereo (o equivalente) oppure in un documento rilasciato dallo Stato e che identifica l'operatore dell'aeromobile, l'operatore aereo unico corrisponde alla persona fisica o giuridica che detiene il certificato di operatore aereo (o equivalente) o a quella dichiarata nel documento.
3 bis. Se non è possibile identificare l'operatore aereo unico utilizzando il nominativo di chiamata di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'operatore aereo unico di cui all'articolo 3, punto o), della direttiva 2003/87/CE che è responsabile di un volo corrisponde alla persona fisica o giuridica che ha un rapporto lavorativo o contrattuale di altro tipo con il comandante del volo.
4. Se l'identità dell'operatore aereo è sconosciuta, l'autorità competente ritiene che l'operatore sia il proprietario dell'aeromobile, salvo che questi non dimostri l'identità dell'operatore aereo responsabile.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, la modifica di cui al comma annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Presentazione di piani di monitoraggio
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Almeno quattro mesi prima di avviare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo presenta all'autorità competente un piano per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, conformemente all'articolo 12 del presente regolamento.
In deroga al primo comma, l'operatore aereo che per la prima volta svolge un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non poteva essere prevista con quattro mesi di anticipo, o ne monitora e comunica gli effetti non legati alle emissioni di CO2, trasmette all'autorità competente il piano di monitoraggio tempestivamente e comunque nelle sei settimane successive allo svolgimento dell'attività. L'operatore aereo fornisce all'autorità competente un'adeguata giustificazione dei motivi per cui non è stato possibile trasmettere un piano di monitoraggio quattro mesi prima dell'avvio dell'attività.
Se lo Stato membro di riferimento di cui all'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE non è noto in anticipo, l'operatore aereo presenta il piano di monitoraggio tempestivamente, non appena entra in possesso delle informazioni sull'autorità competente dello Stato membro di riferimento.
[2. Se intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo presenta anche un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro. Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso almeno quattro mesi prima dell'inizio di uno dei seguenti periodi:
a) l'anno di monitoraggio di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le richieste presentate in virtù di detto articolo;
b) il secondo anno civile del periodo menzionato all'articolo 3 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per le richieste presentate in virtù dell'articolo 3 septies della stessa direttiva.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Metodologia di monitoraggio delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. L'operatore aereo determina le emissioni annue di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile puro (espresso in tonnellate) per il rispettivo fattore di emissione.
Per i carburanti misti per l'aviazione, l'operatore aereo determina la quantità teorica di ciascun combustibile puro in base al quantitativo totale del carburante misto per l'aviazione e ai dati relativi alla composizione applicando quanto segue:
i) se il carburante contiene biomassa, l'operatore aereo determina la frazione di biomassa conformemente all'articolo 54;
ii) se il carburante contiene un RFNBO, un RCF o un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio, l'operatore aereo determina la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio conformemente all'articolo 54 ter;
iii) se la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio è diversa da zero e l'operatore aereo intende utilizzare un fattore di emissione pari a zero, esso la determina conformemente all'articolo 54 quater;
iv) se la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero è diversa da zero, l'operatore aereo la calcola come somma della frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, della frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero. La frazione fossile è la somma di tutte le frazioni con fattore di emissione diverso da zero;
v) l'operatore aereo calcola il quantitativo di ciascun combustibile puro come il quantitativo totale del carburante misto per l'aviazione moltiplicato per la frazione pertinente.
Ai fini del punto iv), se l'operatore aereo non calcola la frazione con fattore di emissione pari a zero, la frazione fossile è pari al 100 %.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, ai fini della valutazione delle soglie di emissione di cui all'articolo 55, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento nonché all'articolo 28 bis, paragrafo 4, e alla voce "Trasporto aereo" della tabella nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo determina le emissioni di CO2 moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile per il suo fattore di emissione preliminare.
1 ter. Ai fini della comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (1), l'operatore aereo determina e comunica le emissioni ottenute moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile per il fattore di emissione preliminare.
2. Ogni operatore aereo determina il consumo di carburante per ciascun volo e per ciascun carburante, tenendo conto anche del carburante consumato dall'unità di potenza ausiliaria. A tal fine l'operatore aereo si avvale di uno dei metodi di cui all'allegato III, sezione 1. L'operatore aereo sceglie il metodo che fornisce i dati più completi e aggiornati e che garantisce il minore grado di incertezza senza comportare costi sproporzionalmente elevati.
3. Ogni operatore aereo determina la quantità di carburante rifornito di cui all'allegato III, sezione 1, in base a uno dei seguenti elementi:
a) la misurazione effettuata dal fornitore del carburante, risultante dalle bolle di consegna del carburante o dalle fatture emesse per ogni volo;
b) i dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al centraggio, nel giornale di rotta dell'aeromobile oppure trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.
4. L'operatore aereo determina il quantitativo di carburante contenuto nel serbatoio sulla scorta dei dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al bilanciamento e nel giornale di rotta dell'aeromobile o trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.
5. Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza.
La procedura di notifica dell'utilizzo della densità effettiva o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.
6. Per effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione predefiniti di cui all'allegato III, tabella 1.
Gli operatori aerei utilizzano i fattori di emissione predefiniti di cui all'allegato III, tabella 1, come fattore di emissione preliminare.
Per i carburanti alternativi per l'aviazione diversi da biocarburanti, RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, l'operatore aereo determina il fattore di emissione conformemente all'articolo 32. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.
7. In deroga al paragrafo 6, per i carburanti scambiati a fini commerciali l'operatore aereo può ricavare, previa approvazione dell'autorità competente, il fattore di emissione - o il tenore di carbonio sul quale questo si basa - o il potere calorifico netto dai dati sugli acquisti del carburante in questione comunicati dal fornitore, a condizione che siano stati ricavati secondo norme accettate a livello internazionale e che non sia possibile applicare i fattori di emissione di cui all'allegato III, tabella 1.
Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj).
Norme in materia di comunicazione per i carburanti alternativi per l'aviazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. L'operatore aereo monitora il quantitativo di carburanti alternativi per l'aviazione utilizzato e lo comunica attribuendolo a ciascun volo o coppia di aerodromi.
2. Se i carburanti alternativi per l'aviazione sono consegnati all'aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l'operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il carburante alternativo per l'aviazione è attribuito al volo immediatamente dopo il rifornimento dell'aeromobile per quel volo.
Se sono effettuati vari voli consecutivi senza rifornimento tra l'uno e l'altro, l'operatore aereo ripartisce il quantitativo di carburante alternativo per l'aviazione e lo assegna a tali voli proporzionalmente alle loro emissioni calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.
3. Se il carburante alternativo per l'aviazione non può essere attribuito fisicamente a un aerodromo per un volo specifico, l'operatore aereo lo attribuisce ai propri voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE proporzionalmente alle emissioni dei voli in partenza da quell'aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.
A tale riguardo, l'operatore aereo deve dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il carburante alternativo per l'aviazione è stato consegnato al sistema di rifornimento dell'aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o nei tre mesi precedenti o successivi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, l'operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dell'autorità competente, che:
i) il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall'aerodromo a cui è fornito il carburante alternativo per l'aviazione;
ii) il quantitativo di carburante alternativo per l'aviazione per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, non supera il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione acquistato da cui è sottratto il quantitativo totale di carburante alternativo per l'aviazione venduto a terzi;
iii) il rapporto tra i carburanti alternativi per l'aviazione e i combustibili fossili attribuiti ai voli, aggregati per coppia di aerodromi, non supera il limite massimo di miscelazione per il tipo di carburante certificato secondo una norma internazionale riconosciuta;
iv) non ci sono doppi conteggi della stessa quantità di carburante alternativo per l'aviazione e, in particolare, l'uso del carburante alternativo per l'aviazione acquistato non è dichiarato in una comunicazione precedente, da un altro operatore aereo o in un altro sistema di fissazione del prezzo del carbonio.
Ai fini dei punti da i) a iii), il carburante eventualmente rimasto nei serbatoi dopo un volo e prima di un rifornimento è considerato combustibile fossile al 100 %.
Per dimostrare la conformità alle prescrizioni del punto iv), l'operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo.
Determinazione della frazione di biomassa per i biocarburanti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. L'operatore aereo determina la frazione di biomassa dei carburanti misti per l'aviazione contenenti biocarburanti. L'operatore aereo può considerare il biocarburante pari a zero e applicare una frazione fossile standard pari al 100 %, o determinare una frazione di biocarburante a norma dei paragrafi 2 o 3. Per i biocarburanti puri l'operatore aereo utilizza un valore standard pari al 100 % della frazione di biomassa.
In deroga al primo comma, l'operatore aereo che utilizza carburanti misti per l'aviazione contenenti biocarburanti può scegliere di monitorare il tenore di biocarburanti e quello di carburanti fossili per l'aviazione come flussi di fonti distinti se le prove fornite dai fornitori di carburante lo consentono.
2. Se i biocarburanti sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all'aeromobile in lotti fisicamente identificabili, per determinare la frazione di biomassa l'operatore aereo può effettuare delle analisi conformemente agli articoli da 32 a 35, sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici stabiliti in tali articoli, a condizione che il ricorso alla norma e ai metodi di analisi in questione sia approvato dall'autorità competente. Se dimostra all'autorità competente che queste analisi comporterebbero costi sproporzionatamente elevati o che non sono tecnicamente realizzabili, l'operatore aereo può basare la stima del tenore di biocarburante su un bilancio del materiale della miscela di combustibili fossili e biocarburanti acquistati. Se la frazione di biomassa è stata determinata utilizzando l'equilibrio di massa a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, non è necessario dimostrare costi sproporzionatamente elevati né la realizzabilità tecnica.
3. Se i lotti di biocarburanti acquistati non sono consegnati fisicamente a un aeromobile specifico, l'operatore aereo non ricorre ad analisi per determinare la frazione di biomassa dei carburanti utilizzati. L'operatore aereo può determinare la frazione di biomassa utilizzando la documentazione relativa all'acquisto di biocarburante di un valore energetico equivalente.
Disposizioni specifiche per i carburanti ammissibili per l'aviazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Ai fini dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo commerciale stabilisce, documenta, attua e mantiene una procedura scritta al fine di monitorare qualsiasi quantitativo di carburante puro ammissibile per l'aviazione (in tonnellate) utilizzato per i voli subsonici e ne comunica i quantitativi dichiarati come voce per memoria distinta nella sua comunicazione annuale delle emissioni.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'operatore aereo garantisce che qualsiasi quantitativo di carburante ammissibile per l'aviazione dichiarato sia certificato conformemente all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 o a un'altra certificazione accettata a norma del regolamento 2023/2405. L'autorità competente può autorizzare l'operatore aereo a utilizzare i dati registrati nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo. In caso di successiva non conformità degli elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei quantitativi cancellati nelle suddette banche dati, l'autorità competente corregge di conseguenza i quantitativi verificati dei carburanti puri ammissibili per l'aviazione.
3. Per i carburanti misti per l'aviazione, l'operatore aereo può considerare il carburante ammissibile per l'aviazione pari a zero e applicare una frazione fossile standard pari al 100 %, o determinare il quantitativo di carburante puro ammissibile per l'aviazione a norma del paragrafo 3 bis.
3bis. L'operatore aereo determina la quantità di carburante puro ammissibile per l'aviazione come somma dei carburanti alternativi puri ammissibili a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, determinati conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento. I carburanti puri ammissibili sono attribuiti a ciascun volo o coppia di aerodromi in conformità dei paragrafi 4 o 5.
4. Se i carburanti ammissibili per l'aviazione sono consegnati all'aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l'operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il carburante ammissibile per l'aviazione è attribuito al volo immediatamente dopo il rifornimento dell'aeromobile per quel volo.
Se sono effettuati vari voli consecutivi senza rifornimento tra l'uno e l'altro, l'operatore aereo ripartisce il quantitativo di carburante ammissibile per l'aviazione e lo assegna a tali voli proporzionalmente alle loro emissioni calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.
5. Se in un aerodromo il carburante ammissibile per l'aviazione non può essere attribuito fisicamente a un volo specifico, l'operatore aereo lo attribuisce ai propri voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e ai propri voli contemplati dall'articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva proporzionalmente alle emissioni dei voli in partenza dall'aerodromo calcolate utilizzando il fattore di emissione preliminare.
A tal fine, l'operatore aereo deve dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il carburante ammissibile per l'aviazione è stato consegnato al sistema di rifornimento dell'aerodromo di partenza nel periodo di comunicazione o nei tre mesi precedenti o successivi.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, l'operatore aereo deve dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dell'autorità competente, che:
a) il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione dichiarato non supera il carburante totale usato dall'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e per i voli contemplati dall'articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, provenienti dall'aerodromo a cui è fornito il carburante ammissibile per l'aviazione;
b) il quantitativo di carburante ammissibile per l'aviazione per voli per i quali devono essere restituite delle quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e per i voli contemplati dall'articolo 3 quater, paragrafo 8, della medesima direttiva, non supera il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione acquistato dal quale è sottratto il quantitativo totale di carburante ammissibile per l'aviazione venduto a terzi;
c) il rapporto tra i carburanti ammissibili per l'aviazione e i combustibili fossili attribuiti ai voli, aggregati per coppia di aerodromi, non supera il limite massimo di miscelazione per il tipo di carburante certificato secondo una norma internazionale riconosciuta;
d) non ci sono doppi conteggi della stessa quantità di carburante ammissibile per l'aviazione e, in particolare, l'uso del carburante ammissibile per l'aviazione acquistato non è dichiarato in una comunicazione precedente, da un altro operatore aereo o in un altro sistema di fissazione del prezzo del carbonio.
Ai fini delle lettere a), b) e c), il carburante eventualmente rimasto nei serbatoi dopo un volo e prima di un rifornimento è considerato al 100 % carburante non ammissibile.
Per dimostrare la conformità ai requisiti di cui alla lettera d), l'operatore aereo può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 o in una banca dati nazionale istituita dallo Stato membro a norma del paragrafo 5 di detto articolo.
Determinazione della frazione di RFNBO o RCF o della frazione sintetica a basse emissioni di carbonio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. L'operatore aereo è tenuto a determinare la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio dei combustibili misti per l'aviazione contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. L'operatore aereo può considerare l'RFNBO, l'RCF o il combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio pari a zero e applicare una frazione fossile standard pari al 100 %, o determinare una frazione di RFNBO o RCF o una frazione sintetica a basse emissioni di carbonio a norma dei paragrafi 2 o 3. L'operatore aereo utilizza un valore standard di frazione di RFNBO o RCF pari al 100 % o di frazione sintetica a basse emissioni di carbonio pari al 100 %, a seconda dei casi, per gli RFNBO o RCF puri o per i combustibili sintetici puri a basse emissioni di carbonio.
In deroga al primo comma, l'operatore aereo che utilizza carburanti misti per l'aviazione contenenti RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio può scegliere di monitorare il tenore di RFNBO o RCF o quello di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio e di altri carburanti fossili per l'aviazione come flussi di fonti distinti se le prove fornite dai fornitori di carburante lo consentono.
2. Se gli RFNBO, gli RCF o i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all'aeromobile in lotti fisicamente identificabili, l'operatore aereo basa la stima del tenore di RFNBO o RCF o del tenore di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio su un equilibrio di massa a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, che rifletta la miscelazione dei combustibili fossili e degli RFNBO, RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio acquistati.
3. Se i lotti di RNFBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio acquistati non sono fisicamente consegnati a un aeromobile specifico, l'operatore aereo può determinare la frazione di RFNBO o RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio utilizzando la documentazione relativa agli acquisti di RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio di un valore energetico equivalente.
Condizioni per l'attribuzione di un fattore di emissione pari a zero a biocarburanti, RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio da parte degli operatori aerei
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. L'operatore aereo può conteggiare la frazione di biomassa di un carburante misto per l'aviazione nella frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui il tenore di biocarburante soddisfa i criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 5.
2. L'operatore aereo può conteggiare la frazione di RFNBO o RCF di un carburante misto per l'aviazione nella frazione di RFNBO o RFC con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui il tenore di RFNBO o RCF soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 3.
3. L'operatore aereo può conteggiare la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio di un carburante misto per l'aviazione nella frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui il tenore di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 4.
4. L'operatore aereo può dichiarare biocarburanti con fattore di emissione pari a zero, RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero solo nella misura in cui non superano il quantitativo massimo di combustibile utilizzato determinato conformemente all'articolo 53 bis del presente regolamento, per i voli per i quali devono essere restituite quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
Emettitori di entità ridotta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Gli operatori aerei che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno e gli operatori aerei che effettuano voli per un totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno sono considerati emettitori di entità ridotta.
2. In deroga all'articolo 53, gli emettitori di entità ridotta e gli operatori aerei con emissioni annue totali inferiori a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3 quater, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE possono stimare il consumo di carburante sulla base della distanza per coppia di aerodromi utilizzando strumenti attuati da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili sul traffico aereo ed evitare in tal modo sottostime delle emissioni.
Gli strumenti applicabili, compresa l'applicazione di fattori di correzione per compensare eventuali inaccuratezze nei metodi di modellazione, possono essere utilizzati solo previa approvazione della Commissione.
3. In deroga all'articolo 12, un emettitore di entità ridotta che intende utilizzare uno qualsiasi degli strumenti menzionati al paragrafo 2 del presente articolo può limitarsi a riportare nel piano di monitoraggio delle emissioni le seguenti informazioni:
a) le informazioni richieste ai sensi dell'allegato I, sezione 2, punto 1;
b) i dati comprovanti il rispetto delle soglie per emettitori di piccola entità fissate nel paragrafo 1 del presente articolo;
c) il nome o il riferimento dello strumento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che sarà usato per calcolare il consumo di carburante.
Un emettitore di entità ridotta è esonerato dall'obbligo di fornire i documenti giustificativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.
4. Se impiega uno degli strumenti di cui al paragrafo 2 e, durante un anno di comunicazione, supera la soglia specificata al paragrafo 1, l'operatore aereo deve darne tempestiva notifica all'autorità competente.
L'operatore aereo comunica tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), punto iv).
Tuttavia, l'autorità competente autorizza l'operatore aereo a continuare a utilizzare uno strumento di cui al paragrafo 2 se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che le soglie di cui al paragrafo 1 non sono mai state superate nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non saranno superate a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Fonti di incertezza
1. Nella scelta della metodologia di monitoraggio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, l'operatore aereo tiene conto delle fonti di incertezza e dei livelli di incertezza associati.
2. L'operatore aereo effettua periodicamente attività di controllo adeguate, inclusi controlli incrociati tra il quantitativo di carburante rifornito risultante dalle fatture e il quantitativo di carburante rifornito mediante misurazioni con i sistemi di misura di bordo e, qualora siano rilevate discrepanze notevoli, adotta provvedimenti correttivi.
Calcolo del CO2 equivalente per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. L'operatore aereo monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 generati dalle proprie attività effettuate da velivoli dotati di motori a reazione determinando un valore di CO2 equivalente (CO2(e)) per volo.
2. L'operatore aereo calcola il CO2(e) per volo utilizzando la metrica del potenziale di riscaldamento globale (GWP), in particolare GWP20, GWP50 e GWP100, ottenendo, per ogni volo monitorato, i valori del CO2(e) per i tre orizzonti temporali (20, 50 e 100 anni).
3. Al fine di perfezionare il GWP di cui al paragrafo 2 per calcolare il CO2(e) per volo, l'operatore aereo utilizza l'efficacia quale definita nel presente regolamento e nel sistema NEATS, a meno che non dimostri all'autorità competente che non è possibile utilizzarla.
4. Per calcolare il CO2(e) per volo, l'operatore aereo applica un approccio che tenga conto dei seguenti elementi:
a) il modulo di consumo del carburante e il modulo di stima delle emissioni, descritti nell'allegato III bis, sezione 3;
b) il metodo C, ossia un approccio basato sulle condizioni meteorologiche, e il metodo D, ossia un approccio semplificato basato sulla localizzazione, di cui all'allegato III bis, sezione 4;
c) un approccio basato sui valori standard, utilizzato in caso di lacune nei dati, descritto nell'allegato III bis, sezione 5, e nell'allegato III ter.
I metodi C e D si basano sui dati in ingresso provenienti dai moduli di cui alla lettera a) del presente paragrafo, sui dati dell'operatore aereo e sui dati meteorologici pertinenti provenienti dall'operatore aereo o da terzi.
5. Per calcolare il CO2(e) per volo gli operatori aerei usano il metodo C.
6. In deroga al paragrafo 5, gli emettitori di entità ridotta, quali definiti all'articolo 55, paragrafo 1, possono utilizzare il metodo D.
7. Per applicare i modelli di calcolo del CO2(e) ai loro voli, gli operatori aerei soddisfano tutte le seguenti condizioni, utilizzando NEATS, a norma dell'allegato III bis, sezione 2, oppure strumenti informatici propri e di terzi, o una combinazione di NEATS e detti strumenti:
a) gli strumenti sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato III bis, per quanto riguarda il modulo di stima delle emissioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5 di tale allegato;
b) qualora siano necessari dati meteorologici arricchiti, quali definiti nell'allegato III bis, gli strumenti utilizzano lo stesso modello numerico di previsione meteorologica (NWP) di riferimento comune e dati meteorologici corrispondenti a quelli forniti tramite NEATS;
c) gli strumenti consentono e agevolano, a fini di verifica, l'accesso ai dati monitorati conformemente all'allegato III bis, sezione 4;
d) gli strumenti garantiscono che i dati monitorati siano conservati in modo sicuro per almeno due anni, con funzioni di backup e recupero;
e) gli strumenti sono conformi ai principi stabiliti dall'articolo 75, paragrafo 1.
8. Se intende avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7, oltre al modulo di consumo del carburante, l'operatore aereo presenta in primo luogo alla Commissione le loro specifiche tecniche. La Commissione valuta le specifiche e approva gli strumenti che risultano conformi alle disposizioni del presente regolamento. Dopo l'approvazione degli strumenti, l'operatore aereo ne illustra le specifiche tecniche e il flusso di lavoro nel piano di monitoraggio.
Monitoraggio dei dati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. L'operatore aereo monitora i dati indicati nell'allegato III bis, sezione 4.
2. I dati monitorati di cui al paragrafo 1 sono ricavati dall'operatore aereo, per esempio tramite il registratore dei dati di volo dell'aeromobile, se disponibile.
3. In deroga al paragrafo 2, l'operatore aereo può scegliere di fare affidamento, per il monitoraggio di alcuni o di tutti i dati, su quanto segue:
a) fonti terze indipendenti, come Eurocontrol;
b) il sistema NEATS, descritto nell'allegato III bis, sezione 2.
4. Se mancano dati e qualora abbia dimostrato di non essere in grado di ottenere tali dati tramite NEATS o altri metodi, l'operatore aereo usa i valori standard indicati nell'allegato III bis, sezione 5, e nell'allegato III ter.
5. Gli operatori aerei forniscono al verificatore l'accesso a tutti i dati necessari per la verifica, compresi i dati riservati. Su richiesta dell'operatore aereo, l'autorità competente tratta come riservate le informazioni da questi fornite.
6. Se NEATS non è disponibile e non è quindi possibile utilizzarlo, l'operatore aereo monitora almeno le informazioni di volo e le caratteristiche dell'aeromobile per ogni volo. In questo caso il calcolo del CO2(e) per volo è effettuato dall'operatore aereo in un secondo momento, e al più tardi una volta che la Commissione mette a disposizione NEATS.
7. Se non è possibile usare un modello NWP di riferimento comune perché non disponibile su NEATS, l'operatore aereo, in deroga all'articolo 56 bis, paragrafo 5, usa il metodo D. Una volta che il modello NWP di riferimento comune viene reso disponibile, l'operatore aereo usa il metodo opportuno a norma dell'articolo 56 bis, paragrafi 5 e 6.
8. NEATS deve essere opportunamente aggiornato.
Determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
[1. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, negli anni di monitoraggio pertinenti a tali richieste, i dati sulle tonnellate-chilometro per tutti i voli di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. L'operatore aereo calcola i dati sulle tonnellate-chilometro moltiplicando la distanza, determinata secondo le disposizioni dell'allegato III, sezione 3, ed espressa in chilometri (km), con il carico utile, calcolato come somma della massa delle merci, della posta, dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, espresso in tonnellate (t).
3. L'operatore aereo determina la massa delle merci e della posta sulla base della massa effettiva o standard riportata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i rispettivi voli.
Gli operatori aerei che non sono tenuti a tenere la documentazione sulla massa e sul bilanciamento propongono, nel piano di monitoraggio, una metodologia adeguata per determinare la massa delle merci e della posta, escludendo la tara di tutti i pallet e container che non costituiscono carico utile, e il peso in ordine di marcia.
4. L'operatore aereo determina la massa dei passeggeri applicando uno dei seguenti livelli:
a) livello 1: si utilizza un valore predefinito di 100 kg per ogni passeggero compreso il bagaglio imbarcato;
b) livello 2: si utilizza la massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato indicata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per ciascun volo.
Tuttavia, il livello selezionato si applica a tutti i voli effettuati negli anni di monitoraggio pertinenti per le richieste trasmesse in virtù degli articoli 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE.]
Attività riguardanti il flusso di dati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e tiene aggiornate procedure scritte per le attività riguardanti il flusso di dati ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e si accerta che la comunicazione annuale delle emissioni stabilita sulla base delle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio, alle suddette procedure scritte e al presente regolamento.
2. Le descrizioni delle procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati riportate nel piano di monitoraggio riguardano perlomeno i seguenti aspetti:
a) le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
b) l'identificazione delle fonti di dati principali;
c) ogni tappa del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali e agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, che riflette la sequenza e l'interazione tra le attività riguardanti il flusso dei dati, ivi comprese le formule e le tappe per l'aggregazione dei dati pertinenti;
d) le fasi di trattamento pertinenti relative a ciascuna attività specifica riguardante il flusso dei dati, comprese le formule e i dati utilizzati per determinare le emissioni;
e) i sistemi pertinenti di trattamento e di archiviazione dei dati elettronici utilizzati, nonché l'interazione tra tali sistemi e altre forme di immissione di dati, compreso l'inserimento manuale;
f) le modalità con cui sono comunicate gli esiti delle attività riguardanti il flusso di dati.
Sistema di controllo
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Il gestore o l'operatore aereo definisce, documenta, applica e tiene aggiornato un sistema di controllo efficace per garantire che la comunicazione annuale delle emissioni stabilita sulla base delle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio approvato e al presente regolamento.
2. Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi:
a) la valutazione dei rischi inerenti e dei rischi di controllo effettuata dal gestore o dall'operatore aereo, sulla base di una procedura scritta.
b) procedure scritte relative alle attività di controllo che sono finalizzate a mitigare i rischi individuati.
3. Le procedure scritte correlate alle attività di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), prevedono quanto meno:
a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura;
b) l'assicurazione della qualità del sistema informatico utilizzato per le attività riguardanti il flusso di dati, comprese le tecnologie informatiche di controllo delle procedure;
c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo e la gestione delle competenze necessarie;
d) gli esami interni e la convalida dei dati;
e) le rettifiche e i provvedimenti correttivi;
f) il controllo dei processi esternalizzati;
g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.
4. Il gestore o l'operatore aereo monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante esami interni e tenendo conto delle conclusioni del verificatore nel corso della verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
Se il sistema di controllo si rivela inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore o l'operatore aereo si adopera per migliorarlo e per aggiornare il piano di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
Assicurazione della qualità
1. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare rapidamente i provvedimenti correttivi necessari.
2. Per quanto concerne i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, il gestore applica i principi di assicurazione della qualità in conformità alla norma «Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici» (EN 14181), ed effettua, almeno una volta all'anno, misurazioni in parallelo realizzate secondo i metodi standard di riferimento da personale competente.
Se queste attività di assicurazione della qualità prevedono dei valori limite delle emissioni (ELV) come parametri necessari per i controlli della taratura e delle prestazioni, la concentrazione oraria media annua del gas a effetto serra è utilizzata come ELV in questi casi Qualora il gestore riscontri un mancato rispetto delle prescrizioni di assicurazione della qualità, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di ricalibrazione, deve darne comunicazione all'autorità competente e adottare i provvedimenti correttivi senza indebiti ritardi.
Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione
Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), il gestore o l'operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da garantire un trattamento affidabile, accurato e tempestivo dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a).
Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell'accesso, il controllo dei sistemi di back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.
Separazione delle funzioni
Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), il gestore o l'operatore aereo definisce le persone responsabili per tutte le attività riguardanti il flusso dei dati e per tutte le attività di controllo, in modo da separare eventuali funzioni incompatibili. In assenza di altre attività di controllo, il gestore o l'operatore aereo si accerta, per tutte le attività riguardanti il flusso di dati proporzionate ai rischi inerenti rilevati, che tutte le informazioni e i dati pertinenti siano confermati da almeno una persona che non ha partecipato alla determinazione e alla registrazione di tali informazioni o dati.
Il gestore o l'operatore aereo gestisce le competenze necessarie per far fronte alle varie responsabilità e provvede a un'adeguata assegnazione delle responsabilità, degli incarichi di formazione e delle valutazioni delle prestazioni.
Esami interni e convalida dei dati
1. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), e in base ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), il gestore o l'operatore aereo esamina e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58.
L'esame e la convalida dei dati devono perlomeno comprendere:
a) la verifica della completezza dei dati;
b) il confronto tra i dati che il gestore o l'operatore aereo ha ottenuto, monitorato e comunicato nell'arco di svariati anni;
c) il confronto tra i dati e i valori ricavati da sistemi diversi di rilevazione dei dati operativi, compresi, se del caso, i seguenti confronti:
i) il confronto tra i dati sugli acquisti di combustibili o di materiali con i dati sulle variazioni delle scorte e i dati sul consumo per i flussi interessati;
ii) il confronto tra i fattori di calcolo determinati mediante analisi, calcolati o comunicati dal fornitore del combustibile o del materiale e i fattori di riferimento, nazionali o internazionali, per i combustibili o i materiali paragonabili;
iii) il confronto tra le emissioni ottenute da metodologie fondate su misure e i risultati del calcolo di convalida ai sensi dell'articolo 46;
iv) il confronto tra dati aggregati e dati grezzi.
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce, per quanto possibile, che i criteri per respingere i dati nell'ambito dell'esame e della convalida siano noti in anticipo. A tal fine suddetti criteri sono definiti nella documentazione concernente le relative procedure scritte.
Correzioni e provvedimenti correttivi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Se rileva che una parte delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o delle attività di controllo di cui all'articolo 59 non si svolge correttamente o non si svolge nel rispetto dei limiti definiti nella documentazione relativa alle procedure per tali attività, il gestore o l'operatore aereo procede alle opportune correzioni e corregge i dati respinti, evitando nel contempo sottostime delle emissioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, il gestore o l'operatore aereo quanto meno:
a) valuta la validità dei risultati ottenuti al termine delle varie tappe delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o delle attività di controllo di cui all'articolo 59;
b) determina la causa dell'erroneo funzionamento o dell'errore;
c) adotta i provvedimenti correttivi del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni, se del caso.
3. Il gestore o l'operatore aereo procede alle correzioni e attua i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59.
Attività esternalizzate
Se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o una o più attività di controllo di cui all'articolo 59, il gestore o l'operatore aereo svolge tutte le seguenti operazioni:
a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;
b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati e per i metodi utilizzati in tali processi;
c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b) del presente articolo;
d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59.
Gestione delle lacune nei dati per la comunicazione delle emissioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Se mancano i dati necessari per calcolare le emissioni di un impianto, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati surrogati di tipo prudenziale per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante.
Se il gestore non ha definito un metodo di stima in una procedura scritta, stabilisce tale procedura scritta e trasmette all'autorità competente, ai fini dell'approvazione, una richiesta di modifica adeguata del piano di monitoraggio, conformemente all'articolo 15.
2. Se mancano i dati necessari a calcolare le emissioni di un operatore aereo per uno o più voli, quest'ultimo utilizza dati surrogati per il rispettivo periodo di tempo, calcolato in base al metodo alternativo definito nel piano di monitoraggio.
Se non è possibile determinare dati surrogati ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'operatore aereo può calcolare le emissioni per quel volo o quei voli in base al consumo di carburante misurato tramite lo strumento menzionato all'articolo 55, paragrafo 2.
Se il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera il 5 % dei voli annuali dichiarati, l'operatore aereo ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.
Registri e documentazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Il gestore o l'operatore aereo conserva per almeno dieci anni una traccia di tutti i dati e le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate nell'allegato IX.
I dati documentati e archiviati relativi al monitoraggio devono consentire la verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. I dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo contenuti in un sistema elettronico di comunicazione e di gestione dei dati istituito dall'autorità competente possono essere considerati mantenuti dal gestore o dall'operatore aereo se quest'ultimo può accedere a tali dati.
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce che tutti i documenti utili siano disponibili quando e dove sia necessario per effettuare le attività riguardanti i flussi dei dati e le attività di controllo.
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette tali documenti a disposizione dell'autorità competente oltre che del responsabile della verifica incaricato di verificare la comunicazione delle emissioni, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
Tempistiche e obblighi di comunicazione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore o l'operatore aereo presenta all'autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al regolamento di esecuzione regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
Tuttavia, le autorità competenti possono chiedere ai gestori o agli operatori aerei di trasmettere la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica prima del 31 marzo, ma non prima del 28 febbraio.
[2. Se decide di richiedere l'assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo trasmette all'autorità competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva, una comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro che riguarda i dati sulle tonnellate-chilometro riferiti all'anno di monitoraggio e che è sottoposta a verifica conformemente al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;] (paragrafo soppresso) (1)
3. Le comunicazioni annuali delle emissioni contengono almeno le informazioni specificate nell'allegato X.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
Se l'autorità competente ha rettificato le emissioni verificate ogni anno dopo il 30 aprile, gli Stati membri notificano tale rettifica alla Commissione senza indebito ritardo.
5. L'operatore aereo presenta all'autorità competente, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, una comunicazione distinta allegata alla comunicazione annuale delle emissioni, riguardante gli effetti annuali del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
6. La comunicazione distinta di cui al paragrafo 5 contiene almeno le informazioni specificate nell'allegato X, sezione 2 bis.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Ogni gestore verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
Il gestore di un impianto trasmette all'autorità competente ai fini dell'approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro i seguenti termini:
a) per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni cinque anni;
b) per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni tre anni;
c) per un impianto di categoria C, il 30 giugno, ogni due anni.
Tuttavia, l'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno.
In deroga al secondo e terzo comma, e fatto salvo il primo comma, l'autorità competente può approvare, insieme al piano di monitoraggio o alla comunicazione relativa ai miglioramenti, una proroga del termine applicabile ai sensi del secondo comma, se l'operatore dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, al momento della trasmissione di un piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 12, o della notifica di aggiornamenti ai sensi dell'articolo 15, o della trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti conformemente al presente articolo, che le ragioni dei costi sproporzionalmente eccessivi o dell'irrealizzabilità tecnica dei miglioramenti resteranno validi più a lungo. La proroga tiene conto del numero di anni per i quali il gestore fornisce delle prove. L'intervallo totale? tra le relazioni sui miglioramenti non supera tre anni per un impianto di categoria C, quattro anni per un impianto di categoria B e cinque anni per un impianto di categoria A.
2. Se il gestore non applica almeno i livelli previsti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, per i flussi di maggiore e di minore entità e alle fonti di emissioni conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, questi fornisce una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione dei livelli richiesti non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l'applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
3. Se il gestore applica la metodologia di monitoraggio alternativa di cui all'articolo 22, è tenuto a fornire: una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione almeno del livello 1 per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per applicare quanto meno il livello 1 per tali flussi di fonti sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
4. Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento, entro il 30 giugno dell'anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal verificatore, il gestore o l'operatore aereo trasmette una relazione all'autorità competente ai fini dell'approvazione. La relazione descrive quando e come il gestore o l'operatore aereo ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati.
L'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della relazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il gestore o l'operatore aereo fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi.
5. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica se il gestore o l'operatore aereo ha già risolto tutte le non conformità e le raccomandazioni di miglioramento e ha presentato le relative modifiche al piano di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, in conformità all'articolo 15 del presente regolamento prima della data cui al paragrafo 4.
Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. L'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo e, ove opportuno, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) il gestore o l'operatore aereo non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall'articolo 68, paragrafo 1;
b) la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, non è conforme al presente regolamento;
c) la comunicazione delle emissioni di un gestore o di un operatore aereo non è stata verificata ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
2. Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, il verificatore ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore o dall'operatore aereo prima della trasmissione della relazione di verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudenziale delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dell'impianto o dell'operatore aereo. L'autorità competente comunica al gestore o all'operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l'operatore aereo mette tali informazioni a disposizione del verificatore.
3. Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell'approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell'accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.
Accesso alle informazioni
Le comunicazioni sulle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità nel rispetto delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In relazione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, i gestori o gli operatori aereo possono indicare nella loro comunicazione quali informazioni considerino commercialmente sensibili.
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003).
Arrotondamento dei dati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. Le emissioni annuali totali di ciascuno dei gas a effetto serra CO2, N2O e PFC e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 sono comunicati come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate. Le emissioni annuali totali dell'impianto sono calcolate come la somma dei valori arrotondati per il CO2, l'N2O e i PFC.
2. Tutte le variabili impiegate per calcolare le emissioni sono arrotondate allo scopo di includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo e della comunicazione delle emissioni.
[3. Tutti i dati per volo sono arrotondati al fine di includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo della distanza e del carico utile di cui all'articolo 57 nonché ai fini della comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione
Ciascuna attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che è svolta da un gestore o da un operatore aereo è identificata, se del caso, per mezzo dei codici previsti dai seguenti sistemi di comunicazione:
a) il formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common reporting format) per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
b) il codice identificativo dell'impianto riportato nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
c) l'attività di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006;
d) il codice designatore NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).
Formati per lo scambio elettronico dei dati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
1. Gli Stati membri possono imporre al gestore e all'operatore aereo di utilizzare modelli elettronici e formati di file specifici per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni concernenti i miglioramenti.
Tali modelli elettronici o specifiche di formato dei file definiti dagli Stati membri contengono almeno le informazioni riportate nei modelli elettronici e nelle specifiche di formato dei file pubblicati dalla Commissione.
2. Nel definire i modelli elettronici o le specifiche di formato dei file di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a una o a entrambe le seguenti opzioni:
a) specifiche di formato dei file fondate sull'XML, come il linguaggio dell'EU ETS, pubblicate dalla Commissione e destinate ad essere utilizzate con sistemi automatizzati avanzati;
b) modelli pubblicati in un formato utilizzabile dai software per ufficio standard, compresi i fogli elettronici e file di trattamento testi.
Uso di sistemi automatizzati
1. Se uno Stato membro decide di utilizzare sistemi automatizzati per lo scambio elettronico dei dati sulla base di specifiche di formato dei file ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), tali sistemi, grazie all'applicazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologie, garantiscono in maniera efficiente sotto il profilo dei costi:
a) l'integrità dei dati, in modo da impedire la modifica dei messaggi elettronici durante la trasmissione;
b) la riservatezza dei dati, grazie all'impiego di tecniche di sicurezza, tra cui le tecniche di criptazione, per cui i dati sono accessibili soltanto al destinatario e nessuna informazione può essere intercettata da terzi non autorizzati;
c) l'autenticità dei dati, per cui l'identità del mittente e del destinatario dei dati è nota e verificata;
d) la non disconoscibilità dei dati, per cui la parte che ha partecipato a una transazione non può negare di aver ricevuto la transazione né può l'altra parte negare di averla inviata, mediante l'applicazione di metodi quali la firma digitale o la verifica indipendente delle salvaguardie del sistema.
2. Tutti i sistemi automatizzati utilizzati dagli Stati membri basati sulle specifiche di formato dei file ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), per la comunicazione tra autorità competente, gestore e operatore aereo, nonché tra verificatore e organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione soddisfano, grazie all'attuazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologia, i seguenti requisiti non funzionali:
a) il controllo dell'accesso, per cui possono accedere al sistema soltanto soggetti autorizzati e nessun dato può essere letto, scritto o aggiornato da soggetti non autorizzati, grazie all'applicazione di misure tecnologiche che garantiscono quanto segue:
i) mediante barriere fisiche, la restrizione dell'accesso fisico all'hardware su cui si basano i sistemi automatizzati;
ii) la restrizione dell'accesso logico ai sistemi automatizzati grazie all'impiego di tecnologie per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione;
b) la disponibilità, in modo che l'accessibilità ai dati sia garantita anche dopo un periodo di tempo significativo e dopo l'introduzione di eventuali nuovi software;
c) la pista di controllo, per cui si ha la certezza che le eventuali modifiche ai dati possono sempre essere individuate e analizzate in retrospettiva.
CAPO VII bis
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
SEZIONE 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Principi generali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. A tal fine:
a) ogni riferimento al gestore e all'operatore aereo va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;
b) ogni riferimento alle emissioni di processo non è applicabile;
c) ogni riferimento ai flussi di fonti va inteso come riferimento ai flussi di combustibili;
d) ogni riferimento alla fonte delle emissioni non è applicabile;
e) ogni riferimento alle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE va inteso come riferimento all'attività di cui all'allegato III di tale direttiva;
f) ogni riferimento all'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE va inteso come riferimento all'articolo 30 undecies di tale direttiva;
g) ogni riferimento ai dati di attività va inteso come riferimento ai quantitativi di combustibile immessi;
h) ogni riferimento ai fattori di calcolo va inteso come riferimento ai fattori di calcolo e al fattore settoriale.
Piani di monitoraggio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Si applicano l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, gli articoli 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 16. A tal fine:
a) ogni riferimento al gestore o all'operatore aereo va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;
b) ogni riferimento all'attività di trasporto aereo va inteso come riferimento all'attività del soggetto regolamentato.
2. Almeno quattro mesi prima di avviare l'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, il soggetto regolamentato trasmette un piano di monitoraggio all'autorità competente per approvazione, salvo che detta autorità non abbia fissato un termine alternativo per la trasmissione.
Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata da un determinato soggetto regolamentato e contiene perlomeno gli elementi di cui all'allegato I.
Unitamente al piano di monitoraggio il soggetto regolamentato trasmette i risultati di una valutazione dei rischi a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati.
3. Conformemente all'articolo 15, tra le modifiche significative del piano di monitoraggio di un soggetto regolamentato si annoverano:
a) le modifiche alla categoria del soggetto regolamentato qualora tali modifiche richiedano una modifica della metodologia di monitoraggio o comportino una modifica della soglia di rilevanza applicabile ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067;
b) in deroga all'articolo 75 quindecies, le modifiche relative alla classificazione del soggetto regolamentato come "soggetto regolamentato a basse emissioni";
c) una modifica del livello applicato;
d) l'introduzione di nuovi flussi di combustibili;
e) una modifica nella classificazione dei flussi di combustibili (tra flussi di maggiore entità e flussi de minimis) qualora tale modifica richieda una modifica della metodologia di monitoraggio;
f) una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev'essere indicato nel piano di monitoraggio;
g) una modifica del valore standard del fattore settoriale;
h) l'introduzione di nuovi metodi o modifiche ai metodi esistenti in materia di campionamento, analisi o taratura, se ciò ha un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi alle emissioni.
Fattibilità tecnica
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Se un soggetto regolamentato dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l'autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del soggetto regolamentato. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte del soggetto regolamentato, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto; tali risorse devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Le risorse tecniche in questione comprendono anche le tecniche e le tecnologie necessarie.
Per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni storiche per l'anno 2024 a norma dell'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono esentare i soggetti regolamentati dall'obbligo di giustificare che una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile.
Costi sproporzionatamente elevati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Se un soggetto regolamentato dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, l'autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del soggetto regolamentato.
L'autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 60 EUR per quota di emissione. I costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature.
2. In deroga al paragrafo 1, il soggetto regolamentato tiene conto dei costi di applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio sostenuti dai consumatori dei flussi di combustibili immessi, compresi i consumatori finali. Ai fini del presente comma, il soggetto regolamentato può applicare stime prudenziali dei costi.
Per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni storiche per l'anno 2024 a norma dell'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono esentare i soggetti regolamentati dall'obbligo di giustificare che una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
3. Quando valuta il carattere sproporzionato dei costi per quanto riguarda la scelta da parte del soggetto regolamentato dei livelli per i quantitativi di combustibile immessi, l'autorità competente utilizza come fattore di miglioramento (di cui al paragrafo 1) la differenza tra l'incertezza constatata e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe grazie al miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annuali generate dal flusso di combustibile nel corso degli ultimi tre anni.
Se i dati sulle emissioni medie annuali generate da quel flusso nel corso degli ultimi tre anni non sono disponibili, il soggetto regolamentato fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dai combustibili con fattore di emissione pari a zero. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l'incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.
Ai fini del presente paragrafo, si applicano l'articolo 38, paragrafo 5, e l'articolo 39 bis, paragrafo 3, a condizione che il soggetto regolamentato disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili con fattore di emissione pari a zero utilizzati per la combustione.
4. Nel valutare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto riguarda la scelta dei livelli per determinare il fattore settoriale del soggetto regolamentato e le misure che migliorano la qualità dei dati delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi ai quantitativi di combustibile immessi, l'autorità competente applica un fattore di miglioramento corrispondente all'1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi di combustibili nel corso degli ultimi tre periodi di comunicazione. Le misure che migliorano la qualità delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi ai quantitativi di combustibile immessi possono comprendere:
a) il ricorso ad analisi anziché a valori standard per determinare i fattori di calcolo;
b) un aumento del numero di analisi per flusso di combustibile;
c) se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti del controllo metrologico legale dello Stato membro utilizzato in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano la regolamentazione nazionale adottata ai sensi della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o della direttiva 2014/32/UE;
d) l'accorciamento degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;
e) miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio inerente o il rischio di controllo;
f) il ricorso da parte dei soggetti regolamentati a un'individuazione più accurata del fattore settoriale.
5. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un soggetto regolamentato non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 4 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso dei soggetti regolamentati a basse emissioni l'importo massimo è di 1 000 EUR per periodo di comunicazione.
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014).
Classificazione dei soggetti regolamentati e dei flussi di combustibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli per i relativi fattori di calcolo, ciascun soggetto regolamentato definisce la propria categoria ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, la categoria di ciascun flusso di combustibile ai sensi del paragrafo 3.
2. Il soggetto regolamentato classifica sé stesso in una delle categorie seguenti:
a) soggetto di categoria A, se dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione prima dell'applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, sono pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e);
b) soggetto di categoria B, se dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione prima dell'applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, sono superiori a 50 000 tonnellate di CO2(e).
A partire dal 2031 i soggetti delle categorie A e B di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono definiti sulla base delle emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso.
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione del soggetto regolamentato di cui al primo comma è superata, ma il soggetto regolamentato dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei periodi di comunicazione successivi.
3. Il soggetto regolamentato classifica ciascun flusso di combustibile in una delle categorie seguenti:
a) flussi di combustibili de minimis, nel caso in cui i flussi di combustibili selezionati dal soggetto regolamentato corrispondano collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno prima dell'applicazione del fattore settoriale;
b) flussi di combustibili di maggiore entità, qualora i flussi di combustibili non rientrino nella categoria di cui alla lettera a).
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione di un flusso di combustibile come flusso de minimis di cui al primo comma è superata, ma il soggetto regolamentato dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei periodi di comunicazione successivi.
4. Se le emissioni medie annuali verificate utilizzate per determinare la categoria del soggetto regolamentato di cui al paragrafo 2 non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini del paragrafo 2, il soggetto regolamentato, per determinare la categoria di appartenenza, ricorre a una stima prudenziale delle emissioni medie annuali calcolate prima dell'applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero.
4 bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, prima del 2027 l'autorità competente può autorizzare il soggetto regolamentato a classificare sé stesso e ciascun flusso di combustibile sulla base delle emissioni dopo l'applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, se il soggetto regolamentato può dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il fattore settoriale applicato per la classificazione rimarrà rappresentativo negli anni successivi.
[5. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 38, paragrafo 5.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024.
Metodologia di monitoraggio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Ogni soggetto regolamentato determina le emissioni annuali di CO2 prodotte dalle attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE moltiplicando per ciascun flusso di combustibile il quantitativo di combustibile immesso per il rispettivo fattore di conversione tra unità, il rispettivo fattore settoriale e il rispettivo fattore di emissione.
Il fattore di emissione è espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2/TJ) in linea con l'uso del fattore di conversione tra unità.
L'autorità competente può consentire l'uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in tCO2/t oppure tCO2/Nm3. In tali casi, il soggetto regolamentato determina le emissioni moltiplicando il quantitativo di combustibile immesso, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il rispettivo fattore settoriale e il rispettivo fattore di emissione.
Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Qualora, per ragioni tecniche, risulti temporaneamente impossibile applicare il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il soggetto regolamentato interessato applica il livello più elevato possibile o, fatta eccezione per il fattore settoriale, un approccio prudenziale non fondato sui livelli se l'applicazione di un livello non è praticabile, fino a quando non siano ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.
Il soggetto regolamentato adotta tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino dell'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.
2. Il soggetto regolamentato interessato comunica tempestivamente all'autorità competente la modifica temporanea della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:
a) i motivi dello scostamento dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
b) in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio temporanea che il soggetto regolamentato sta utilizzando per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
c) le misure che il soggetto regolamentato adotta per ripristinare le condizioni per l'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
d) il momento in cui si prevede che il livello approvato dall'autorità competente sarà nuovamente applicato.
SEZIONE 2
Metodologia basata su calcoli
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Sottosezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Livelli applicabili per i quantitativi di combustibili immessi e per i fattori di calcolo
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Nel definire i livelli applicabili per i flussi di combustibili di maggiore entità, ciascun soggetto regolamentato, per determinare i flussi di combustibili immessi e ciascun fattore di calcolo, applica:
a) almeno i livelli elencati nell'allegato V, per un soggetto di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso che è un combustibile commerciale standard;
b) il livello più alto definito nell'allegato II bis nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
Per i quantitativi di combustibile immessi e per i fattori di calcolo dei flussi di combustibili di maggiore entità il soggetto regolamentato può tuttavia applicare un livello fino a due livelli più basso rispetto a quanto stabilito al primo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma o, se del caso, il livello immediatamente superiore non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
2. Per i flussi di combustibili de minimis il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali al posto dei livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
Per i flussi di combustibili di cui al primo comma, il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi sulla base di fatture o di dati relativi all'acquisto, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
3. Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per i combustibili, il fattore di conversione tra unità può essere monitorato utilizzando stime prudenziali invece di ricorrere ai livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
Livelli applicabili al fattore settoriale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Nel definire i livelli applicabili per i flussi di combustibili, al fine di determinare il fattore settoriale, ogni soggetto regolamentato applica il livello più alto quale nell'allegato II bis.
Il soggetto regolamentato può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore rispetto a quanto stabilito al primo comma, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile, comporta costi sproporzionatamente elevati o che i metodi di cui all'articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da a) a d), non sono disponibili.
Se il secondo comma non è applicabile, il soggetto regolamentato può applicare un livello fino a due livelli più basso rispetto a quanto stabilito al primo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile, comporta costi sproporzionatamente elevati o che, sulla base di una valutazione dell'incertezza semplificata, i metodi stabiliti nei livelli più bassi consentono di determinare con maggiore accuratezza se il combustibile è utilizzato per la combustione in settori contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE.
Se, per un flusso di combustibile, ricorre a più di un metodo di cui all'articolo 75 terdecies, paragrafi 2, 3 e 4, il soggetto regolamentato è tenuto a dimostrare che le condizioni del presente paragrafo sono soddisfatte soltanto in relazione alla parte del quantitativo di combustibile immesso per la quale è richiesto il metodo del livello più basso.
2. Per i flussi di combustibili de minimis il soggetto regolamentato non è tenuto a dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
Sottosezione 2
Quantitativi di combustibile immessi
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Determinazione dei quantitativi di combustibile immessi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Il soggetto regolamentato determina i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile in uno dei modi seguenti:
a) se i soggetti regolamentati e i flussi di combustibili disciplinati corrispondono a soggetti con obblighi di comunicazione in forza della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262 e a prodotti energetici sottoposti alla medesima legislazione: mediante i metodi di misurazione utilizzati ai fini dei suddetti atti quando tali metodi sono fondati sul controllo metrologico nazionale;
b) mediante aggregazione delle misurazioni dei quantitativi al punto in cui i flussi di combustibili sono immessi in consumo;
c) mediante la misurazione continua al punto in cui i flussi di combustibili sono immessi in consumo.
Le autorità competenti possono tuttavia chiedere ai soggetti regolamentati di utilizzare, se del caso, solamente il metodo di cui al primo comma, lettera a).
2. Nei casi in cui la determinazione dei quantitativi di combustibile immessi dell'intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, e fatta salva l'approvazione dell'autorità competente, il soggetto regolamentato può scegliere il giorno successivo più appropriato per separare un anno di monitoraggio dall'anno successivo e ricostituire in questo modo l'anno civile in questione. Gli scostamenti riguardanti uno o più flussi di combustibili sono documentati nel piano di monitoraggio e registrati in modo chiaro; essi costituiscono la base di un valore rappresentativo per l'anno civile e sono considerati nello stesso modo per l'anno successivo. La Commissione può fornire gli orientamenti pertinenti.
Nel determinare i quantitativi di combustibile immessi conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, si applicano gli articoli 28 e 29, ad eccezione dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e terzo comma. A tal fine, ogni riferimento al gestore o all'impianto va inteso come riferimento al soggetto regolamentato.
Il soggetto regolamentato può semplificare la valutazione dell'incertezza considerando che gli errori massimi ammissibili per lo strumento di misura in servizio corrispondono all'incertezza per l'intero periodo di comunicazione, conformemente ai livelli definiti nell'allegato II bis.
3. In deroga all'articolo 75 nonies, se è utilizzato il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il soggetto regolamentato può determinare i quantitativi di combustibile immessi senza ricorrere ai livelli. Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2026 in merito all'applicazione pratica e ai livelli di incertezza del metodo di cui a detta lettera.
Sottosezione 3
Fattori di calcolo
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Determinazione dei fattori di calcolo
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Si applicano l'articolo 30, l'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, e gli articoli 32, 33, 34 e 35. A tal fine:
a) ogni riferimento al gestore va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;
b) ogni riferimento ai dati di attività va inteso come riferimento ai quantitativi di combustibile immessi;
c) ogni riferimento a combustibili o materiali va inteso come riferimento ai combustibili definiti all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE;
d) ogni riferimento all'allegato II va inteso come riferimento all'allegato II bis.
2. L'autorità competente può chiedere al soggetto regolamentato di determinare il fattore di conversione tra unità e il fattore di emissione di combustibili definiti all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE utilizzando gli stessi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard se, a livello nazionale o regionale, uno qualsiasi dei parametri seguenti espone un intervallo di confidenza del 95 %:
a) inferiore al 2 % per il potere calorifico netto;
b) inferiore al 2 % per il fattore di emissione, se i quantitativi di combustibile immessi sono espressi come contenuto energetico.
Prima di applicare tale deroga l'autorità competente sottopone alla Commissione per approvazione una sintesi del metodo e delle fonti di dati di cui si è avvalsa per determinare il soddisfacimento di una delle dette condizioni negli ultimi tre anni e per garantire che i valori siano coerenti con i valori medi utilizzati dai gestori al rispettivo livello nazionale o regionale. L'autorità competente può raccogliere o richiedere tali prove. Almeno ogni tre anni essa rivede i valori utilizzati e comunica alla Commissione se vi sono modifiche significative, tenendo conto della media dei valori utilizzati dai gestori al rispettivo livello nazionale o regionale.
La Commissione può riesaminare periodicamente la pertinenza della presente disposizione e delle condizioni stabilite nel presente paragrafo alla luce degli sviluppi del mercato dei combustibili e dei processi di normazione europei.
Determinazione del fattore settoriale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Se i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile sono utilizzati a fini di combustione solo nei settori contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE, il fattore settoriale è fissato a 1.
Se i quantitativi di combustibile immessi di un flusso di combustibile sono utilizzati a fini di combustione solo nei settori contemplati dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione degli impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27 bis della medesima direttiva, il fattore settoriale è fissato a zero, se il soggetto regolamentato dimostra che sono stati evitati i doppi conteggi di cui all'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
Il soggetto regolamentato determina il fattore settoriale per ciascun flusso di combustibile applicando i metodi di cui al paragrafo 2 o un valore standard conformemente al paragrafo 3, a seconda del livello applicabile.
2. Il soggetto regolamentato determina il fattore settoriale sulla base di uno o più dei metodi seguenti, conformemente ai requisiti del livello applicabile stabiliti nell'allegato II bis del presente regolamento:
a) metodi basati sulla distinzione fisica dei flussi di combustibili, compresi i metodi basati sulla distinzione della regione geografica o basati sull'uso di strumenti di misura separati;
b) metodi basati sulle proprietà chimiche dei combustibili, che consentono ai soggetti regolamentati di dimostrare che il combustibile pertinente può essere utilizzato a fini di combustione soltanto in settori specifici, per ragioni giuridiche, tecniche o economiche;
c) ricorso alla marcatura fiscale conformemente alla direttiva 95/60/CE del Consiglio (1);
d) ricorso alla comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1;
e) catena di accordi contrattuali e fatture tracciabili ("catena di custodia"), che rappresenta l'intera catena di approvvigionamento dal soggetto regolamentato ai consumatori, compresi i consumatori finali;
f) utilizzo di marcatori o colori (coloranti) nazionali per i combustibili, in base alla legislazione nazionale;
g) metodi indiretti che consentono una differenziazione accurata degli usi finali dei combustibili nel momento in cui sono immessi in consumo, quali profili di consumo specifici per settore, gamme tipiche di capacità dei livelli di consumo di combustibili dei consumatori, e livelli di pressione quali quelli dei combustibili gassosi, purché l'uso di tale metodo sia approvato dall'autorità competente. La Commissione può fornire orientamenti in merito a metodi indiretti applicabili.
3. Qualora, in funzione dei livelli richiesti, l'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 2 non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato può utilizzare il valore standard 1.
4. In deroga al paragrafo 3, il soggetto regolamentato può applicare un valore standard inferiore a 1, a condizione che:
a) ai fini della comunicazione delle emissioni negli anni di comunicazione dal 2024 al 2026 il soggetto regolamentato dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che l'uso di valori standard inferiori a 1 comporta una determinazione delle emissioni più accurata, o
b) ai fini della comunicazione delle emissioni negli anni di comunicazione a partire dal 1° gennaio 2027 il soggetto regolamentato dimostri in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che l'uso di valori standard inferiori a 1 comporta una determinazione più accurata delle emissioni e che è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
i) il flusso di combustibile è un flusso de minimis;
ii) il valore standard per il flusso di combustibile è almeno 0,95 per gli usi di combustibile nei settori contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE e al massimo 0,05 per gli usi di combustibile nei settori non contemplati da tale allegato.
5. Il soggetto regolamentato, se per un flusso di combustibile utilizza più di un metodo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, determina il fattore settoriale come media ponderata dei diversi fattori settoriali derivanti dall'uso di ciascun metodo. Per ciascun metodo utilizzato il soggetto regolamentato trasmette informazioni sul tipo di metodo, il fattore settoriale associato, il quantitativo di combustibile immesso e il codice del formato comune per la comunicazione (Common reporting format) per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (codice CRF), al livello di precisione disponibile.
6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 75 decies, uno Stato membro può chiedere ai soggetti regolamentati di utilizzare un metodo specifico di cui al paragrafo 2 del presente articolo o un valore standard per un determinato tipo di combustibile o in una determinata regione del proprio territorio. L'uso di valori standard a livello nazionale è soggetto all'approvazione della Commissione.
In sede di approvazione del valore standard conformemente al primo comma, la Commissione tiene conto del livello opportuno di armonizzazione delle metodologie tra Stati membri, dell'equilibrio tra accuratezza, efficienza amministrativa e implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori, nonché del possibile rischio di evasione degli obblighi di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.
Qualsiasi valore standard per il flusso di combustibile nazionale utilizzato a norma del presente paragrafo è almeno 0,95 per gli usi di combustibile nei settori contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE e al massimo a 0,05 per gli usi di combustibile nei settori non contemplati da tale allegato.
7. Il soggetto regolamentato specifica i metodi o i valori standard applicati nel piano di monitoraggio.
Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995).
Sottosezione 4
Trattamento della biomassa, dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, degli RFNBO e degli RCF
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Immissione di flussi di combustibili contenenti biomassa, combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, RFNBO e RCF
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Si applicano l'articolo 38, l'articolo 39, paragrafi 1, 3 e 4, e l'articolo 39 bis. A tal fine:
a) ogni riferimento al gestore va inteso come riferimento al soggetto regolamentato;
b) ogni riferimento ai dati di attività va inteso come riferimento ai quantitativi di combustibile immessi;
c) ogni riferimento ai flussi di fonti va inteso come riferimento ai flussi di combustibili;
d) ogni riferimento all'allegato II va inteso come riferimento all'allegato II bis;
e) ogni riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, va inteso come riferimento al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Qualora sia applicabile l'articolo 38, paragrafo 5, sono prese in considerazione le deroghe alle soglie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2018/2001, purché il soggetto regolamentato possa fornire prove pertinenti ritenute soddisfacenti dall'autorità competente. La Commissione può fornire orientamenti sull'ulteriore applicazione di tali deroghe alle soglie.
3. Il soggetto regolamentato, qualora, in funzione del livello applicato, debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero, è tenuto a farlo sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici ivi prescritti, a condizione che il ricorso a detta norma e al metodo di analisi sia approvato dall'autorità competente.
Il soggetto regolamentato, qualora, in funzione del livello applicato, debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero ma l'applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, sottopone all'approvazione dell'autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero.
SEZIONE 3
Altre disposizioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Soggetti regolamentati a basse emissioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. L'autorità competente può considerare un soggetto regolamentato come soggetto regolamentato a basse emissioni quando è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a) dal 2027 al 2030 le emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti il periodo di comunicazione prima dell'applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, erano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 all'anno;
b) dal 2031 le emissioni medie annuali di quel soggetto regolamentato riportate nelle comunicazioni delle emissioni sottoposte a verifica nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, calcolate prima dell'applicazione del fattore settoriale e al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, erano inferiori a 1 000 tonnellate di CO2 all'anno;
c) se le emissioni medie annuali di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini della lettera a) ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annuali di quel soggetto regolamentato per i cinque anni successivi, calcolate prima dell'applicazione del fattore settoriale e al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, saranno inferiori a 1 000 tonnellate di CO2(e) all'anno.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, prima del 2027 l'autorità competente può considerare un soggetto regolamentato come soggetto regolamentato a basse emissioni sulla base delle emissioni dopo l'applicazione del fattore settoriale, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione pari a zero, se il soggetto regolamentato può dimostrare in modo da essa giudicato soddisfacente che il fattore settoriale applicato per la classificazione rimarrà rappresentativo per gli anni successivi.
2. Il soggetto regolamentato a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.
3. In deroga all'articolo 75 undecies, il soggetto regolamentato a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile immesso sulla base dei dati disponibili e registrati relativi agli acquisti e delle stime delle variazioni delle scorte.
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 75 nonies, il soggetto regolamentato a basse emissioni può applicare come minimo il livello 1 per determinare i quantitativi di combustibile immessi e i fattori di calcolo per tutti i flussi di combustibili, a meno che una maggiore precisione possa essere ottenuta senza ulteriori sforzi da parte sua.
5. Per la determinazione dei fattori di calcolo mediante analisi (ai sensi dell'articolo 32), il soggetto regolamentato a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico ricorrendo alle procedure analitiche del caso e fornisce le prove atte a dimostrare l'impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all'articolo 34, paragrafo 3.
6. Il soggetto regolamentato a basse emissioni oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, se nel corso di un anno civile supera la soglia menzionata al paragrafo 2, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente.
Il soggetto regolamentato comunica tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b).
Tuttavia l'autorità competente autorizza il soggetto regolamentato a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è già stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Gestione e controllo dei dati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Si applicano le disposizioni del capo V. A tal fine ogni riferimento al/a un gestore va inteso come riferimento al soggetto regolamentato.
Comunicazioni annuali delle emissioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. A partire dal 2026, entro il 30 aprile di ogni anno il soggetto regolamentato presenta all'autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
Nel 2025 il soggetto regolamentato presenta all'autorità competente, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa alle emissioni annuali del 2024. Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni fornite in detta comunicazione siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
Le autorità competenti possono tuttavia chiedere ai soggetti regolamentati di presentare le comunicazioni annuali delle emissioni di cui al presente paragrafo prima del 30 aprile, purché la comunicazione sia presentata non prima di un mese dopo la scadenza fissata all'articolo 68, paragrafo 1.
2. Le comunicazioni annuali delle emissioni di cui al paragrafo 1 contengono almeno le informazioni specificate nell'allegato X.
Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Ogni soggetto regolamentato verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
I soggetti regolamentati trasmettono all'autorità competente per approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro i termini seguenti:
a) per un soggetto di categoria A, il 31 luglio, ogni cinque anni;
b) per un soggetto di categoria B, il 31 luglio, ogni tre anni;
c) per ogni soggetto regolamentato che usi il fattore settoriale standard di cui all'articolo 75 terdecies, paragrafi 3 e 4, il 31 luglio 2026.
Tuttavia l'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non sia successiva al 30 settembre dello stesso anno, e può approvare, insieme al piano di monitoraggio o alla comunicazione relativa ai miglioramenti, una proroga del termine applicabile ai sensi del secondo comma, se il soggetto regolamentato dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, al momento della trasmissione di un piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 75 ter, o della notifica di aggiornamenti ai sensi del medesimo articolo, o della trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti conformemente al presente articolo, che le ragioni dei costi sproporzionatamente elevati o dell'irrealizzabilità tecnica dei miglioramenti resteranno validi più a lungo. La proroga tiene conto del numero di anni per i quali il soggetto regolamentato fornisce delle prove. L'intervallo totale tra le relazioni sui miglioramenti non supera quattro anni per un soggetto regolamentato di categoria B e cinque anni per un soggetto regolamentato di categoria A.
2. Se per i flussi di combustibili di maggiore entità non applica ai flussi di combustibili di maggiore entità almeno i livelli previsti ai sensi dell'articolo 75 nonies, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 75 decies, paragrafo 1, il soggetto regolamentato fornisce una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione dei livelli richiesti non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l'applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 75 ter, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
3. Se applica un fattore settoriale standard di cui all'articolo 75 terdecies, paragrafi 3 e 4, il soggetto regolamentato fornisce una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione di uno dei metodi di cui all'articolo 75 terdecies, paragrafo 2, per uno o più flussi di combustibili di maggiore entità o de minimis non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che l'applicazione di uno dei metodi di cui all'articolo 75 terdecies, paragrafo 2, è divenuta tecnicamente realizzabile e non comporta più costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 75 ter e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
4. Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento di esecuzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal verificatore, il soggetto regolamentato trasmette una relazione all'autorità competente a fini di approvazione. La relazione descrive quando e come il soggetto regolamentato ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati.
L'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della relazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il soggetto regolamentato fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il soggetto regolamentato fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi.
5. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica se il soggetto regolamentato ha già risolto tutte le non conformità e le raccomandazioni di miglioramento e ha presentato le relative modifiche al piano di monitoraggio all'autorità competente per approvazione in conformità dell'articolo 75 ter del presente regolamento prima della data cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. L'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un soggetto regolamentato, tenendo conto delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori, ogniqualvolta si verifichi una delle situazioni seguenti:
a) il soggetto regolamentato non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall'articolo 75 septdecies;
b) la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 75 septdecies non è conforme al presente regolamento;
c) la comunicazione annuale delle emissioni di un soggetto regolamentato non è stata verificata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
2. Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal soggetto regolamentato prima della trasmissione della relazione sulla verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudenziale delle emissioni del soggetto regolamentato, tenendo conto delle implicazioni in termini di trasferimento dei costi sui consumatori. L'autorità competente comunica al soggetto regolamentato se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione annuale delle emissioni. Il soggetto regolamentato mette tali informazioni a disposizione del verificatore.
3. Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell'approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell'accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.
Accesso alle informazioni e arrotondamento dei dati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Si applicano l'articolo 71 e l'articolo 72, paragrafi 1 e 2. A tal fine ogni riferimento ai gestori o agli operatori aerei va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati.
Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Ai fini della comunicazione delle emissioni delle attività elencate nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE:
a) i settori in cui sono immessi in consumo e utilizzati per la combustione i combustibili definiti all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono identificati per mezzo dei codici CRF;
b) i combustibili definiti all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono identificati per mezzo dei codici NC conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e 2009/30/CE, se del caso;
c) per garantire la coerenza con la comunicazione a fini fiscali conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262, il soggetto regolamentato utilizza, se del caso, il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (1), il numero di accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 (2) o il numero nazionale di registrazione e identificazione dell'accisa rilasciato dall'autorità competente a norma della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/96/CE, quando comunica le coordinate di contatto nel piano di monitoraggio e nella comunicazione sulle emissioni.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012).
Prescrizioni in materia di tecnologie dell'informazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Si applicano le disposizioni del capo VII. A tal fine ogni riferimento al gestore o all'operatore aereo va inteso come riferimento al soggetto regolamentato.
CAPO VII ter
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI RELATIVE AL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Prevenzione dei doppi conteggi nel monitoraggio e nella comunicazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Gli Stati membri agevolano gli scambi efficaci di informazioni che consentono ai soggetti regolamentati di determinare l'uso finale del combustibile immesso in consumo.
2. Ogni operatore, insieme alla comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, trasmette le informazioni a norma dell'allegato X bis. Gli Stati membri possono esigere che i gestori mettano le informazioni pertinenti elencate nell'allegato X bis a disposizione del soggetto regolamentato interessato prima del 31 marzo dell'anno di comunicazione.
3. Ogni soggetto regolamentato, insieme alla comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 75 septdecies, paragrafo 1, trasmette le informazioni sui consumatori dei combustibili immessi in consumo indicate nell'allegato X ter.
4. Ogni soggetto regolamentato che immette combustibile a fini di combustione, in settori contemplati dal capo III della direttiva 2003/87/CE, determina le proprie emissioni nella comunicazione di cui all'articolo 75 septdecies, paragrafo 1, del presente regolamento utilizzando le informazioni delle comunicazioni del gestore presentate a norma dell'allegato X bis del presente regolamento e deducendo i quantitativi pertinenti di combustibili riportati in tali comunicazioni. I quantitativi di combustibili acquistati ma non utilizzati nello stesso anno possono essere dedotti soltanto se la comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica del gestore dell'anno successivo all'anno di comunicazione conferma che sono stati utilizzati per le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Altrimenti la differenza è riportata nelle comunicazioni delle emissioni sottoposte a verifica del soggetto regolamentato di quell'anno.
5. Se i quantitativi dei combustibili utilizzati sono dedotti nell'anno successivo all'anno di comunicazione, la deduzione è stabilita in forma di riduzioni delle emissioni assolute, ricavata moltiplicando il quantitativo di combustibili utilizzati dal gestore per il rispettivo fattore di emissione nel piano di monitoraggio del soggetto regolamentato.
6. Se il soggetto regolamentato non può stabilire che i combustibili immessi in consumo sono utilizzati a fini di combustione nei settori contemplati dal capo III della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 4 e 5 non si applicano.
7. Gli Stati membri possono esigere che le disposizioni del presente articolo che riguardano i gestori siano applicabili anche agli operatori aerei.
Prevenzione delle frodi e obbligo di collaborare
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
1. Al fine di garantire l'accurato monitoraggio e l'accurata comunicazione delle emissioni di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri stabiliscono misure antifrode e determinano sanzioni da imporre in caso di frode che siano commisurate allo scopo e abbiano un effetto deterrente adeguato.
2. Oltre agli obblighi stabiliti a norma dell'articolo 10, le autorità competenti designate conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE cooperano e scambiano informazioni con le autorità competenti incaricate della vigilanza ai sensi della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262, se del caso, ai fini del presente regolamento, anche per individuare violazioni e imporre le sanzioni di cui al paragrafo 1 o altre misure correttive ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE.
Modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012
Il regolamento (UE) n. 601/2012 è così modificato:
1) All'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, il punto a), è sostituito dal seguente:
«a) per gli impianti, per ciascun flusso di fonti di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i dati di attività e i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV e, per ogni fonte di emissione, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso»;
2) All'articolo 15, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:
i) una modifica dei valori dei fattori di emissione riportati nel piano di monitoraggio;
ii) una modifica dei metodi di calcolo di cui all'allegato III o il passaggio da un metodo di calcolo ad una metodo di stima conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 o viceversa;
iii) l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
iv) il cambiamento di statuto di un operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o un cambiamento rispetto una delle soglie di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»
3) L'articolo 49 è sostituito dal seguente: (1)
«Articolo 49
CO2 trasferito
1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente dal carbonio fossile utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è rilasciato dall'impianto ma:
a) è trasferito fuori dall'impianto verso uno dei seguenti siti:
i) un impianto di cattura ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
ii) una rete di trasporto ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE;
iii) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine;
b) è trasportato fuori dall'impianto e utilizzato per produrre carbonato di calcio precipitato, cui il CO2 utilizzato è chimicamente legato.
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'impianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e in conformità agli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il gestore applica una metodologia basata su calcoli.
4. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Per determinare la quantità di CO2 chimicamente legato nel carbonato di calcio precipitato, il gestore utilizza delle fonti di dati che consentano di ottenere la massima accuratezza possibile.
5. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, si applica l'articolo 48, paragrafo 3.»
4) L'articolo 52 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è soppresso;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza.
La procedura di notifica dell'utilizzo della densità reale o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.»
c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione per difetto riportati nella tabella 2 dell'allegato III. Per i carburanti che non figurano in tale tabella, l'operatore aereo stabilisce il fattore di emissione conformemente all'articolo 32. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.»
5) All'articolo 54, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«2. In deroga all'articolo 52, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo stime in difetto delle emissioni.»
6) L'articolo 55 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella scelta della metodologia di monitoraggio ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, l'operatore aereo tiene conto delle fonti di incertezza e dei livelli di incertezza associati.»
b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi 7) All'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misura non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare prontamente i provvedimenti correttivi necessari.»
8) All'articolo 65, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:
«Quando il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera 5 % dei voli annuali dichiarati, il gestore ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.»
9) All'allegato I, la sezione 2 è cosi modificata:
a) al punto 2, lettera b) il punto ii) è sostituito dal testo seguente:
«ii) le procedure per la misura del carburante rifornito e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione degli strumenti di misurazione utilizzati e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso;»
b) al punto 2, lettera b), il punto iii) è sostituito dal testo seguente:
«iii) il metodo per la determinazione della densità, se del caso;»
c) al punto 2, lettera b), il punto iv), è sostituito dal seguente:
«iv) una giustificazione del metodo di monitoraggio scelto al fine di garantire i livelli di incertezza più bassi, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo1;»
d) al punto 2, la lettera d) è soppressa.
e) al punto 2, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:
«f) una descrizione delle procedure e dei sistemi per individuare, valutare e trattare le lacune nei dati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.»
10) All'allegato III, la sezione 2 è soppressa.
11) L'allegato IV è così modificato:
a) alla sezione 10, sottosezione B, il quarto paragrafo è soppresso;
b) alla sezione 14, sottosezione B, il terzo paragrafo è soppresso.
12) L'allegato IX è cosi modificato:
a) nella sezione 1, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«I documenti che giustificano la scelta della metodologia di monitoraggio e i documenti che giustificano ogni eventuale modifica temporanea o non temporanea delle metodologie di monitoraggio e, se del caso, dei livelli approvati dall'autorità competente;»
b) nella sezione 3, il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5) La documentazione relativa al metodo previsto nel caso di lacune nei dati, se applicabile, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati, i dati utilizzati per colmare le lacune rilevate e, se il numero di voli per quali le lacune nei dati ha superato 5 % dei voli comunicati, le ragioni delle lacune e la documentazione concernente i provvedimenti correttivi adottati.»
13) All'allegato X la sezione 2 è così modificata:
a) il punto 7 è sostituito dal testo seguente:
«7) Il numero complessivo di voli per coppia di Stati oggetto della comunicazione;»
b) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente punto:
«7bis) Massa del carburante (in tonnellate) per tipo di carburante per coppia di Stati;»
c) al punto 10, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) il numero di voli espresso in percentuale di voli annuali per i quali sono state rilevate lacune nei dati; e le circostanze in cui tali lacune si sono verificate e le ragioni delle stesse;»
d) al punto 11, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) il numero di voli espresso in percentuale di voli annuali (arrotondati allo 0,1 % più vicino) per i quali sono state rilevate lacune nei dati; e le circostanze in cui tali lacune si sono verificate e le ragioni delle stesse;»
Punto modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 18 novembre 2021, n. L 410.
Abrogazione del regolamento (UE) n. 601/2012
1. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.
2. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 continuano ad applicarsi al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni e, se del caso, ai dati di attività che avranno luogo anteriormente al 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021
Tuttavia, l'articolo 76 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
ALLEGATO I
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Contenuti minimi del piano di monitoraggio (Articolo 12, paragrafo 1)
1. CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI MONITORAGGIO PER GLI IMPIANTI
Il piano di monitoraggio per un impianto contiene almeno le seguenti informazioni:
1) informazioni generali sull'impianto:
a) una descrizione dell'impianto e delle attività svolte dall'impianto da monitorare, contenente un elenco delle fonti di emissioni e dei flussi di fonti da monitorare per ciascuna attività svolta nell'impianto, conformemente ai criteri seguenti:
i) la descrizione deve essere sufficiente a dimostrare che non vi sono lacune nei dati né si verificano doppi conteggi delle emissioni;
ii) deve essere corredata di un semplice diagramma che indichi le fonti di emissione, i flussi di fonti, i punti di campionamento e le apparecchiature di misura, se ciò è richiesto dall'autorità competente o se il diagramma semplifica la descrizione dell'impianto o la localizzazione delle fonti di emissione, dei flussi di fonti, delle apparecchiature di misura e di qualsiasi altra parte dell'impianto pertinente per la metodologia di monitoraggio, in particolare le attività di gestione dei flussi di dati e le attività di controllo;
b) una descrizione della procedura attuata per gestire l'attribuzione in materia di responsabilità di monitoraggio e comunicazione in seno all'impianto e per gestire le competenze del personale responsabile;
c) una descrizione della procedura per la valutazione periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio, che riguarda quanto meno:
i) la verifica dell'elenco delle fonti di emissione e dei flussi, al fine di garantirne la completezza e di accertare che tutte le modifiche significative riguardanti la natura e il funzionamento dell'impianto siano riprese nel piano di monitoraggio;
ii) la valutazione del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i dati di attività e altri parametri, se del caso, per i livelli applicati per ciascun flusso e ciascuna fonte di emissioni;
iii) la valutazione delle eventuali misure applicate per migliorare la metodologia di monitoraggio;
d) una descrizione delle procedure scritte relative alle attività di gestione dei flussi ai sensi dell'articolo 58, compreso - se del caso - un diagramma esplicativo;
e) una descrizione delle procedure scritte relative alle attività di controllo a norma dell'articolo 59;
f) se del caso, informazioni sui collegamenti con le attività svolte nel quadro del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], dei sistemi disciplinati dalla norma armonizzata ISO 14001:2015 e di altri sistemi di gestione ambientale, ivi comprese informazioni riguardanti le procedure e i controlli attinenti al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra;
g) il numero della versione del piano di monitoraggio e la data a partire dalla quale si applica tale versione;
h) la categoria dell'impianto;
2) una descrizione dettagliata delle metodologie fondate su calcoli, se utilizzate, così articolata:
a) una descrizione dettagliata della metodologia basata su calcoli applicata, compresi un elenco dei dati in ingresso e delle formule di calcolo utilizzati, un elenco dei livelli applicati per i dati di attività e di tutti i fattori di calcolo pertinenti per ciascuno dei flussi da monitorare;
b) se del caso e qualora il gestore intenda ricorrere ad una semplificazione per i flussi di minore entità e de minimis, una classificazione dei flussi in flussi di fonti di maggiore o minore entità e flussi de minimis;
c) una descrizione dei sistemi di misura impiegati e del loro campo di misurazione, l'incertezza specificata e l'ubicazione esatta degli strumenti di misura da utilizzare per ciascuno dei flussi da monitorare;
d) se del caso, i valori per difetto usati per i fattori di calcolo con l'indicazione della fonte del fattore o della fonte da cui il fattore per difetto sarà periodicamente ricavato, per ciascun flusso;
e) se del caso, un elenco dei metodi di analisi da utilizzare per la determinazione di tutti i fattori di calcolo pertinenti per ciascuno dei flussi di fonti e una descrizione delle procedure scritte per tali analisi;
f) se del caso, una descrizione della procedura sottesa al piano di campionamento per i combustibili e i materiali da analizzare e una descrizione della procedura adottata per valutare l'adeguatezza del piano di campionamento;
g) se del caso, un elenco di laboratori impegnati nell'espletamento delle relative procedure analitiche e, se un laboratorio non è accreditato secondo le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, una descrizione della procedura impiegata per dimostrare la conformità a requisiti equivalenti, a norma dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3;
3) qualora si ricorra a una metodologia di monitoraggio alternativa ai sensi dell'articolo 22, una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio applicata per tutti i flussi o le fonti di emissione per i quali non è utilizzata la metodologia articolata sui livelli, e una descrizione della procedura scritta utilizzata per l'analisi dell'incertezza;
4) una descrizione dettagliata delle metodologie fondate su misure, se applicate, che comprende:
a) una descrizione del metodo di misurazione, che comprende le descrizioni di tutte le procedure scritte adottate per la misurazione nonché:
i) tutte le formule di calcolo usate per l'aggregazione dei dati e per la determinazione delle emissioni annue di ciascuna fonte di emissione;
ii) il metodo impiegato per stabilire se è possibile calcolare, per ciascun parametro, ore valide o periodi di riferimento più brevi, e per sostituire i dati mancanti, conformemente all'articolo 45;
b) un elenco di tutti i punti di emissione pertinenti durante il funzionamento normale e nel corso delle fasi di funzionamento limitato e di transizione, compresi i periodi di interruzione o le fasi di messa in servizio, integrato, su richiesta dell'autorità competente, da un diagramma di processo;
c) se il flusso di gas effluenti è determinato mediante calcoli, una descrizione della procedura scritta impiegata per questi calcoli per ciascuna fonte di emissione monitorata mediante una metodologia fondata su misure;
d) un elenco di tutte le apparecchiature utilizzate, in cui siano specificate la frequenza delle misurazioni, il campo di funzionamento e l'incertezza;
e) un elenco di tutte le norme applicate e degli eventuali scostamenti da tali norme;
f) una descrizione della procedura scritta impiegata per i calcoli di convalida, a norma dell'articolo 46, se del caso;
g) una descrizione del metodo per calcolare il CO2 proveniente dai combustibili con fattore di emissione pari a zero e per sottrarlo dalle emissioni di CO2 misurate, nonché una descrizione della procedura scritta a tal fine adottata, se del caso;
h) se del caso e qualora il gestore intenda optare per una semplificazione per le fonti di minore entità, una classificazione delle fonti di emissioni in fonti di maggiore o minore entità;
5) in aggiunta agli elementi di cui al punto 4, una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio da applicare per le emissioni di N2O, se opportuno sotto forma di descrizione delle procedure scritte applicate contenente:
a) il metodo e i parametri utilizzati per determinare la quantità di materiali utilizzati nel processo produttivo e la quantità massima di materiale impiegato a piena capacità;
b) il metodo e i parametri utilizzati per determinare la quantità di prodotto ottenuto come produzione oraria, espresso rispettivamente come acido nitrico (100%), acido adipico (100%), caprolattame, gliossale e acido gliossilico per ora;
c) il metodo e i parametri utilizzati per determinare la concentrazione di N2O negli effluenti gassosi di ciascuna fonte di emissione, il suo campo di funzionamento e l'incertezza associata, e i dati relativi a eventuali metodi alternativi da utilizzare qualora le concentrazioni non rientrino nel campo di funzionamento e le situazioni in cui questo potrebbe verificarsi;
d) il metodo di calcolo utilizzato per determinare le emissioni di N2O da fonti periodiche e non soggette ad abbattimento nella produzione di acido nitrico, acido adipico, caprolattame, gliossale e acido gliossilico;
e) in che modo e in che misura l'impianto funziona con carichi variabili e il modo in cui viene svolta la gestione operativa;
f) il metodo ed eventuali formule di calcolo utilizzate per determinare le emissioni annue di N2O e i corrispondenti valori di CO2(e) per ogni fonte di emissione;
g) informazioni sulle condizioni di processo che si discostano dalle operazioni normali, un'indicazione della frequenza potenziale e della durata di tali condizioni nonché l'indicazione del volume delle emissioni di N2O durante tali condizioni di processo (ad esempio, malfunzionamento del dispositivo di abbattimento);
6) una descrizione dettagliata della metodologia per il monitoraggio dei perfluorocarburi derivanti dalla produzione di alluminio primario, se del caso sotto forma di una descrizione delle procedure scritte applicate, comprendente:
a) se applicabile, le date in cui sono state effettuate le misure per determinare i fattori di emissione specifici per SEFCF4 o OVC, e FC2F6 dell'impianto, e il calendario delle future ripetizioni di tale determinazione;
b) se applicabile, il protocollo in cui è descritta la procedura impiegata per determinare i fattori di emissione specifici all'impianto per il CF4 e il C2F6, da cui risulti che le misure sono state e saranno effettuate per una periodo sufficiente a consentire la convergenza dei valori misurati, e comunque almeno per 72 ore;
c) se applicabile, il metodo impiegato per determinare l'efficienza di raccolta delle emissioni fuggitive negli impianti per la produzione di alluminio primario;
d) la descrizione del tipo di cella e del tipo di anodo utilizzati;
7) una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio nel caso di trasferimento di CO2 intrinseco in quanto componente di un flusso ai sensi dell'articolo 48, trasferimento di CO2 ai sensi dell'articolo 49 o al trasferimento di N2O in conformità all'articolo 50, se del caso sotto forma di una descrizione delle procedure scritte applicate, che specifichi:
a) se applicabile, l'ubicazione delle apparecchiature di misurazione della temperatura e della pressione in un infrastruttura di trasporto di CO2;
b) se applicabile, le procedure per prevenire, individuare e quantificare le fuoriuscite dalle infrastrutture di trasporto di CO2;
c) nel caso delle infrastrutture di trasporto di CO2, le procedure per garantire effettivamente che il CO2 sia trasferito soltanto verso impianti in possesso di un'autorizzazione valida a emettere gas a effetto serra o nei quali il CO2 emesso sia effettivamente monitorato e contabilizzato conformemente all'articolo 49;
d) un'identificazione degli impianti destinatario e cedente in base al codice identificativo dell'impianto quale definito dal regolamento (UE) 2019/1122 [2];
e) se applicabile, una descrizione dei sistemi di misurazione in continuo utilizzati nei punti di trasferimento di CO2 o N2O tra impianti che trasferiscono CO2 o N2O o del metodo di determinazione conformemente agli articoli 48, 49 e 50;
f) se applicabile, una descrizione del metodo di stima prudenziale impiegato per determinare la frazione con fattore di emissione pari a zero e la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del CO2 intrinseco o trasferito, in conformità degli articoli 48, 49 o 49 bis; (1)
g) se applicabile, le metodologie di quantificazione delle emissioni o del CO2 rilasciati nella colonna d'acqua, causati possibilmente da fuoriuscite, come pure le metodologie di quantificazione applicate ed eventualmente adattate per misurare le emissioni o il rilascio di CO2 effettivi nella colonna d'acqua a causa di fuoriuscite, come specificato nell'allegato IV, sezione 23.
8) una descrizione dettagliata della metodologia per il monitoraggio se il CO2 è chimicamente legato in conformità dell'articolo 49 bis, se del caso sotto forma di descrizione delle procedure scritte applicate, comprendente:
a) le procedure per determinare se i prodotti in cui il CO2 è chimicamente legato in modo permanente in conformità dell'articolo 49 bis, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti di cui al regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE e i tipi di utilizzo di tali prodotti;
b) una descrizione della metodologia di calcolo per determinare le quantità di CO2 chimicamente legato in modo permanente in conformità dell'articolo 49 bis, paragrafo 2; (2)
9) se applicabile, una descrizione della procedura utilizzata per determinare i quantitativi di biogas sulla base dei dati relativi all'acquisto conformemente all'articolo 39, paragrafo 4.
9) se applicabile, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i flussi di fonti con fattore di emissione pari a zero sono conformi all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39 bis, paragrafo 3, o all'articolo 39 bis, paragrafo 4;
9 bis) se applicabile, una descrizione della procedura utilizzata per determinare i quantitativi di biogas con fattore di emissione pari a zero sulla base dei dati relativi all'acquisto conformemente all'articolo 39, paragrafo 4, o i quantitativi di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero conformemente all'articolo 39 bis, paragrafo 5.
10) se applicabile, entro il 31 dicembre 2026 una descrizione della procedura utilizzata per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 75 tervicies, paragrafo 2. (3)
2. CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO PER IL TRASPORTO AEREO
1. Il piano di monitoraggio contiene, per tutti gli operatori aerei, le seguenti informazioni:
a) l'identificazione dell'operatore aereo, il nominativo di chiamata o un altro codice designatore unico utilizzato a fini di controllo del traffico aereo, coordinate dell'operatore aereo e di un responsabile presso l'operatore aereo, indirizzo di contatto, Stato membro di responsabile e autorità competente responsabile;
b) un elenco iniziale dei tipi di aeromobili della flotta in esercizio al momento della presentazione del piano di monitoraggio e il numero di aeromobili di ciascun tipo, nonché un elenco indicativo degli altri tipi di aeromobile che l'operatore aereo prevede di utilizzare, compresa, se disponibile, una stima del numero di aeromobili per tipo, nonché i flussi di fonti (tipi di carburante) associati a ciascun tipo di aeromobile;
c) la descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità predisposti per aggiornare così da mantenere esaustivo l'elenco delle fonti di emissione nell'anno di monitoraggio, al fine di garantire la completezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 degli aeromobili di proprietà e noleggiati; (1)
d) una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell'elenco dei voli operati sotto il codice designatore unico, per coppia di aerodromi, e delle procedure usate per determinare se i voli sono disciplinati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE, al fine di garantire la completezza dei dati relativi ai voli e di evitare i doppi conteggi;
e) una descrizione della procedura applicata per gestire e assegnare le responsabilità in materia di monitoraggio e comunicazione e per gestire le competenze del personale responsabile;
f) una descrizione della procedura per la valutazione periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio, comprese le eventuali misure di miglioramento della metodologia di monitoraggio e delle relative procedure applicate;
g) una descrizione delle procedure scritte relative alle attività di gestione del flusso di dati ai sensi dell'articolo 58, compreso - se del caso - un diagramma esplicativo;
h) una descrizione delle procedure scritte per le attività di controllo ai sensi dell'articolo 59;
i) se del caso, informazioni sui collegamenti con le attività svolte nel quadro di EMAS, di sistemi disciplinati dalla norma armonizzata ISO 14001:2015 e di altri sistemi di gestione ambientale, comprese informazioni riguardanti le procedure e i controlli attinenti al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra;μ
j) il numero della versione del piano di monitoraggio e la data a partire dalla quale si applica tale versione;
k) la conferma del fatto che l'operatore aereo intende avvalersi di uno degli strumenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento, e la conferma del fatto che l'operatore aereo intende avvalersi della semplificazione a norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
l) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per valutare se il biocarburante, l'RFNBO, l'RCF o il combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero sono conformi all'articolo 54 quater;
m) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare le quantità di carburanti alternativi per l'aviazione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, e per garantire che i combustibili puri comunicati soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 53 bis;
n) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se il carburante ammissibile per l'aviazione è conforme all'articolo 54 bis, paragrafo 2;
o) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare le quantità di carburanti ammissibili per l'aviazione a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 3, e per garantire che i carburanti comunicati soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 54 bis, paragrafi 4 e 5;
p) la conferma del fatto che l'operatore aereo effettua voli a norma dell'articolo 56 bis, paragrafo 1; (4)
q) la conferma del fatto che l'operatore aereo intende usare solo NEATS per determinare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, o del fatto che intende avvalersi, per tutti o parte dei dati monitorati, di strumenti informatici propri o di terzi di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7; (4)
2. Ai fini del monitoraggio delle emissioni, per gli operatori aerei che non sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o che non intendono utilizzare uno degli strumenti menzionati all'articolo 55, paragrafo 2, il piano di monitoraggio contiene le seguenti informazioni:
a) una descrizione della procedura scritta da adottare per definire la metodologia di monitoraggio per gli altri tipi di aeromobile che l'operatore aereo prevede di utilizzare;
b) una descrizione delle procedure scritte adottate per il monitoraggio del consumo di carburante in ogni aeromobile, tra cui:
i) la metodologia prescelta (metodo A o metodo B) per il calcolo del consumo di carburante e, se non viene applicato lo stesso metodo per tutti i tipi di aeromobile, una giustificazione della scelta di tale metodologia nonché un elenco indicante il metodo utilizzato e le relative condizioni;
ii) le procedure per la misura dei rifornimenti di carburante e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione degli strumenti di misura utilizzati e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso;
iii) il metodo per la determinazione della densità, se del caso;
iv) la giustificazione della scelta della metodologia di monitoraggio al fine di garantire i livelli di incertezza più bassi, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1;
c) per aerodromi specifici, un elenco degli scostamenti dal metodo di monitoraggio generale descritto alla lettera b) qualora, a causa di circostanze particolari, l'operatore aereo non sia in grado di fornire tutti dati necessari per la metodologia di monitoraggio prevista;
d) i fattori di emissione applicati per ciascun tipo di carburante o, nel caso di carburanti alternativi, le metodologie impiegate per determinare i fattori di emissione, compresi la metodologia del campionamento, i metodi di analisi, la descrizione dei laboratori utilizzati e del loro accreditamento e/o delle loro procedure di garanzia della qualità;
e) una descrizione delle procedure e dei sistemi per identificare, valutare e gestire le lacune nei dati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2.
[f) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i biocombustibili sono conformi all'articolo 38, paragrafo 5;] (lettera soppressa) (5)
[g) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare le quantità di biocarburante sulla base dei dati relativi all'acquisto conformemente all'articolo 54, paragrafo 3.] (lettera soppressa) (5)
3. Ai fini del monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, per gli operatori aerei che per determinarli non usano solo NEATS, il piano di monitoraggio contiene le seguenti informazioni, a seconda dei casi:
a) una descrizione del modulo di consumo di carburante e del modulo di stima delle emissioni, del modello di calcolo del CO2(e) e degli strumenti informatici associati che l'operatore aereo intende utilizzare;
b) una descrizione e un diagramma di flusso che illustrino il processo di monitoraggio dei dati relativi al modello di calcolo del CO2(e) di cui all'allegato III bis, sezione 4;
c) una descrizione della procedura scritta volta a garantire che nei modelli di calcolo del CO2(e) in conformità dell'allegato III bis siano inseriti i dati opportuni, e che per ogni volo siano presi in considerazione gli effetti sul clima di tutti gli agenti diversi dal CO2;
d) una descrizione della procedura scritta volta a individuare e valutare le lacune nei dati e a colmarle applicando i valori standard di cui all'allegato III bis, sezione 5, e all'allegato III ter. (6)
[3. CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLE TONNELLATE-CHILOMETRO
Il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro contiene le seguenti informazioni:
a) gli elementi riportati nella sezione 2, punto 1, del presente allegato;
b) una descrizione delle procedure scritte utilizzate per determinare i dati relativi alle tonnellate-chilometro per volo, ivi compresi:
i) le procedure, le responsabilità, le fonti di dati e le formule di calcolo per determinare e registrare la distanza per coppia di aerodromi;
ii) il livello applicato per determinare la massa di passeggeri, compreso il bagaglio imbarcato; per il livello 2, occorre fornire una descrizione della procedura applicata per ricavare la massa dei passeggeri e del bagaglio;
iii) una descrizione delle procedure utilizzate per determinare la massa delle merci e della posta, se del caso;
iv) una descrizione degli apparecchi di misura impiegati per misurare la massa dei passeggeri, delle merci e della posta, ove applicabile.] (sezione soppressa) (7)
4. CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO PER I SOGGETTI REGOLAMENTATI
Il piano di monitoraggio per i soggetti regolamentati contiene almeno le informazioni seguenti:
1) informazioni generali sul soggetto regolamentato:
a) l'identificazione del soggetto regolamentato, le coordinate di contatto, compreso l'indirizzo, e se del caso il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero di accisa ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2012 o il numero nazionale di registrazione e identificazione dell'accisa rilasciato dall'autorità competente a norma della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/96/CE, utilizzati per la comunicazione a fini fiscali ai sensi della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262;
b) una descrizione del soggetto regolamentato, contenente un elenco dei flussi di combustibili da monitorare, dei mezzi tramite i quali i flussi di combustibili sono immessi in consumo, dell'uso o degli usi finali dei flussi di combustibili immessi in consumo, compreso il codice CRF, al livello di aggregazione disponibile, e nel rispetto dei criteri seguenti:
i) la descrizione deve essere sufficiente a dimostrare che non vi sono lacune nei dati né si verificano doppi conteggi delle emissioni;
ii) deve essere corredata di un semplice diagramma delle informazioni di cui alla lettera b), primo comma, che descriva il soggetto regolamentato, i flussi di combustibili, i mezzi tramite i quali i combustibili definiti all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono immessi in consumo, gli strumenti di misura e qualsiasi altra parte del soggetto regolamentato pertinente per la metodologia di monitoraggio, comprese le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo;
iii) se i soggetti regolamentati e i flussi di combustibili contemplati corrispondono ai soggetti con obblighi di comunicazione e ai combustibili sottoposti alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/96/CE o 2009/30/CE del Consiglio, deve essere corredata di un semplice diagramma dei metodi di misurazione utilizzati ai fini dei suddetti atti;
iv) se del caso, una descrizione di qualsiasi scostamento rispetto all'inizio e alla fine dell'anno di monitoraggio ai sensi dell'articolo 75 undecies, paragrafo 2;
c) una descrizione della procedura attuata per gestire l'attribuzione in materia di responsabilità di monitoraggio e comunicazione in seno al soggetto regolamentato e per gestire le competenze del personale responsabile;
d) una descrizione della procedura per la valutazione periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio, che riguarda quanto meno:
i) la verifica dell'elenco dei flussi di combustibili, al fine di garantirne la completezza e di accertare che tutte le modifiche significative riguardanti la natura e il funzionamento del soggetto regolamentato siano riprese nel piano di monitoraggio;
ii) la valutazione del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i quantitativi di combustibile immessi e altri parametri, se del caso, per i livelli applicati per ciascun flusso di combustibile;
iii) la valutazione delle eventuali misure applicate per migliorare la metodologia di monitoraggio, in particolare il metodo per determinare il fattore settoriale;
e) una descrizione delle procedure scritte relative alle attività riguardanti il flusso di dati ai sensi dell'articolo 58, compreso se del caso un diagramma esplicativo;
f) una descrizione delle procedure scritte relative alle attività di controllo a norma dell'articolo 59;
g) se del caso, informazioni sui collegamenti pertinenti tra l'attività del soggetto regolamentato di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE e la comunicazione a fini fiscali conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262;
h) il numero della versione del piano di monitoraggio e la data a partire dalla quale si applica tale versione;
i) la categoria del soggetto regolamentato;
2) una descrizione dettagliata delle metodologie fondate su calcoli, così articolata:
a) per ciascuno dei flussi di combustibile da monitorare, una descrizione dettagliata della metodologia basata su calcoli applicata, compresi un elenco dei dati in ingresso e delle formule di calcolo utilizzati, i metodi per determinare il fattore settoriale, un elenco dei livelli applicati per i quantitativi di combustibile immessi, tutti i fattori di calcolo pertinenti, il fattore settoriale e, al livello di aggregazione noto, i codici CRF dell'uso o degli usi finali del flusso di combustibile immesso in consumo;
b) qualora il soggetto regolamentato intenda ricorrere a una semplificazione per i flussi di combustibili de minimis, una classificazione dei flussi di combustibili in flussi di combustibili di maggiore entità e flussi de minimis;
c) una descrizione dei sistemi di misura impiegati e del loro campo di misurazione, l'incertezza e l'ubicazione degli strumenti di misura da utilizzare per ciascuno dei flussi di combustibili da monitorare;
d) se del caso, i valori standard usati per i fattori di calcolo con l'indicazione della fonte del fattore, o della fonte pertinente, da cui il fattore standard sarà periodicamente ricavato, per ciascuno dei flussi di combustibili;
e) se del caso, un elenco dei metodi di analisi da utilizzare per la determinazione di tutti i fattori di calcolo pertinenti per ciascuno dei flussi di combustibili e una descrizione delle procedure scritte per tali analisi;
f) se del caso, una descrizione della procedura che illustri il piano di campionamento per i combustibili da analizzare e una descrizione della procedura adottata per rivedere l'adeguatezza del piano di campionamento;
g) se del caso, un elenco di laboratori impegnati nell'espletamento delle relative procedure analitiche e, se un laboratorio non è accreditato secondo le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, una descrizione della procedura impiegata per dimostrare la conformità ai requisiti equivalenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3;
3) Se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i flussi di combustibili con fattore di emissione pari a zero sono conformi all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39 bis, paragrafo 3 o 4, e, se pertinente, all'articolo 75 quaterdecies, paragrafo 2;
4) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare i quantitativi di biogas sulla base dei dati relativi all'acquisto conformemente all'articolo 39, paragrafo 4.
5) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 75 tervicies, paragrafo 3, e ricevere le informazioni di cui all'articolo 75 tervicies, paragrafo 2. (8)
____________
[1] GU L 342 del 22.12.2009.
[2] Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019).
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, la sostituzione della lettera annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, la sostituzione del punto annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2122, l'introduzione del punto annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2023/2122, si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, l'introduzione della lettera annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, l'introduzione del punto annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Sezione soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2122, l'introduzione della sezione annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2023/2122, si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2493.
ALLEGATO II bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Definizione dei livelli per le metodologie basate su calcoli applicate ai soggetti regolamentati
1. DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I QUANTITATIVI DI COMBUSTIBILE IMMESSI
In conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, le soglie di incertezza di cui alla tabella 1 corrispondono ai livelli applicabili per i requisiti relativi ai quantitativi di combustibile immessi. Le soglie di incertezza si riferiscono alle incertezze massime ammesse per la determinazione dei flussi di combustibili nell'arco di un periodo di comunicazione.
Tabella 1
Livelli applicabili per i quantitativi di combustibile immessi (incertezza massima ammissibile per ogni livello)
Tipo di flusso di combustibile | Parametro cui si applica l'incertezza | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 |
.
Combustione di combustibili
Combustibili commerciali standard | Quantitativo di combustibile [t] o [Nm3] o [TJ] | ±7,5 % | ±5 % | ±2,5 % | ±1,5 % |
Altri combustibili gassosi e liquidi | Quantitativo di combustibile [t] o [Nm3] o [TJ] | ±7,5 % | ±5 % | ±2,5 % | ±1,5 % |
Combustibili solidi | Quantitativo di combustibile [t] o [TJ] | ±7,5 % | ±5 % | ±2,5 % | ±1,5 % |
.
2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I FATTORI DI CALCOLO E IL FATTORE SETTORIALE
I soggetti regolamentati monitorano le emissioni di CO2 derivanti da tutti i tipi di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE o inclusi nel sistema dell'Unione ai sensi dell'articolo 30 undecies della medesima direttiva, utilizzando le definizioni dei livelli specificate nella presente sezione.
2.1. Livelli applicabili per i fattori di emissione
Se per un combustibile misto è determinata una frazione di biomassa, i livelli definiti si applicano al fattore di emissione preliminare. Per i combustibili fossili i livelli si riferiscono al fattore di emissione.
Livello 1: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:
a) i fattori standard di cui all'allegato VI, sezione 1;
b) altri valori costanti in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l'allegato VI, sezione 1, non contenga un valore applicabile.
Livello 2a: Il soggetto regolamentato applica fattori di emissione specifici per paese per il rispettivo combustibile conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c).
Livello 2b: Il soggetto regolamentato ricava i fattori di emissione per il combustibile sulla base del potere calorifico netto per tipi specifici di carbone, unitamente a una correlazione empirica determinata almeno una volta all'anno a norma degli articoli da 32 a 35 e dell'articolo 75 quaterdecies.
Il soggetto regolamentato si accerta che la correlazione soddisfi i criteri di buona prassi tecnica e che venga applicata solo ai valori della variabile surrogata che rientrano nell'intervallo per il quale è stata stabilita.
Livello 3: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:
a) determinazione del fattore di emissione conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 32 a 35;
b) la correlazione empirica determinata per il livello 2b, se il soggetto regolamentato dimostra, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che l'incertezza della correlazione empirica non è superiore a 1/3 del valore di incertezza cui il soggetto regolamentato deve attenersi per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi di immessi del combustibile in questione.
Se per un combustibile misto è determinata una frazione di RFNBO, di RCF o una frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, i livelli definiti si applicano al fattore di emissione preliminare.
2.2. Livelli applicabili per il fattore di conversione tra unità
Livello 1: Il soggetto regolamentato applica una delle opzioni seguenti:
a) i fattori standard di cui all'allegato VI, sezione 1;
b) altri valori costanti in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l'allegato VI, sezione 1, non contenga un valore applicabile.
Livello 2a: Il soggetto regolamentato applica fattori specifici per paese per il rispettivo combustibile conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c).
Livello 2b: Per i combustibili scambiati a fini commerciali, si utilizza il fattore di conversione tra unità ricavato dai dati sugli acquisti per i rispettivi combustibili, a condizione che tale valore sia ricavato secondo norme nazionali o internazionali accettate.
Livello 3: Il soggetto regolamentato determina il fattore di conversione tra unità conformemente agli articoli da 32 a 35.
2.3. Livelli per la frazione di biomassa
Livello 1: Il soggetto regolamentato applica un valore tra quelli pubblicati dall'autorità competente o dalla Commissione o i valori determinati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1.
Livello 2: Il soggetto regolamentato applica un metodo di stima approvato conformemente all'articolo 75 quaterdecies, paragrafo 3, secondo comma.
Livello 3 a: Il soggetto regolamentato applica analisi conformemente all'articolo 75 quaterdecies, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli da 32 a 35.
Se un soggetto regolamentato ritiene che una frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, non vengono assegnati livelli per la frazione di biomassa.
Livello 3b: Nel caso di combustibili derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il soggetto regolamentato può basare questa stima sul bilancio di massa del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo, come il sistema di equilibrio di massa di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
2.3 bis Livelli applicabili per la frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio
Livello 1: Il gestore determina la frazione di RFNBO, di RCF o la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio sulla base del sistema di equilibrio di massa di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
Se il gestore ritiene che la frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, non vengono assegnati livelli per la frazione di RFNBO, di RCF o per la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio.
2.4. Livelli applicabili al fattore settoriale
Livello 1: il soggetto regolamentato applica un valore standard conformemente all'articolo 75 terdecies, paragrafi 3 o 4.
Livello 2: il soggetto regolamentato applica metodi conformemente all'articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da e) a g).
Livello 3: il soggetto regolamentato applica metodi conformemente all'articolo 75 terdecies, paragrafo 2, lettere da a) a d).
ALLEGATO III
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Metodologie di monitoraggio per le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo (articolo 53)
1. METODOLOGIE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
Metodo A
Il gestore applica la formula seguente:
Consumo effettivo di carburante per ogni volo [t] = quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo [t] – quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo [t] + rifornimento di carburante per il volo successivo [t].
Se non viene effettuato il rifornimento per il volo in questione o per il volo successivo, il quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile viene determinato al momento del posizionamento dei blocchi alle ruote all'uscita dell'aeromobile dalla piazzola di sosta (block-off) per il volo in questione o il volo successivo. Nel caso eccezionale in cui l'aeromobile svolga attività diverse dal volo, ad esempio nel caso di importanti interventi di manutenzione che comportano lo svuotamento dei serbatoi, dopo il volo per il quale si procede al monitoraggio del consumo di carburante, l'operatore aereo può sostituire il «Quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + Rifornimento di carburante per il volo successivo» con il «Quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi all'inizio dell'attività successiva dell'aeromobile», secondo le indicazioni contenute nei registri tecnici.
Metodo B
Il gestore applica la formula seguente:
Carburante effettivamente consumato per ogni volo [t] = quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi dell'aeromobile al momento del posizionamento dei blocchi alle ruote all'entrata dell'aeromobile in piazzola di sosta (block-on) al termine del volo precedente [t] + rifornimento di carburante per il volo [t] quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi al block-on al termine del volo [t].
Il momento di block-on può essere considerato il momento in cui il motore viene spento. Se un aeromobile non ha effettuato un volo prima del volo per il quale viene controllato il consumo di carburante, invece di utilizzare il «Quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi dell'aeromobile al momento del posizionamento dei blocchi alle ruote all'entrata dell'aeromobile in piazzola di sosta (block-on) al termine del volo precedente» si può utilizzare il «Quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi dell'aeromobile al termine della precedente attività dell'aeromobile», secondo le indicazioni contenute nei registri tecnici.
2. FATTORI DI EMISSIONE PER I CARBURANTI STANDARD
Tabella 1
Fattori di emissione di CO2 dei carburanti fossili per l'aviazione (fattori di emissione preliminari)
Carburante | Fattore di emissione (t CO2/t carburante) |
Benzina avio (AvGas) | 3,10 |
Benzina per aeromobili (JET B) | 3,10 |
Kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A) | 3,16 |
.
3. CALCOLO DELLA DISTANZA ORTODROMICA
Distanza [km] = distanza ortodromica [km] + 95 km
La «distanza ortodromica» è la distanza più breve tra due punti sulla superficie della Terra, approssimata usando il sistema di cui all'articolo 3.7.1.1, allegato 15, della convenzione di Chicago (WGS 84).
La latitudine e la longitudine degli aerodromi sono ricavate dai dati sull'ubicazione dell'aerodromo pubblicati nelle Aeronautical Information Publications («AIP») a norma dell'allegato 15 della convenzione di Chicago oppure da una fonte che utilizzi i dati AIP.
E' consentito l'uso di distanze calcolate con un software o da terzi a condizione che la metodologia di calcolo si basi sulla formula riportata nella presente sezione, sui dati AIP e sulle prescrizioni della WGS 84.
ALLEGATO III bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Metodologie di monitoraggio per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (articolo 56 bis)
1. DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2
1) " informazioni di volo": almeno il nominativo di chiamata di cui all'articolo 51, il giorno e l'ora di partenza e arrivo del volo, espressi in tempo universale coordinato, e i codici ICAO e/o gli identificativi di localizzazione IATA degli aeroporti di partenza e di destinazione del volo che consentono di identificare ogni volo in modo univoco;
2. "informazioni sulla fase di volo": dati (per esempio posizione 4D dell'aeromobile, afflusso di carburante) suddivisi in base alle fasi di volo effettuate (decollo, salita, crociera ecc.);
3) "inviluppo di volo operativo": i limiti di altitudine, la velocità dell'aeromobile e il fattore di carico per ciascuna fase di volo;
4) "velocità vera": la velocità dell'aeromobile rispetto alla massa d'aria attraverso la quale sta volando, espressa in metri al secondo (m/s);
5) "posizione 4D dell'aeromobile": posizione quadridimensionale dell'aeromobile definita in base alla latitudine, espressa in gradi decimali, alla longitudine, espressa in gradi decimali, e all'altitudine, espressa in altitudine-pressione, in un determinato momento compreso tra l'inizio e la fine del volo;
6) "marcatura temporale": un'istantanea di dati (per esempio posizione 4D dell'aeromobile, afflusso di carburante) che corrisponde a un determinato momento, espresso in secondi, durante il volo e che deve essere considerata insieme all'intervallo di tempo;
7) "intervallo di tempo": il tempo, espresso in secondi, che intercorre tra due marcature temporali durante il volo, non superiore a 60 secondi;
8) "ultimo piano di volo": il piano di volo più recente a disposizione e riconosciuto dal pertinente servizio di navigazione aerea per un determinato volo, prima che abbia luogo. L'ultimo piano di volo può essere il modello di volo tattico regolato (Regulated Tactical Flight Model, RTFM) di Eurocontrol o, in alternativa, il modello di volo tattico pianificato (Filed Tactical Flight Model, FTFM) o un modello equivalente per accuratezza dei dati;
9) "traiettoria di volo percorsa": la traiettoria seguita dall'aeromobile dal punto di origine (partenza) alla destinazione (arrivo), costituita da tutte le marcature temporali registrate durante il volo. La traiettoria di volo percorsa può essere ricavata dal registratore dei dati di volo o da terzi. Ove possibile, la sua accuratezza dovrebbe essere equivalente a quella del modello di volo tattico aggiornato di Eurocontrol (Current Tactical Flight Model, CTFM);
10) "registratore dei dati di volo": dispositivo elettronico specializzato installato a bordo dell'aeromobile al fine di registrare diversi parametri ed eventi durante le operazioni di volo. I parametri possono includere i comandi per il controllo di volo, le informazioni sulle prestazioni dell'aeromobile, i dati sul motore e le informazioni di navigazione;
11) "variabili radiative tridimensionali": una serie di variabili quali la densità del flusso radiativo o la velocità di riscaldamento radiativo, che descrivono il modo in cui l'irraggiamento varia nello spazio, compresa la superficie terrestre e l'atmosfera, e nel tempo;
12) "pressione": la forza, espressa in Pascal (Pa), esercitata dal peso dell'aria nell'atmosfera sopra un determinato punto in cui si trova l'aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
13) "temperatura dell'aria ambiente": la temperatura dell'aria, espressa in Kelvin (K), che circonda l'aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
14) "umidità specifica": la quantità di vapore acqueo per chilogrammo di massa totale dell'aria (kg/kg) che circonda l'aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
15) "atmosfera standard internazionale (ISA)": uno standard rispetto al quale confrontare l'atmosfera reale in un determinato momento, sulla base dei valori specifici di pressione, densità e temperatura al livello medio del mare, ognuno dei quali diminuisce all'aumentare dell'altitudine;
16) "dati meteorologici di base": la categoria di informazioni che comprende, per ciascun volo, almeno la pressione, la temperatura dell'aria ambiente e l'umidità specifica, usata nei moduli di consumo del carburante e di stima delle emissioni. In questo caso i valori possono essere stimati, come minimo, tramite correzioni standardizzate e dipendenti dall'altitudine e/o essere basati su osservazioni di terzi dopo che il volo ha avuto luogo;
17) "umidità relativa rispetto al ghiaccio": la concentrazione di vapore acqueo presente nell'aria, espressa in percentuale, rispetto alla concentrazione al punto di saturazione del ghiaccio;
18) "vento verso est e verso nord": la velocità orizzontale dell'aria che si sposta verso est o verso nord, espressa in metri al secondo, in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
19) "velocità verticale": la velocità di movimento dell'aria in direzione ascendente o discendente (espressa in Pa/s), in cui i valori negativi indicano un movimento ascendente. E' necessaria per calcolare, ad esempio, l'avvezione e il wind-shear;
20) "contenuto specifico di ghiaccio delle nubi": la massa delle particelle di ghiaccio presenti nelle nubi per chilogrammo della massa totale di aria umida (kg/kg) che circonda l'aeromobile in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
21) "geopotenziale": la forza del campo gravitazionale cui è sottoposto l'aeromobile a diverse altitudini in un determinato momento durante il volo, espressa in metri quadrati al secondo quadrato (m2/s2), tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
22) "radiazione a onde lunghe in uscita": la quantità totale di radiazioni emessa nello spazio dal sistema Terra-atmosfera, espressa in W/m2, in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
23) "radiazione solare riflessa": la porzione di luce solare riflessa nello spazio dalla superficie terrestre, dalle nubi, dagli aerosol e da altre particelle atmosferiche, espressa in W/m2, in un determinato momento durante il volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
24) "radiazione solare diretta": la porzione di luce solare che raggiunge la superficie terrestre direttamente dal Sole senza essere dispersa o riflessa dall'atmosfera o dalle nubi, espressa in W/m2, in un determinato momento del volo, tenuto conto delle variabili radiative tridimensionali;
25) "modello numerico di previsione meteorologica (Numerical Weather Prediction, NWP) di riferimento comune": sistema computazionale usato in meteorologia che comprende algoritmi e formule matematiche applicati nei software, progettato per simulare e prevedere le condizioni atmosferiche in un determinato intervallo spaziale e temporale (griglia spaziale). Nel caso dei dati meteorologici arricchiti, la Commissione fornisce un modello NWP di riferimento comune tramite NEATS;
26) "dati meteorologici arricchiti": la categoria di informazioni che comprende, per ciascun volo, la pressione, la temperatura dell'aria ambiente, l'umidità specifica, l'umidità relativa rispetto al ghiaccio, il vento verso est e verso nord, la velocità verticale, il contenuto specifico di ghiaccio delle nubi, il geopotenziale, la radiazione a onde lunghe in uscita, la radiazione solare riflessa e diretta, ricavata da un modello NWP di riferimento comune fornito dalla Commissione tramite NEATS;
27) "identificativo del motore": l'identificativo unico del motore dell'aeromobile contenuto nella banca dati ICAO sulle emissioni dei motori, o in una banca dati equivalente, che consente di identificare inequivocabilmente i motori dell'aeromobile attraverso elenchi standard riconosciuti a livello internazionale;
28) "massa dell'aeromobile": la massa, espressa in chilogrammi, dell'aeromobile lungo la traiettoria, calcolata sottraendo dalla massa al decollo il carburante consumato durante il volo in un dato momento. Se la massa dell'aeromobile non è disponibile può essere stimata sulla base della massa al decollo o del fattore di carico, e sulla base dell'afflusso di carburante noto o dell'afflusso di carburante calcolato mediante simulazione delle prestazioni dell'aeromobile usando il modulo di consumo del carburante;
29) "massa al decollo": la massa dell'aeromobile all'inizio della corsa di decollo, compreso l'intero carico e tutti i passeggeri trasportati in quel momento, espressa in chilogrammi. E' usata per stimare la massa dell'aeromobile se quest'ultima non è fornita. Se la massa al decollo non è disponibile può essere stimata sulla base del fattore di carico;
30) "massa massima al decollo": la massa massima, espressa in chilogrammi, alla quale il pilota dell'aeromobile è autorizzato a decollare, e specificata dal costruttore dell'aeromobile;
31) "massa del carico utile massimo": massa massima di passeggeri, bagagli e merci, compresi la posta e i bagagli a mano, che l'aeromobile può trasportare. E' possibile ricavare i valori della massa del carico utile massimo applicando il modulo di consumo del carburante;
32) "fattore di carico": il peso dei passeggeri, delle merci e dei bagagli, compresi la posta e i bagagli a mano, espresso come frazione della massa del carico utile massimo. Il fattore di carico è usato per stimare la massa al decollo se quest'ultima non è fornita. Se il fattore di carico non è disponibile, si usa un valore standard prudenziale, conformemente all'allegato III bis, sezione 5;
33) "afflusso di carburante": la massa di carburante, espressa in chilogrammi, che passa attraverso il sistema di alimentazione dell'aeromobile e nei motori dell'aeromobile ogni secondo durante il volo. Può essere modellizzato durante la pianificazione del volo, misurato durante il volo o stimato mediante il modulo di consumo del carburante;
34) "efficienza del motore dell'aeromobile": la percentuale di spinta utile generata da un motore dell'aeromobile rispetto all'energia proveniente dal carburante;
35) "prestazioni dell'aeromobile": la categoria di informazioni che comprende l'afflusso di carburante e l'efficienza del motore dell'aeromobile per tutte le marcature temporali;
36) "rapporto idrogeno/carbonio (H/C) del carburante per volo": il numero di atomi di idrogeno (H) per atomo di carbonio (C) presente in ogni molecola del carburante usato per ciascun volo;
37) "tenore di aromatici del carburante per ciascun volo": la percentuale di idrocarburi aromatici presente nel carburante usato per ciascun volo;
38) "caratteristiche del carburante di volo": la categoria di informazioni che comprende, per ciascun volo, il rapporto idrogeno/carbonio, il tenore di aromatici e il potere calorifico netto del carburante a bordo.
2. SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEGLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 (NEATS)
La Commissione mette il sistema NEATS a disposizione degli operatori aerei, dei verificatori accreditati e delle autorità competenti per agevolare e, per quanto possibile, automatizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.
NEATS è conforme ai principi di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e offre un'interfaccia utente dedicata e sicura per ciascun operatore aereo, verificatore e autorità competente.
Monitoraggio
NEATS razionalizza il processo di monitoraggio perché incorpora direttamente o rende accessibili le traiettorie di volo e i dati meteorologici raccolti da terzi, consentendo di ridurre al minimo il monitoraggio da parte degli operatori aerei, che si limitano a monitorare le caratteristiche dell'aeromobile e quelle del carburante, se necessario, definite nell'allegato III bis, sezione 1, o di rendere il monitoraggio completamente automatico, se si usano valori standard.
NEATS incorpora i metodi di calcolo del CO2(e) di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 4, del presente regolamento e fornisce un modello NWP di riferimento comune, quando sono necessari dati meteorologici arricchiti (metodo C). In questo modo il calcolo del CO2(e) per ciascun volo è parte integrante dei dati monitorati.
Comunicazione
NEATS razionalizza l'esercizio di comunicazione di cui all'articolo 68, paragrafo 5. Lo strumento genera automaticamente la tabella XML di cui all'allegato X, sezione 2 bis, punto 9), alla fine di ciascun anno di comunicazione, riducendo al minimo gli oneri amministrativi associati alla comunicazione.
Verifica
NEATS razionalizza la verifica e i controlli incrociati effettuati rispettivamente dal verificatore e dall'autorità competente. Il sistema consente di verificare il CO2(e) per ciascun volo, proteggendo nel contempo i dati riservati.
Conservazione dei dati
NEATS consente di conservare tutti i dati (sia quelli degli operatori aerei che quelli di terzi), codificando in modo sicuro i dati riservati e impedendone la divulgazione, se l'operatore aereo li carica su NEATS identificandoli come riservati.
Trasparenza
NEATS utilizza modelli all'avanguardia per calcolare il CO2(e) per gli effetti non legati alle emissioni di CO2. Gli operatori aerei possono sviluppare strumenti propri o utilizzare strumenti di terzi, purché rispettino i requisiti stabiliti nel presente allegato.
NEATS alimenta un sito Internet pubblico che riassume i dati non riservati e il CO2(e) per ciascun volo e per ciascun operatore aereo.
3. MODULO DI CONSUMO DEL CARBURANTE E MODULO DI STIMA DELLE EMISSIONI PER GLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2
Modulo di consumo del carburante
Il modulo di consumo del carburante è basato su un metodo cinetico per la modellizzazione delle prestazioni dell'aeromobile, che consente di prevedere con precisione le traiettorie dell'aeromobile e il relativo consumo di carburante per l'intero inviluppo di volo operativo e in tutte le fasi di un volo. Il modello elabora i fondamenti teorici per calcolare i parametri di prestazione dell'aeromobile, comprese le informazioni su resistenza, portanza, peso, spinta, consumo di carburante e sulla velocità in fase di salita, crociera e discesa, ipotizzando il normale funzionamento dell'aeromobile. I coefficienti specifici per l'aeromobile sono altri dati fondamentali per il calcolo della pianificazione della traiettoria di volo di determinati tipi di aeromobili.
Modulo di stima delle emissioni
Il modulo di stima delle emissioni consente di calcolare le emissioni di NOx, HC e CO dei motori degli aeromobili mediante equazioni di correlazione senza modelli proprietari di prestazioni degli aeromobili e dei motori e caratterizzazioni proprietarie delle emissioni dei motori. Il modulo applica gli indici di emissioni dallo scarico ricavati dalla certificazione del tipo di motore dell'ICAO in condizioni di riferimento predefinite a terra e stima gli indici corrispondenti durante le condizioni di volo ipotizzando condizioni di atmosfera standard internazionale, usando fattori di correzione per le differenze rispetto alle condizioni di atmosfera standard internazionale di temperatura, pressione e umidità.
4. MODELLI DI CALCOLO DEL CO2(e) PER GLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2
Criteri generali
Nei modelli di calcolo del CO2(e) l'operatore aereo prende in considerazione gli effetti sul clima di tutti gli agenti diversi dal CO2 per ogni volo, comprese le traiettorie di volo (piano di volo e traiettorie di volo percorse), e le caratteristiche dell'aeromobile e del carburante di volo. Le emissioni di ciascun volo sono considerate emissioni impulsive. I modelli di calcolo del CO2(e) sono applicati usando i dati sulle emissioni dell'aeromobile dipendenti dalla traiettoria di volo per calcolare tutti gli elementi seguenti:
a) modifiche della composizione;
b) evoluzione temporale della forzatura radiativa causata da modifiche della composizione;
c) variazioni della temperatura in prossimità della superficie causate dalle emissioni dell'aeromobile dipendenti dalla traiettoria di volo.
L'applicazione dei modelli non deve richiedere ingenti oneri amministrativi e di calcolo affinché sia fattibile per tutti i portatori di interessi. I modelli devono essere trasparenti e adatti all'uso operativo.
A seconda del modello vi sono due tipi di elenchi di requisiti:
Metodo C
L'approccio basato sulle condizioni meteorologiche considera gli effetti dettagliati sul clima di tutte le emissioni dell'aeromobile diverse dal CO2 in un luogo e un momento specifici, tenendo conto delle informazioni sulle condizioni meteorologiche correnti al fine di calcolare traiettorie quadridimensionali ottimizzate dal punto di vista climatico per la pianificazione dei singoli voli. Per stabilire con dettaglio gli effetti sul clima considerando le condizioni atmosferiche correnti, i modelli devono esplicitamente prendere in considerazione vari aeromobili, vari tipi di propulsione e varie caratteristiche del carburante. E' necessario includere le stime relative agli effetti sul clima dovuti alla formazione e al ciclo di vita della scia di condensazione per i singoli voli, così come i tempi di permanenza delle emissioni di H2O e NOx e il loro impatto sulla composizione atmosferica. Per poter fornire informazioni avanzate da usare nella pianificazione giornaliera dei voli, i modelli devono essere efficienti dal punto di vista computazionale.
Ciascun operatore aereo monitora i dati seguenti per ogni volo:
a) informazioni di volo;
b) traiettoria di volo, equivalente almeno all'ultimo piano di volo;
c) dati meteorologici arricchiti;
d) caratteristiche dell'aeromobile;
e) informazioni sulle prestazioni dell'aeromobile (facoltativo). E' preferibile usare l'afflusso di carburante previsto per allinearsi ai dati disponibili dell'ultimo piano di volo;
f) caratteristiche del carburante di volo.
Metodo D
Nell'approccio semplificato basato sulla localizzazione l'operatore aereo usa uno o più modelli di risposta climatica per stimare l'impatto di tutti gli effetti non legati alle emissioni di CO2 per ciascun volo su base climatologica. Gli strumenti devono essere usati per valutare i benefici climatici delle opzioni generali di rotta, tenendo conto delle differenze generali tra gli aeromobili, i tipi di propulsione e le caratteristiche del carburante tramite le loro parametrizzazioni fisiche. Il CO2(e) calcolato con l'approccio semplificato basato sulla localizzazione deve compensare le eventuali deviazioni significative dei singoli voli nell'arco di un periodo più lungo. I modelli dovrebbero garantire un minore fabbisogno di dati e una minore complessità di calcolo e gestione rispetto ai modelli basati sulle condizioni meteorologiche.
In deroga al metodo C, gli emettitori di entità ridotta, quali definiti all'articolo 55, paragrafo 1, possono monitorare i dati seguenti per ciascun volo:
a) informazioni di volo;
b) traiettoria di volo, equivalente alla traiettoria di volo percorsa;
c) dati meteorologici di base;
d) caratteristiche dell'aeromobile;
e) informazioni sulle prestazioni dell'aeromobile durante il volo (facoltativo);
f) caratteristiche del carburante di volo (facoltativo).
5. USO DI VALORI STANDARD PER GLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2
Fatto salvo ulteriore esame da parte dell'autorità competente e della Commissione, l'uso di valori standard comporta sempre una quantità superiore di CO2(e) per ciascun volo rispetto a quella che si ottiene con il monitoraggio dei dati.
1. Traiettoria di volo:
a) ai fini dell'applicazione del metodo C, occorre fornire l'ultimo piano di volo. Se il modello RTFM o un modello equivalente non è disponibile, si usa come standard il modello FTFM o un modello equivalente. In tal caso, se non sono disponibili dati derivanti da una marcatura temporale, è possibile calcolare la traiettoria mediante interpolazione lineare dei dati misurati derivanti dai due tempi di misurazione più vicini prima e dopo la marcatura temporale in esame, nella stessa fase di volo, a condizione che ne risulti una traiettoria di volo omogenea per la fase di volo in questione, in particolare la fase di crociera;
b) ai fini dell'applicazione del metodo D:
i) deve essere sempre fornita la traiettoria di volo percorsa. Se il CTFM o un modello equivalente non è disponibile, è possibile usare il modello RTFM o il modello FTFM;
ii) se non sono disponibili dati derivanti da una marcatura temporale, è possibile calcolare la traiettoria mediante interpolazione lineare dei dati misurati derivanti dai due tempi di misurazione più vicini prima e dopo la marcatura temporale in esame, nella stessa fase di volo, a condizione che ne risulti una traiettoria di volo omogenea per la fase di volo in questione, in particolare la fase di crociera.
2. Caratteristiche dell'aeromobile:
a) identificativo del motore: se non è fornito alcun identificativo del motore o identificativo equivalente, si utilizzano valori standard prudenziali per ciascun tipo di aeromobile, ai sensi dell'allegato III ter;
b) massa dell'aeromobile: se la massa dell'aeromobile non è fornita, l'operatore aereo può simularla usando la massa al decollo. Se né la massa dell'aeromobile né la massa al decollo sono disponibili, è possibile usare il fattore di carico per stimare la massa al decollo. Se non è fornito un fattore di carico, si utilizza un valore standard pari a 1.
3. Prestazioni dell'aeromobile:
afflusso di carburante: se l'afflusso di carburante non è fornito dal registratore dei dati di volo, l'operatore aereo può ricavarlo con altri mezzi nel rispetto dell'allegato III bis, sezione 1, che definisce l'afflusso di carburante, tenendo conto della spinta che dipende dalla massa dell'aeromobile e dalla velocità vera.
4. Caratteristiche del carburante di volo:
se non sono fornite le caratteristiche relative al carburante di volo, si ipotizzano i limiti superiori del carburante JET A-1 in conformità della specifica standard ASTM per i carburanti per l'aviazione per motori a turbina (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel):
a) tenore di aromatici: 25 % del volume;
b) zolfo: 0,3 % della massa;
c) naftalene: 3,0 % del volume;
ALLEGATO III ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
Identificativi standard prudenziali del motore per tipo di aeromobile
ICAO | Primo identificativo unico |
A148 | 13ZM003 |
A19N | 01P22PW163 |
A20N | 01P22PW163 |
A21N | 01P20CM132 |
A306 | 1PW048 |
A30B | 1GE007 |
A310 | 1PW027 |
A318 | 7CM049 |
A319 | 1IA001 |
A320 | 1IA001 |
A321 | 3IA008 |
A332 | 4PW067 |
A333 | 4PW067 |
A337 | 3RR029 |
A338 | 04P24RR146 |
A339 | 02P23RR141 |
A343 | 2CM015 |
A346 | 8RR045 |
A358 | 01P18RR125 |
A359 | 01P21RR125 |
A35K | 01P21RR125 |
A388 | 9EA001 |
A3ST | 1GE021 |
AN72 | 1ZM001 |
B38M | 01P20CM138 |
B39M | 01P20CM138 |
B463 | 1TL003 |
B701 | 1PW001 |
B703 | 1PW001 |
B721 | 1PW008 |
B731 | 01P20CM138 |
B732 | 1PW008 |
B733 | 1CM007 |
B734 | 1CM007 |
B735 | 1CM007 |
B736 | 3CM031 |
B737 | 2CM015 |
B738 | 2CM015 |
B739 | 3CM034 |
B741 | 8PW088 |
B742 | 1RR011 |
B743 | 1PW029 |
B744 | 1RR010 |
B748 | 13GE157 |
B74S | 8PW088 |
B752 | 1RR011 |
B753 | 3RR034 |
B762 | 1PW026 |
B763 | 5GE085 |
B764 | 5GE085 |
B772 | 3GE060 |
B773 | 2RR024 |
B77L | 01P21GE217 |
B77W | 01P21GE217 |
B778 | 01P21GE217 |
B779 | 01P21GE217 |
B788 | 02P23RR138 |
B789 | 02P23RR138 |
B78X | 02P23RR138 |
BCS1 | 16PW111 |
BCS3 | 16PW111 |
C550 | 1PW037 |
C560 | 1PW037 |
C650 | 1AS002 |
C680 | 7PW077 |
C68A | 7PW077 |
C700 | 01P18HN013 |
C750 | 6AL024 |
CL30 | 11HN003 |
CL35 | 01P14HN011 |
CL60 | 10GE130 |
CRJ2 | 01P05GE189 |
CRJ7 | 01P11GE202 |
CRJ9 | 01P08GE190 |
CRJX | 01P08GE193 |
E135 | 01P10AL033 |
E145 | 6AL006 |
E170 | 01P08GE197 |
E190 | 10GE130 |
E195 | 10GE130 |
E290 | 04P20PW200 |
E295 | 04P20PW201 |
E35L | 6AL006 |
E545 | 11HN003 |
E550 | 01P14HN016 |
E55P | 01P14HN016 |
E75L | 01P08GE197 |
E75S | 01P08GE197 |
F100 | 1RR020 |
F2TH | 01P07PW146 |
F900 | 1AS001 |
FA10 | 1AS002 |
FA50 | 1AS002 |
FA7X | 03P16PW192 |
FA8X | 03P15PW193 |
G280 | 01P11HN012 |
GA5C | 01P22PW142 |
GA6C | 01P22PW141 |
GALX | 7PW077 |
GL5T | 4BR004 |
GL7T | 21GE185 |
GLEX | 4BR004 |
GLF4 | 11RR048 |
GLF5 | 4BR004 |
GLF6 | 4BR004 |
H25B | 1AS001 |
H25C | 7PW077 |
HA4T | 01P07PW146 |
IL62 | 1KK001 |
IL86 | 1KK003 |
LJ35 | 1AS001 |
LJ45 | 1AS002 |
LJ55 | 1AS002 |
MD11 | 5GE085 |
MD90 | 1IA001 |
RJ85 | 1TL004 |
SU95 | 01P11PJ004 |
T154 | 1KK001 |
.
Per le modifiche e le rettifiche al presente allegato si rimanda agli artt. 1 e 2, del Reg. (UE) 2020/2085, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2493.
Per le modifiche del presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/2122 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
ALLEGATO VII
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Frequenza minima delle analisi (articolo 35)
Combustibile/materiale | Frequenza minima delle analisi |
Gas naturale | Almeno ogni settimana |
CO2 trasferito | Almeno ogni settimana |
Effluenti gassosi ai fini dell'articolo 43, paragrafo 4 | Ogni 50 000 tonnellate di CO2 totale, ma almeno una volta al mese |
Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore, gas di giacimenti petroliferi e di gas | Minimo giornaliera - applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata |
Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume) Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno Carbone, carbone da coke, coke, coke di petrolio, torba | Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno |
Altri combustibili | Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa) | Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati | Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite) | Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno |
Argille e scisti | Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno |
Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale) | In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno |
.
ALLEGATO IX
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Informazioni e dati minimi da conservare a norma dell'articolo 67, paragrafo 1
I gestori, gli operatori aerei e i soggetti regolamentati conservano almeno quanto indicato di seguito.
1. ELEMENTI COMUNI PER IMPIANTI, OPERATORI AEREI E SOGGETTI REGOLAMENTATI
1) Il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
2) i documenti che giustificano la scelta della metodologia di monitoraggio e i documenti che giustificano ogni eventuale modifica temporanea o non temporanea delle metodologie di monitoraggio e, se del caso, dei livelli approvati dall'autorità competente;
3) tutti gli aggiornamenti pertinenti dei piani di monitoraggio notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 15 e le risposte dell'autorità competente;
4) tutte le procedure scritte menzionate nel piano di monitoraggio, compresi, se del caso, il piano di campionamento, le procedure per le attività riguardanti il flusso di dati e le procedure per le attività di controllo;
5) un elenco di tutte le versioni del piano di monitoraggio utilizzate e di tutte le procedure correlate;
6) la documentazione riguardante le responsabilità in materia di monitoraggio e comunicazione;
7) la valutazione dei rischi effettuata dal gestore, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato, se pertinente;
8) le comunicazioni relative ai miglioramenti di cui all'articolo 69;
9) la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica;
10) la relazione di verifica;
11) ogni altra informazione identificata come necessaria per la verifica della comunicazione annuale delle emissioni.
2. ELEMENTI SPECIFICI PER IMPIANTI FISSI
1) L'autorizzazione valida a emettere gas a effetto serra, ed eventuali aggiornamenti della stessa.
2) Eventuali valutazioni dell'incertezza, se pertinenti.
3) Per le metodologie fondate su calcoli applicate negli impianti:
a) i dati di attività usati per ogni calcolo delle emissioni per ciascun flusso di fonti di gas a effetto serra, classificati in base al processo e al tipo di combustibile o materiale;
b) un elenco di tutti i valori standard usati come fattori di calcolo, se pertinente;
c) l'insieme completo dei risultati del campionamento e delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo;
d) la documentazione su tutte le procedure inefficaci corrette e sull'intervento correttivo attuato ai sensi dell'articolo 64;
e) eventuali risultati della taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione.
4) Per le metodologie fondate su misure negli impianti, gli elementi aggiuntivi seguenti:
a) la documentazione che giustifica la scelta della metodologia fondata su misure;
b) i dati utilizzati per l'analisi delle incertezze delle emissioni prodotte da ciascuna fonte di emissione, suddivisi per processo;
c) i dati usati per comprovare i calcoli e i risultati dei calcoli;
d) una descrizione tecnica dettagliata del sistema di misura in continuo, compresa la documentazione relativa all'approvazione rilasciata dall'autorità competente;
e) dati grezzi e aggregati provenienti dal sistema di misura in continuo, compresa la documentazione riguardante le modifiche nel tempo, il registro delle prove effettuate, le interruzioni temporanee del funzionamento, gli interventi di taratura e di manutenzione;
f) la documentazione relativa a ogni modifica del sistema di misura in continuo;
g) eventuali risultati della taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;
h) se pertinente, il modello di bilancio di massa o di bilancio energetico usato allo scopo di determinare i dati surrogati conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, e i presupposti che ne sono alla base.
5) Se si applica una metodologia alternativa ai sensi dell'articolo 22, tutti i dati necessari per la determinazione delle emissioni per le fonti di emissione e i flussi di fonti a cui si riferisce la metodologia selezionata, oltre che i dati surrogati per i dati di attività, i fattori di calcolo e altri parametri che sarebbero comunicati qualora si facesse ricorso a un metodo strutturato su livelli.
6) Per la produzione di alluminio primario o di allumina, gli elementi aggiuntivi seguenti: (1)
a) la documentazione dei risultati delle campagne di misura realizzate per determinare i fattori di emissione specifici all'impianto per il CF4 e il C2F6;
b) la documentazione dei risultati della determinazione dell'efficacia di raccolta delle emissioni fuggitive;
c) tutti i dati utili relativi alla produzione di alluminio primario, alla frequenza e alla durata degli effetti anodici o alla sovratensione anodica.
7) Per le attività di cattura di CO2, trasporto e stoccaggio geologico, se del caso, gli elementi aggiuntivi seguenti:
a) la documentazione dei quantitativi di CO2 iniettati nel complesso di stoccaggio da impianti che effettuano lo stoccaggio geologico di CO2;
b) i dati sulla pressione e la temperatura relativi all'infrastruttura di trasporto aggregati in modo significativo; (2)
c) copia dell'autorizzazione allo stoccaggio corredata del relativo piano di monitoraggio a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/31/CE;
d) le relazioni presentate a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/31/CE;
e) le relazioni sui risultati delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/31/CE;
f) la documentazione sui provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/31/CE.
8) Per il CO2 chimicamente legato in modo permanente, se del caso, gli elementi aggiuntivi seguenti:
a) la documentazione del quantitativo di CO2 chimicamente legato in modo permanente;
b) i tipi, i quantitativi e gli usi dei prodotti nei quali il CO2 era chimicamente legato. (3)
3. ELEMENTI SPECIFICI ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO AEREO
1) L'elenco degli aeromobili di proprietà e noleggiati nonché le prove necessarie circa la completezza dell'elenco stesso; per ciascun aeromobile la data in cui è stato aggiunto alla flotta dell'operatore aereo o in cui è stato cancellato dalla stessa;
2) l'elenco dei voli che rientrano in ciascun periodo di comunicazione, compreso, per ogni volo, il codice designatore ICAO dei due aerodromi, nonché le prove necessarie circa la completezza dell'elenco stesso;
3) i dati pertinenti usati per determinare il consumo di combustibile e le emissioni;
4) ai fini del monitoraggio delle emissioni, la documentazione sul metodo adottato in caso di lacune dei dati se applicabile, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati, i dati utilizzati per colmarle ove ne siano state rilevate e, se il numero di voli con lacune nei dati ha superato il 5 % dei voli oggetto di comunicazione, i motivi alla base di tali lacune e la documentazione concernente gli interventi correttivi adottati;
5) ai fini del monitoraggio e della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, tutti i dati monitorati dall'operatore aereo a norma dell'articolo 56 ter, paragrafo 2, se tali dati sono utilizzati per calcolare il CO2(e) per volo conformemente al metodo di cui all'articolo 56 bis; (3)
6) ai fini del monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e se l'operatore aereo non utilizza il sistema NEATS, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati e gli opportuni valori standard di cui all'allegato III bis, sezione 5, e all'allegato III ter utilizzati per colmarle. (3)
4. ELEMENTI SPECIFICI AI SOGGETTI REGOLAMENTATI
1) L'elenco dei flussi di combustibili in ogni periodo di comunicazione nonché le prove necessarie circa la completezza dell'elenco stesso, compresa la classificazione dei flussi di combustibili;
2) i mezzi mediante i quali i combustibili definiti all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE sono immessi in consumo e, se disponibili, i tipi di consumatori intermedi, se ciò non comporta un onere amministrativo sproporzionato;
3) il tipo di uso finale, compreso il codice CRF pertinente dei settori finali in cui il combustibile definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE è consumato, al livello di aggregazione disponibile;
4) i dati pertinenti utilizzati per determinare i quantitativi di combustibile immessi per ciascun flusso di combustibile;
5) un elenco dei valori standard usati e dei fattori di calcolo, se pertinente;
6) il fattore settoriale per ciascun flusso di combustibile, compresa un'identificazione di ciascun settore di consumo finale e tutti i dati sottostanti pertinenti a tale identificazione;
7) i livelli applicabili, comprese le giustificazioni per eventuali scostamenti dai livelli richiesti;
8) l'insieme completo dei risultati del campionamento e delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo;
9) la documentazione su tutte le procedure inefficaci corrette e sull'intervento correttivo attuato ai sensi dell'articolo 64;
10) eventuali risultati della taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;
11) un elenco degli impianti per i quali il combustibile definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE è immesso in consumo, compresi i nomi, l'indirizzo, il numero di autorizzazione e i quantitativi di combustibile immessi forniti a detti impianti per i periodi di comunicazione.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, la sostituzione della frase annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, la sostituzione della lettera annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, l'introduzione del punto annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ALLEGATO X
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2085, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Contenuti minimi delle relazioni annuali (articolo 68, paragrafo 3)
1. COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI ANNUE DEGLI IMPIANTI FISSI
La comunicazione delle emissioni annue di un impianto contiene almeno le seguenti informazioni:
1) i dati di identificazione dell'impianto, precisati nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, e numero univoco dell'autorizzazione rilasciata all'impianto, tranne per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani;
2) il nome e l'indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione;
3) l'anno della comunicazione;
4) il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile, nonché il riferimento e il numero di versione di tutti gli altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione;
5) le modifiche significative al funzionamento di un impianto e le variazioni o gli scostamenti provvisori, verificatisi durante il periodo di comunicazione, nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; ivi compresi i cambiamenti temporanei o permanenti di livello, i motivi di tali cambiamenti, la data d'inizio dei cambiamenti, nonché la data d'inizio e di termine dei cambiamenti temporanei;
6) le informazioni per tutte le fonti di emissioni e i flussi di emissioni, tra cui almeno:
a) le emissioni totali espresse in t CO2(e), compreso il CO2 proveniente dai flussi di fonti da biomassa non conformi all'articolo 38, paragrafo 5, o dai flussi di fonti di RFNBO o RCF non conformi all'articolo 39 bis, paragrafo 3, o da flussi di fonti di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio non conformi all'articolo 39 bis, paragrafo 4;
b) nel caso di impianti che emettono gas a effetto serra diversi dal CO2, le emissioni totali espresse in t;
c) l'indicazione riguardo al metodo applicato tra quelli specificati all'articolo 21 (metodologia fondata su misure o su calcoli);
d) i livelli applicati;
e) i dati di attività:
i) nel caso dei combustibili, il quantitativo di combustibile (espresso in tonnellate o Nm3) e il potere calorifico netto (GJ/t o GJ/Nm3) comunicati separatamente;
ii) per tutti gli altri flussi di fonti il quantitativo espresso in tonnellate o come Nm3;
f) i fattori di emissione, espressi conformemente alle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 2; la frazione di biomassa; la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero e i fattori di ossidazione e di conversione, indicati sotto forma di frazioni adimensionali;
g) qualora i fattori di emissione per i combustibili si riferiscano alla massa o al volume anziché all'energia, i valori determinati a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, per il potere calorifico netto di ciascun flusso;
h) qualora un flusso di fonti sia un tipo di rifiuto, i codici dei rifiuti pertinenti di cui alla decisione 2014/955/UE della Commissione [1].
7) Nel caso in cui si applichi una metodologia basata sul bilancio di massa, il flusso di massa e il tenore di carbonio per ciascun flusso di fonti da e verso l'impianto; la frazione di biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero e il potere calorifico netto, se del caso;
8) le informazioni da comunicare come voci per memoria, tra cui almeno:
a) i quantitativi di biomassa e di biomassa con fattore di emissione pari a zero combusta, i quantitativi di RFNBO o RCF e di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero combusti, o i quantitativi di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio e di combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero combusto, espressi in TJ, o utilizzati nei processi, espressi in t o Nm3;
b) le emissioni di CO2 da biomassa e da biomassa con fattore di emissione pari a zero, da RFNBO o RCF e da RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, da combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio e da combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, espresse in t CO2, se le emissioni sono determinate con la metodologia fondata su misure;
c) un dato surrogato per il potere calorifico netto dei flussi di fonti da biomassa, da RFNBO o RCF o da combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio usati come combustibili, se del caso;
d) le emissioni, le quantità e il valore energetico dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi combusti, degli RFNBO o degli RCF combusti o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio combusti, espressi in t e TJ, e informazioni sulla conformità dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi con fattore di emissione pari a zero, degli RFNBO o degli RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39 bis, paragrafo 3, o all'articolo 39 bis, paragrafo 4;
e) il CO2 o l'N2O trasferito a un impianto o ricevuto da un impianto, e l'eventuale CO2 in transito qualora siano applicabili l'articolo 49 o l'articolo 50, espresso in t CO2 (e);
f) il CO2 intrinseco trasferito in un impianto o proveniente da un impianto, qualora si applichi l'articolo 48, espresso in t CO2;
g) se del caso, il nome e il codice identificativo dell'impianto quale definito dagli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87CE:
i) dell'impianto o degli impianti nei quali il CO2 o l'N2O è trasferito ai sensi delle lettere e) e f) del presente punto 8;
ii) dell'impianto o degli impianti nei quali il CO2 o l'N2O è ricevuto ai sensi delle lettere e) e f) del presente punto 8.
Qualora l'impianto non disponga di tale codice di identificazione, sono forniti il nome e indirizzo dell'impianto, nonché le informazioni di contatto di una persona di contatto.
h) CO2 trasferito dalla biomassa, espresso in t CO2;
i) la quantità di CO2 chimicamente legato in un prodotto ai sensi dell'articolo 49 bis, paragrafo 1, espresso in t CO2; (1)
j) i tipi e le quantità di prodotti nei quali il CO2 era chimicamente legato ai sensi dell'articolo 49 bis, paragrafo 1, espressi in t di prodotto; (1)
9) Nell'eventualità in cui si ricorra a un sistema fondato su misure:
a) qualora il CO2 sia misurato come emissioni annue di CO2 di origine fossile ed emissioni annue di CO2 connesse all'impiego di biomassa;
b) le ore di funzionamento del sistema di misurazione continua delle emissioni (CEMS), le concentrazioni di gas a effetto serra misurate e il flusso degli effluenti gassosi, espressi come emissioni orarie medie annue e come valore annuo totale;
c) se pertinente, un dato surrogato per il valore energetico dei combustibili e dei materiali fossili, dei combustibili e dei materiali da biomassa e degli RFNBO, degli RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.
10) Se si applica una delle metodologie descritte nell'articolo 22, tutti i dati necessari per la determinazione delle emissioni per le fonti di emissione e i flussi di fonti a cui si riferisce la metodologia selezionata, oltre che i dati surrogati per i dati relativi all'attività, i fattori di calcolo e altri parametri che sarebbero comunicati qualora si facesse ricorso a un metodo strutturato su livelli.
11) Se nei dati sono presenti lacune che sono state colmate con dati surrogati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1:
a) il flusso o la fonte di emissioni interessati dalle singole lacune nei dati;
b) i motivi di ogni lacuna nei dati;
c) la data e l'ora di inizio e di fine di ogni lacuna;
d) le emissioni calcolate sulla base di dati surrogati;
e) se il metodo di stima per determinare i dati surrogati non è ancora stato incluso nel piano di monitoraggio, una descrizione dettagliata del metodo di stima, comprensiva degli elementi atti a dimostrare che il sistema impiegato non comporta sottostime delle emissioni per il periodo interessato;
12) ogni altro cambiamento, verificatosi nell'impianto durante il periodo di comunicazione, che incida sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell'anno di comunicazione;
13) se applicabile, il livello di produzione di alluminio primario, la frequenza e la durata media degli effetti anodici durante il periodo di comunicazione, o i dati relativi alla sovratensione anodica durante tale periodo, così come i risultati del calcolo più recente dei fattori di emissione specifici all'impianto per CF4 e C2F6, come descritto nell'allegato IV, e del calcolo più recente dell'efficienza di raccolta dei condotti.
Le emissioni di uno stesso impianto provenienti da varie fonti o flussi dello stesso tipo riconducibili a un unico tipo di attività possono essere comunicate in maniera aggregata per il tipo di attività in questione.
Quando nel corso di un periodo di comunicazione vengono cambiati i livelli applicati, il gestore calcola e riporta le emissioni in sezioni distinte della comunicazione annuale per le parti corrispondenti del periodo di comunicazione.
Dopo la chiusura di un sito, secondo il disposto dall'articolo 17 della direttiva 2009/31/CE, i gestori dei siti di stoccaggio di CO2 possono utilizzare, una comunicazione delle emissioni semplificata contenente quantomeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 5, se l'autorizzazione a emettere gas serra non indica fonti di emissione.
2. COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI ANNUE DEGLI OPERATORI AEREI
Nel caso di un operatore aereo, la comunicazione delle emissioni contiene almeno le seguenti informazioni:
1) dati che identificano l'operatore aereo e definiti nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE e il nominativo radio o ogni altro codice designatore unico utilizzato ai fini del controllo aereo nonché tutte le coordinate di contatto;
2) il nome e l'indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione;
3) l'anno della comunicazione;
4) il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile; riferimento e numero di versione di altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione;
5) le modifiche significative delle operazioni e gli scostamenti rispetto al piano di monitoraggio approvato durante il periodo di comunicazione;
6) i numeri di registrazione degli aeromobili e i tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE effettuate dall'operatore aereo;
7) il numero complessivo di voli per coppia di Stati oggetto della comunicazione;
8) massa del combustibile puro (in tonnellate) per tipo di carburante per coppia di Stati, comprese le informazioni su tutto quanto segue:
a) se il carburante alternativo per l'aviazione ha un fattore di emissione pari a zero in conformità dell'articolo 54 quater;
b) se il carburante è ammissibile per l'aviazione;
c) per i carburanti ammissibili per l'aviazione, il tipo di carburante definito all'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
9) le emissioni totali di CO2, espresse in tonnellate di CO2 utilizzando il fattore di emissione preliminare nonché il fattore di emissione, disaggregate per Stato membro di partenza e di arrivo;
10) se le emissioni sono calcolate in base a un fattore di emissione o al tenore di carbonio relativo alla massa o al volume, i dati surrogati per il potere calorifico netto del combustibile;
11) Se nei dati sono presenti lacune che sono state colmate con dati surrogati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 2:
a) il numero di voli espresso in percentuale di voli annuali (arrotondato allo 0,1% più vicino) per i quali si registrano lacune nei dati; le circostanze in cui tali lacune si sono verificate e le ragioni delle stesse;
b) il metodo di stima applicato per determinare i dati surrogati;
c) le emissioni calcolate sulla base di dati surrogati;
12) voci per memoria:
a) quantità di carburanti alternativi per l'aviazione utilizzata durante l'anno di comunicazione (in tonnellate) riportata per tipo di carburante, ed eventuale conformità dei carburanti in questione all'articolo 54 quater;
b) potere calorifico netto dei carburanti alternativi;
12 bis) quantitativo totale di carburanti ammissibili per l'aviazione utilizzati durante l'anno di comunicazione (in tonnellate) riportato per tipo di carburante di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
13) in allegato alla comunicazione annuale delle emissioni l'operatore aereo riporta le emissioni annuali e il numero annuo di voli per coppia di aerodromi. Se pertinente, il quantitativo di carburante alternativo per l'aviazione e di carburante ammissibile per l'aviazione (in tonnellate) è indicato per coppia di aerodromi. Su richiesta dell'operatore tali informazioni sono trattate come riservate dall'autorità competente.
2 bis. COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI EFFETTI DEL TRASPORTO AEREO NON LEGATI ALLE EMISSIONI DI CO2 DA PARTE DEGLI OPERATORI AEREI
Per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la comunicazione distinta di cui all'articolo 68, paragrafo 5, contiene almeno le informazioni seguenti:
1) dati che identificano l'operatore aereo e il nominativo di chiamata o ogni altro codice designatore unico utilizzato ai fini del controllo aereo nonché tutte le coordinate di contatto;
2) il nome e l'indirizzo del verificatore della comunicazione;
3) l'anno della comunicazione;
4) il riferimento e il numero di versione dell'ultimo piano di monitoraggio approvato e la data a partire dalla quale è applicabile, il riferimento e il numero di versione di altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione;
5) le modifiche significative delle operazioni e gli scostamenti rispetto al piano di monitoraggio approvato durante il periodo di comunicazione;
6) i numeri di registrazione degli aeromobili e i tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE effettuate dall'operatore aereo;
7) il numero complessivo di voli per coppia di Stati oggetto della comunicazione;
8) la somma del CO2(e) dei voli monitorati dall'operatore aereo per coppia di aerodromi, indicata nelle metriche relative al clima di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2;
9) una tabella XML contenente, per ogni volo e secondo le definizioni dell'allegato III bis, sezione 1, le informazioni di volo, il tipo di aeromobile, l'identificativo del motore e il CO2(e) indicati nelle metriche relative al clima di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2;
10) se l'operatore aereo non usa NEATS per calcolare il CO2(e), ma gli strumenti informatici propri o di terzi di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, lettera b), una descrizione del modo in cui in questi strumenti viene applicata l'efficacia conformemente al presente regolamento e a NEATS per perfezionare il GWP. Se negli strumenti non è stata applicata l'efficacia, l'operatore aereo fornisce una descrizione che ne spieghi il motivo. (2)
[3. COMUNICAZIONI DEI DATI SULLE TONNELLATE-CHILOMETRO DEGLI OPERATORI AEREI
Nel caso di un operatore aereo, la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro contiene almeno le seguenti informazioni:
1) i dati che identificano l'operatore, indicati nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE e il nominativo radio o ogni altro codice designatore unico utilizzato ai fini del controllo aereo nonché tutte le coordinate di contatto;
2) il nome e l'indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione;
3) l'anno della comunicazione;
4) il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile; riferimento e numero di versione di altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione;
5) le modifiche significative delle operazioni e gli scostamenti rispetto al piano di monitoraggio approvato durante il periodo di comunicazione;
6) i numeri di registrazione degli aeromobili e i tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE effettuate dall'operatore aereo;
7) il metodo prescelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato nonché della massa delle merci e della posta;
8) il numero complessivo di passeggeri-chilometro e di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
9) per ciascuna coppia di aerodromi: il codice designatore ICAO dei due aerodromi; distanza (distanza ortodromica + 95 km) espressa in km; numero totale di voli per coppia di aerodromi nel periodo di riferimento; massa totale dei passeggeri e del bagaglio imbarcato (tonnellate) durante il periodo di riferimento per ogni coppia di aerodromi; numero totale di passeggeri durante il periodo di riferimento; numero totale di passeggeri moltiplicato per i chilometri per coppia di aerodromi; massa totale delle merci e della posta (tonnellate) durante il periodo di riferimento per ogni coppia di aerodromi; tonnellate-chilometro totali per coppia di aerodromi (t km).] (sezione soppressa) (3)
4. COMUNICAZIONI ANNUALI DELLE EMISSIONI DEI SOGGETTI REGOLAMENTATI
La comunicazione annuale delle emissioni del soggetto regolamentato contiene almeno le informazioni seguenti:
1) i dati di identificazione del soggetto regolamentato, precisati nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, e numero univoco dell'autorizzazione a emettere gas serra;
2) il nome e l'indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione;
3) l'anno della comunicazione;
4) il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile, nonché il riferimento e il numero di versione di tutti gli altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione;
5) le modifiche significative delle operazioni del soggetto regolamentato e le variazioni e gli scostamenti provvisori, verificatisi durante il periodo di comunicazione, nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; compresi i cambiamenti temporanei o permanenti di livello, i motivi di tali cambiamenti, la data d'inizio dei cambiamenti, nonché la data d'inizio e di termine dei cambiamenti temporanei;
6) le informazioni per tutti i flussi di combustibili, tra cui almeno:
a) le emissioni totali espresse in t CO2, compreso il CO2 proveniente dai flussi di combustibili da biomassa non conformi all'articolo 38, paragrafo 5, o dai flussi di fonti di RFNBO o RCF non conformi all'articolo 39 bis, paragrafo 3, o da flussi di fonti di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio non conformi all'articolo 39 bis, paragrafo 4;
b) i livelli applicati;
c) i quantitativi di combustibile immessi (espressi in tonnellate, Nm3 o TJ,) e il fattore di conversione tra unità, espresso in unità adeguate, comunicati separatamente, se del caso;
d) i fattori di emissione, espressi conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 septies; la frazione di biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio e la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, indicate sotto forma di frazioni adimensionali;
e) qualora i fattori di emissione per i combustibili si riferiscano alla massa o al volume anziché all'energia, i valori determinati a norma dell'articolo 75 nonies, paragrafo 3, per il fattore di conversione tra unità del rispettivo flusso di combustibile;
f) i mezzi mediante i quali il combustibile è immesso in consumo;
g) l'uso o gli usi finali del flusso di combustibile immesso in consumo, compreso il codice CRF, al livello di precisione disponibile;
h) il fattore settoriale, espresso sotto forma di frazione adimensionale fino al terzo decimale. Se, per un flusso di combustibile, è utilizzato più di un metodo per determinare il fattore settoriale, le informazioni concernenti il tipo di metodo, il fattore settoriale associato, il quantitativo di combustibile immesso e il codice CRF al livello di precisione disponibile;
i) se il fattore settoriale è pari a zero ai sensi dell'articolo 75 terdecies, paragrafo 1:
i) l'elenco di tutti i soggetti contemplati ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE identificati per nome, indirizzo e, se del caso, numero univoco di autorizzazione;
ii) i quantitativi di combustibile immessi forniti a ogni soggetto contemplato ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE per il periodo di comunicazione pertinente, espressi in t, Nm3, o TJ, nonché le rispettive emissioni;
7) le informazioni da comunicare come voci per memoria, tra cui almeno:
a) un dato surrogato per il potere calorifico netto dei flussi di combustibili da biomassa, dei flussi di RFNBO o di RCF o dei flussi di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, se del caso;
b) le emissioni, i quantitativi e il valore energetico dei biocombustibili, dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO, degli RCF e dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio immessi in consumo, espressi in t e TJ, e informazioni sulla loro conformità all'articolo 38, paragrafo 5, all'articolo 39 bis, paragrafo 3, o all'articolo 39 bis, paragrafo 4;
8) se nei dati sono presenti lacune che sono state colmate con dati surrogati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1:
a) il flusso di combustibile interessato dalle singole lacune nei dati;
b) i motivi di ogni lacuna nei dati;
c) la data e l'ora di inizio e di fine e la durata di ogni lacuna;
d) le emissioni calcolate sulla base di dati surrogati;
e) se il metodo di stima per determinare i dati surrogati non è ancora stato incluso nel piano di monitoraggio, una descrizione dettagliata del metodo di stima, comprensiva degli elementi atti a dimostrare che il sistema impiegato non comporta sottostime delle emissioni per il periodo interessato;
9) ogni altro cambiamento, verificatosi nel soggetto regolamentato durante il periodo di comunicazione, che incida sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell'anno di comunicazione. (4)
____________
[1] Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014).
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, l'introduzione della lettera annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2493, l'introduzione della sezione annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/2493, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Sezione soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2122, l'introduzione della sezione annotata operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2023/2122, si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
ALLEGATO X bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Comunicazioni sui fornitori di combustibili e sull'uso di combustibili da parte degli impianti fissi e, se del caso, degli operatori aerei e delle società di navigazione
Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell'allegato X del presente regolamento, il gestore trasmette una comunicazione con le informazioni seguenti per ciascun combustibile acquistato definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:
a) nome, indirizzo e numero univoco dell'autorizzazione del fornitore di combustibili registrato come soggetto regolamentato. Nei casi in cui il fornitore di combustibili non è un soggetto regolamentato, i gestori presentano, se del caso, un elenco di tutti i fornitori di combustibili, dai fornitori diretti fino al soggetto regolamentato, compresi il nome, l'indirizzo e il numero univoco dell'autorizzazione;
b) i tipi e i quantitativi di combustibili acquistati da ogni fornitore di cui alla lettera a) durante il periodo di comunicazione pertinente;
c) il quantitativo di combustibile utilizzato per le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE da ogni fornitore di combustibili durante il periodo di comunicazione pertinente.
ALLEGATO X ter
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2122, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2493, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024)
Comunicazioni sui combustibili immessi da soggetti regolamentati
Unitamente alle informazioni contenute nella comunicazione annuale delle emissioni ai sensi dell'allegato X del presente regolamento, il soggetto regolamentato trasmette le informazioni seguenti per ogni combustibile acquistato definito all'articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE:
a) nome, indirizzo e numero univoco dell'autorizzazione del gestore e, se pertinente, dell'operatore aereo e della società di navigazione, per i quali è immesso il combustibile. Negli altri casi in cui il combustibile è destinato a un uso finale in settori contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE il soggetto regolamentato trasmette, se disponibile, un elenco di tutti i consumatori di combustibili, dall'acquirente diretto al gestore, compresi il nome, l'indirizzo e il numero univoco dell'autorizzazione, se ciò non comporta un onere amministrativo sproporzionato;
b) i tipi e i quantitativi di combustibili venduti a ogni acquirente di cui alla lettera a) durante il periodo di comunicazione pertinente;
c) il quantitativo di combustibile utilizzato per le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE per ogni acquirente di cui alla lettera a) durante il periodo di comunicazione pertinente.
ALLEGATO XI
Tavola di concordanza
Presente regolamento
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Articoli da 1 a 49
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Articoli da 1 a 49
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Articolo 50
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Articoli da 50 a 67
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Articoli da 51 a 68
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Articolo 68
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Articoli da 69 a 75
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Articoli da 69 a 75
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Articolo 76
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Articoli 76 a 77
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Articoli da 77 a 78
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Allegati da I a X
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Allegati da I a X
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Allegato XI
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