
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
CIRCOLARE 7 dicembre 2018, n. 1
G.U.R.S. 21 dicembre 2018, n. 55
Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani".
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
Premessa
L'Amministrazione Regionale (Dipartimento dell'Energia) è impegnata a sostenere la transizione energetica dei comuni dell'Isola affinché essi raggiungano gli obiettivi prefissati in tempi certi e con risorse certe.
Proprio in funzione di questo importante obiettivo, la Regione Siciliana, con l'iniziativa PAC III "Nuove Azioni", con dotazione finanziaria pari a euro 6.584.225,31 ha individuato delle linee d'intervento finalizzate a proseguire il sostegno alle amministrazioni locali al fine di aderire al Covenant of Mayors per la redazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. A tale fine, il presente Programma di finanziamento a titolarità regionale, approvato con D.D.G. n. 908/2018, assegna una dotazione finanziaria complessiva di euro 5.919.685,55 ripartita tra i 390 comuni della regione. Con successivo provvedimento si provvederà al finanziamento dei costi per le attività di formazione e di sensibilizzazione, anche in riferimento alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, con una dotazione finanziaria pari a euro 664.539,76.
In buona sostanza, gli Enti Locali, con tali finanziamenti, dovranno porre in essere gli adempimenti indicati nell'avviso pubblico facendo anche tesoro delle esperienze non del tutte positive rilevate nella gestione del bando precedente. Infatti nella precedente programmazione, seppur si sono raggiunti risultati considerevoli sotto il profilo del numero di adesioni all'iniziativa e della partecipazione agli obiettivi europei, tali risultati pur tuttavia non hanno prodotto concrete e misurabili azioni volte al conseguimento dei risultati attesi.
Pertanto, fatto tesoro della passata programmazione oggi ci si è posti nuovi obiettivi così sintetizzabili:
1. Dotare ciascuna Amministrazione comunale della Sicilia di un esperto in gestione energetica (Energy Manager) ovvero di un tecnico preparato che comprenda e sappia gestire le complesse problematiche energetiche sia in termini di riduzione dei consumi dell'Amministrazione comunale (edifici Municipali, illuminazione pubblica, trasporto pubblico), sia in termini di riduzione dei consumi nei diversi settori: residenziale, terziario, agricoltura e industria;
2. Definire i compiti del suddetto Energy manager che saranno crescenti, ad iniziare da quelli più elementari per passare a quelli più complessi, connessi alla reale transizione energetica in ordine al risparmio conseguibile e all'incremento di produzione da fonte energetica rinnovabile per autoconsumo;
3. Svolgere le seguenti attività di energy management:
a) Elaborazione dei dati raccolti presso le sedi comunali del comune integrandoli, se necessario, con i dati di banche dati locali, regionali, nazionali, internazionali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla raccolta dei dati di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale e alla raccolta di dati relativi agli impianti esistenti ed alle opportunità di installazione di sistemi FER;
b) Caratterizzazione dei consumi elettrici dei siti, analisi dei profili di prelievo, analisi della situazione contrattualistica e dalla spesa per approvvigionamento energetico, audit preliminari e prospettive di diversificazione con particolare riferimento alla possibilità di ridurre i consumi attraverso l'implementazione di FER;
4. Redigere un piano energetico comunale (PAESC) seguendo le linee guida diramate dal Covenant.
5. Effettuare l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per almeno due anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo.
Con la presente circolare vengono rassegnate le prime indicazioni operative che i Comuni dovranno seguire per un ordinato, organico ed efficace utilizzo delle risorse disciplinate dal D.D.G. n. 908/2018.
1 - Supporto del Covenant of Mayors
Ai comuni che vogliono aderire al Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia (PAESC) e sottoscrivono gli obiettivi 2030, ma che fanno già parte del Patto dei Sindaci in quanto sottoscrittori degli obiettivi 2020, viene chiesto di mantenere il medesimo IBE, poiché rappresenta un punto di partenza per valutare i progressi fatti negli anni e assicurarne la continuità. Pertanto, per i comuni che hanno aderito al vecchio PAES impegnandosi con un traguardo al 2020, non si ritiene necessario che venga presentato un nuovo IBE per ciascun comune. Per questo si propone di considerare come opzionale la preparazione di un nuovo inventario di emissioni solo per i comuni che non lo possiedono ancora e per i comuni che devono aggiornare i propri dati.
L'obiettivo è quello di valorizzare il lavoro fatto in precedenza dai diversi Comuni Siciliani con il precedente bando e dare maggiore spazio in questo nuovo bando all'attuazione dei Piani di azione e agli obiettivi quali la presentazione di azioni di Adattamento e l'implementazione dello stesso.
I comuni che hanno aderito al PAES 2020 troveranno una clausola tecnica, in base alla quale la piattaforma del Patto dei Sindaci permette di completare e caricare il PAESC 2030 solo dopo aver completato e salvato un Rapporto di Monitoraggio Completo. Si tratta di uno degli obiettivi dei Comuni che hanno aderito al PAES 2020, ossia l'obbligo di presentare un rapporto di Monitoraggio Completo (Full Monitoring) dopo 4 anni dalla presentazione del PAES.
I comuni già firmatari del Patto dei Sindaci dovranno completare prima il rapporto di monitoraggio, per poi poter procedere alla compilazione del SECAP. Si raccomanda altresì ai comuni già registrati al Patto dei Sindaci di non registrarsi nuovamente con un nome differente, ma di fare l'upgrade del proprio profilo caricando nella pagina del comune il formulario di adesione per gli obiettivi 2030 e inviando una mail ad info@eumayors.eu, informando il covenant dell'operazione effettuata. Inoltre occorre avere ben presenti le tempistiche che richiede ciascun passaggio, per esempio l'approvazione da parte del JRC non è un'azione immediata ma richiede dai sei ai nove mesi, nel caso il Piano d'Azione sia presentato e sia completo.
2 - Osservazioni dell'Ufficio di controllo
Il programma di ripartizione delle risorse allegato al decreto 908 del 26 ottobre 2018, nel paragrafo n. 8 Spese ammissibili, con riguardo ai costi per cui è possibile richiedere il contributo, prevede quanto segue: "Le categorie di spesa ammissibili sono quelle relative ai seguenti costi: - personale dipendente e non dipendente del beneficiario (Energy manager): personale con contratto a tempo indeterminato, personale con contratto a tempo indeterminato e personale con rapporto di lavoro assimilabile al contratto di lavoro dipendente; [...] - servizi di consulenza e servizi equivalenti affidati dal beneficiario a terzi: costi relativi ad attività commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetto giuridici, selezionati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti o di ordinamento del lavoro alle dipendenze".
Senza spingersi in valutazioni di merito su ciascuna delle figure professionali potenzialmente ricadenti nelle previsioni dell'avviso, si pone all'attenzione che si dovrà valutare, di volta in volta, il contesto normativo relativo alla procedura seguita per la conclusione di contratti aventi ad oggetto una prestazione d'opera professionale.
Con riferimento alla figura dell'energy manager e dei servizi di consulenza ed equivalenti, si osserva, in generale, che i servizi di consulenza in materia energetica (es. servizi di consulenza in efficienza energetica) oppure gli energy management services (servizi di gestione energia) rientrano nella più ampia categoria dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). Conseguentemente dovrà essere verificata la corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici per la stipula dei contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto i "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" (art. 3, comma 1, lett. p), ossia quesi "servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE" (art.3, comma 1, lett. vvvv).
Per le tipologie contrattuali con natura di "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici", non potrà, invece, trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplinante gli incarichi di collaborazione.
Diversamente, per le prestazioni professionali non ricadenti nella disciplina degli appalti di servizi, si osserva che il citato art. 7, comma 6, recentemente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, consente il conferimento di incarichi individuali esterni solo se aventi esclusiva natura di contratti di lavoro autonomo e pone il divieto assoluto di stipulare contratti connotati da "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (art. 7, comma 5-bis). Con la conseguenza che, essendo stati espunti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la prestazione professionale deve essere caratterizzata da concreta e reale autonomia da parte del professionista, quanto ai tempi, ai luoghi ed anche ai mezzi impiegati per il suo espletamento. La violazione di tale prescrizione imperativa determina la nullità dei contratti con ripercussioni anche in termini di responsabilità erariale del dirigente responsabile.
Si consideri, inoltre, che la pubblica amministrazione non può fare ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, allo scopo di evitare che questa esternalizzazione delle attività si traduca in una forma atipica di assunzione.
Sul punto, la Corte dei conti ha affermato quanto segue: "[...] le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell'ambito delle risorse umane a disposizione dell'Amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all'affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli [...]. Diversamente opinando [...] il ricorso all'istituto dell'affidamento di incarichi esterni previsto dall'art. 7 - comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 costituirebbe lo strumento al quale le Amministrazioni farebbero surrettiziamente ricorso per ovviare alle carenze dei propri organici, con effetti distorsivi tanto rispetto alla norma de qua, quanto rispetto alla copiosa serie serie di regole e principi posti dal legislatore in materia di reclutamento del personale pubblico" (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 11/2016/PREV).
Pertanto, ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute, verrà effettuata un'attenta valutazione delle tipologie contrattuali stipulate nella fase istruttoria propedeutica all'adozione dei singoli motivati provvedimenti di riconoscimento dei contributi oggetto del presente Piano di ripartizione.
2- Modalità di presentazione
Il presente bando è un bando a sportello. La domanda di contributo dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di adozione del presente programma nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e fino alle 12:00 del 45 giorno, salvo proroga, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it.
La sottoscrizione dovrà avvenire con firma digitale e saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.
La modulistica, allegata alla presente, e scaricabile sul sito web del dipartimento al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_CompetAttivita/PIR_Com petenzeAreeServizi/PIR_Serv1Pianifprogrenerg/PIR_pattodeisindaci2
Si rammenta a rettifica di quanto indicato negli allegati 2-3-4-5, pubblicati sul sito web del Dipartimento, che la data corretta del D.D.G. n. 908 è il 26 ottobre 2018 e non il 22 ottobre 2018.
3 - L'inventario di Base delle Emissioni
Al fine di ottimizzare il contributo dei Comuni al conseguimento e superamento degli obiettivi di burden sharing regionali e di disporre di una rappresentazione reale e aggiornata sulla situazione energetica ed emissiva nel proprio territorio nonché sull'entità dello sforzo effettivo da pianificare e realizzare, l'anno di riferimento (baseline) per la redazione dell'Inventario di Base delle Emissioni (IBE) dovrà essere il 2011. Rispetto a questa baseline dovrà calcolarsi l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 AL 2030.
Inoltre, in aggiunta alle prescrizioni per la redazione dell'IBE contenute nelle Linee guida per la redazione del PAESC (elaborate dal JRC della Commissione Europea), si richiede, con riferimento al medesimo anno base (2011) e la pena di inammissibilità, di:
1. Fornire indicazione della fonte ufficiale del dato effettivo (non calcolato) impiegato nella redazione dell'IBE, ove disponibile per quel dato di disaggregazione,
2. Ricostruire il bilancio energetico comunale limitatamente al dettaglio dei dati sui consumi di energia per vettore (gasolio, benzina, gas naturale, ecc.) e settore di utilizzo (residenziale, terziario, industria, agricoltura, mobilità e trasporti, rifiuti).
4 - L'alimentazione della banca dati predisposta dalla Regione Siciliana
La Regione Siciliana richiede ai Comuni di provvedere al caricamento dei dati relativi all'IBE e al dettaglio sui consumi del bilancio energetico comunale (anno 2011) su una piattaforma web-based gestita dal Dipartimento dell'Energia, accessibile in modo personalizzato dal singolo beneficiario a mezzo credenziali fornite tramite la PEC indicata nella modulistica dell'istanza di erogazione del contributo.
Il caricamento dei dati nell'applicativo deve essere effettuato e completato contestualmente alla presentazione dell'istanza di erogazione del contributo comprensiva del PAESC.
Con successiva comunicazione, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, fornirà ai comuni siciliani tutti i riferimenti dell'applicativo sul quale effettuare il caricamento dei dati nonchè le istruzioni necessarie per procedere.
5 - Il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale
Il percorso di realizzazione del PAESC deve prevedere il diretto coinvolgimento e rafforzamento delle competenze del personale che all'interno dell'Amministrazione locale si occupa di gestione dell'energia o che opera in aree o settori coinvolti nella pianificazione energetico-ambientale (ad es. bilancio e demanio, urbanistica, appalti e opere pubbliche, mobilità e trasporti, ambiente ed energia, attività produttive, ecc.), a partire dal personale incaricato di collaborare alla redazione e/o al monitoraggio dell'attuazione del PAESC e direttamente individuato sulla base di specifici e documentabili atti amministrativi (comando, distacco, ordine di servizio, ecc....).
L'amministrazione locale deve inoltre procedere all'effettivo adattamento delle strutture amministrative, come specificato nel PAESC, attraverso identificazione di ruoli e assegnazione di precise responsabilità nelle fasi di redazione, attuazione e monitoraggio dello stesso PAESC.
6 - L'azione di sensibilizzazione della cittadinanza
"Il coinvolgimento nel piano di azione della società civile delle aree geografiche interessate" costituisce un impegno formale per i firmatari del Patto dei Sindaci.
L'amministrazione locale è tenuta ad aprire il processo di elaborazione del PAESC alla partecipazione, al confronto e al contributo dei c.d. stakeholders1 (portatori di interessi) con i quali è opportuno condividere la visione comune per il futuro, definire le priorità e raggiungere il più ampio consenso possibile sugli obiettivi, le strategie e le azioni necessario per realizzarli.
7 - Pubblicazione
La presente circolare verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento regionale per l'energia, sul sito www.euroinfosicilia.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia
D'URSO