Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/34 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2018

G.U.U.E. 11 gennaio 2018, n. L 9

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la registrazione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo. (1) (2)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/26)

(1)

Titolo sostituito dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26.

(2)

In merito alle disposizioni nazionali applicative del presente regolamento si rimanda al D.MIPAAF 6 dicembre 2021.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 gennaio 2019

Applicabile dal: 14 gennaio 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 110, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), l'articolo 110, paragrafo 2, l'articolo 111, l'articolo 115, paragrafo 1, e l'articolo 123,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 90, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo. Dette sezioni 2 e 3 conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare talune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4), che è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (5).

2) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Tali discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (7) e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (8) e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

3) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

4) Ai fini della chiarezza, dovrebbero essere precisate talune fasi della procedura che disciplina la domanda di protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica nel settore vitivinicolo.

5) E' opportuno stabilire norme supplementari in materia di domande comuni concernenti più di un territorio nazionale.

6) Per disporre di documenti unici uniformi e raffrontabili, è necessario specificare il contenuto minimo di tali documenti. Nel caso delle denominazioni di origine dovrebbe essere messa in particolare rilievo la descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche dovrebbe essere messa in particolare rilievo la definizione del legame tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche e l'origine geografica del prodotto.

7) La zona geografica delimitata delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per le quali è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare di produzione in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, tale da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di operare sulla base di elementi certi, definitivi e attendibili.

8) Per garantire il corretto funzionamento del sistema è necessario stabilire norme uniformi concernenti la fase di rigetto della procedura applicabile alle domande di protezione. Sono altresì necessarie norme uniformi per quanto riguarda il contenuto delle domande di modifica dell'Unione, di modifica ordinaria e di modifica temporanea nonché per quanto riguarda il contenuto delle richieste di cancellazione.

9) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.

10) Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti è opportuno stabilire i moduli per la presentazione delle domande, delle opposizioni, delle modifiche e delle richieste di cancellazione.

11) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, istituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «registro»). Il registro è una banca dati elettronica conservata all'interno di un sistema di informazione, ed è accessibile al pubblico. Tutti i dati relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette contenuti nel precedente registro creato nella banca dati elettronica «E-Bacchus», di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009, dovrebbero essere iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

12) Le norme vigenti in materia di riproduzione del simbolo dell'Unione per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, dovrebbero essere replicate per permettere ai consumatori di riconoscere i vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

13) Il valore aggiunto di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta si fonda sulle garanzie date ai consumatori riguardo al valore. Il regime è credibile solo se accompagnato da verifiche, controlli e audit efficaci che prevedono un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, gestito dalle autorità competenti designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). In questo ambito è necessario tenere conto delle norme in materia di controlli e audit previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 e adattarle alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo.

14) E' opportuno stabilire norme concernenti i controlli da svolgere sui vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo.

15) L'accreditamento degli organismi di controllo dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e nel rispetto delle norme internazionali elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Nei loro interventi, gli organismi di controllo accreditati dovrebbero rispettare tali norme.

16) Per dare a Cipro il tempo necessario per adeguare il suo sistema di controllo e allinearlo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, è opportuno concedere a tale paese una deroga all'obbligo di rispettare le norme ISO per gli organismi di certificazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

17) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad addebitare agli operatori una tariffa a copertura delle spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.

18) Al fine di garantire modalità coerenti in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la protezione dall'uso sleale dei nomi iscritti nel registro e la prevenzione di pratiche suscettibili di indurre in errore il consumatore, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti le azioni da attuare a livello di Stati membri al riguardo.

19) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di controllo. Per facilitare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i sistemi di controllo in atto per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la Commissione dovrebbe rendere pubblici tali nomi e indirizzi. Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero inviare alla Commissione informazioni in merito ai controlli vigenti nei rispettivi paesi per i nomi che beneficiano della protezione nell'Unione, a fini di verifica dell'uniformità del sistema di controllo.

20) Per motivi di chiarezza, trasparenza e allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, è necessario stabilire disposizioni tecniche specifiche riguardanti la natura e il contenuto dei controlli che devono essere eseguiti annualmente, oltre a norme in materia di cooperazione tra Stati membri a tale riguardo, in particolare con riferimento alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (11).

21) Per garantire che le menzioni tradizionali per le quali è chiesta la protezione rispettino le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, e ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire norme procedurali dettagliate concernenti le domande di protezione, opposizione, modifica ovvero cancellazione delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli. Tali norme dovrebbero precisare il contenuto della domanda nonché le pertinenti informazioni complementari e i documenti giustificativi richiesti, i termini da rispettare e le comunicazioni tra la Commissione e le parti di ciascuna procedura.

22) Per consentire ai consumatori e agli operatori commerciali di sapere quali menzioni tradizionali sono protette nell'Unione, dovrebbero essere stabilite norme specifiche concernenti la registrazione e l'iscrizione delle menzioni tradizionali nel registro dell'Unione. Per garantire che sia accessibile a tutti, il registro dovrebbe essere accessibile per via elettronica.

23) In considerazione dell'importanza economica delle menzioni tradizionali e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, le autorità nazionali dovrebbero adottare misure contro qualsiasi uso illegale delle menzioni tradizionali e vietare la commercializzazione dei prodotti corrispondenti.

24) Ai fini di un'efficace gestione amministrativa e tenuto conto dell'esperienza maturata con l'uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (12) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (13).

25) La Commissione ha predisposto il sistema di informazione «e-Ambrosia» per la gestione delle domande di protezione e di modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a utilizzare questo sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di protezione e all'approvazione delle modifiche. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, il sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, né per le comunicazioni con i paesi terzi. Per la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.

26) Le domande di registrazione, modifica o cancellazione di menzioni tradizionali non sono ancora gestite tramite un sistema di informazione centralizzato. Tali domande dovrebbero continuare a essere presentate tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI. Anche tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni concernenti le menzioni tradizionali dovrebbero essere effettuati tramite posta elettronica.

(27) Dovrebbero essere definite le modalità con cui la Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.

28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

 GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

 GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).

(4)

 Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009).

(5)

 Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

(6)

 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012).

(7)

 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014).

(8)

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014).

(9)

 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004).

(10)

 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008).

(11)

 Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018).

(12)

 Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017).

(13)

 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).

CAPO I

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Art. 1

Oggetto

(sostituito dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernenti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo per quanto riguarda i controlli e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, relativamente agli elementi seguenti:

a) le domande di protezione;

b) la procedura di opposizione;

c) la registrazione,

d) il rispetto della protezione;

e) la modifica;

f) la cancellazione della protezione;

g) le comunicazioni.

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE 1

Domanda di protezione

Art. 2

Domande di protezione provenienti dagli Stati membri

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude la dichiarazione ivi menzionata e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 97, paragrafo 4, di tale regolamento.]

Art. 3

Domande di protezione provenienti dai paesi terzi

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[Le domande di protezione riguardanti una zona geografica situata in un paese terzo sono presentate alla Commissione da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/33 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, e soddisfano inoltre i requisiti dell'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.]

Art. 4

Domande comuni

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. La domanda comune di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è presentata alla Commissione da uno degli Stati membri interessati o da un richiedente ai sensi dell'articolo 3 di uno dei paesi terzi interessati, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo. I requisiti specificati all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 2 e 3 del presente regolamento sono rispettati in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati.

2. Lo Stato membro, il paese terzo o il richiedente ai sensi dell'articolo 3 stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune a norma del paragrafo 1 diventa il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.]

Art. 5

Documento unico

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. Il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene i seguenti elementi principali del disciplinare di produzione:

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

b) lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;

c) il tipo di indicazione geografica;

d) una descrizione del vino o dei vini;

e) le categorie dei prodotti vitivinicoli;

f) le rese massime per ettaro;

g) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

h) una definizione concisa della zona geografica delimitata;

i) una descrizione del legame di cui dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

j) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

k) se del caso, le norme specifiche in materia di condizionamento ed etichettatura, e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.

2. Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame di cui al paragrafo 1, lettera i), sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato.

3. Il documento unico è redatto utilizzando il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). I paesi terzi utilizzano il modello di documento unico riportato nell'allegato I.]

Art. 6

Zona geografica

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[La zona geografica delimitata è definita in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.]

Art. 7

Procedura di esame

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.

Se, in seguito a tale comunicazione, vengono apportate modifiche sostanziali al disciplinare di produzione, prima di trasmettere alla Commissione la nuova versione del documento unico, tali modifiche formano oggetto di adeguata pubblicazione al fine di permettere a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di cui trattasi di presentare opposizione. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare è aggiornato e rimanda alla versione consolidata del disciplinare proposto.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi non pongono rimedio entro il termine indicato agli ostacoli che impediscono di conferire la protezione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto della domanda in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La Commissione comunica la decisione di rigetto della domanda alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi.]

[SEZIONE 2

Procedura di opposizione]

(soppressa dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

Art. 8

Norme relative alla procedura di opposizione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. La dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:

a) il riferimento al nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, al quale si riferisce l'opposizione;

b) il nome e i recapiti dell'autorità o della persona che ha presentato l'opposizione;

c) una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione, ad esclusione delle autorità nazionali dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico nazionale;

d) l'indicazione dei motivi dell'opposizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33;

e) informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione.

Se del caso, la dichiarazione di opposizione può essere corredata di documenti giustificativi.

Se si basa sulla reputazione e sulla notorietà di un marchio commerciale preesistente, l'opposizione è corredata:

a) della prova che il marchio preesistente è stato depositato o registrato o della prova del suo utilizzo; e

b) della prova della sua reputazione e notorietà.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua reputazione e notorietà.

La dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

2. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 decorre dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a procedere a consultazioni.

3. I risultati delle consultazioni di cui all'articolo 98, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono notificati alla Commissione entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo riportato nell'allegato III del presente regolamento.]

[SEZIONE 3

Modifiche del disciplinare di produzione]

(soppressa dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

Art. 9

Domande di modifica dell'Unione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. La domanda di modifica dell'Unione di un disciplinare, di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:

a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica;

b) il nome del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;

c) la voce del disciplinare interessata dalla modifica;

d) una descrizione esauriente di ciascuna modifica proposta e le relative motivazioni specifiche;

e) il documento unico consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata;

f) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata.

2. La domanda di modifica dell'Unione è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). I paesi terzi utilizzano il modulo riportato nell'allegato IV.

Il documento unico modificato è redatto conformemente all'articolo 5. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione consolidata del disciplinare proposto. La domanda proveniente da un paese terzo può includere una copia della versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico alla copia pubblicata del disciplinare.

3. Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.]

Art. 10

Comunicazione di una modifica ordinaria

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. La comunicazione delle modifiche ordinarie del disciplinare, di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/33 comprende:

a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;

b) una descrizione delle modifiche approvate e le relative motivazioni;

c) la decisione di approvazione della modifica ordinaria di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33;

d) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;

e) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.

2. La comunicazione dello Stato membro include una dichiarazione nella quale lo stesso Stato membro attesta che la modifica approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33.

3. Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o di un richiedente ai sensi dell'articolo 3 avente un interesse legittimo include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Tale comunicazione può contenere il disciplinare consolidato nella versione resa pubblica anziché il riferimento alla pubblicazione.

4. Per le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è utilizzato il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).

5. Per le comunicazioni di cui al paragrafo 3 è utilizzato il modulo riportato nell'allegato V.]

Art. 11

Comunicazione di una modifica temporanea

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. La comunicazione di una modifica temporanea del disciplinare, di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2019/33 comprende:

a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica temporanea;

b) una descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, di cui all'articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) il riferimento elettronico alla pubblicazione della decisione nazionale di approvazione della modifica temporanea.

2. La comunicazione dello Stato membro include una dichiarazione nella quale lo stesso Stato membro attesta che la modifica approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33.

3. Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o di un richiedente ai sensi dell'articolo 3 avente un interesse legittimo include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Tale comunicazione può contenere il disciplinare consolidato nella versione resa pubblica anziché il riferimento alla pubblicazione.

4. Per le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è utilizzato il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).

5. Per le comunicazioni di cui al paragrafo 3 è utilizzato il modulo riportato nell'allegato VI.]

[SEZIONE 4

Registro]

(soppressa dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

Art. 12

Registro

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione al nome di una denominazione di origine o indicazione geografica, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

b) il numero di fascicolo;

c) se il nome è protetto come denominazione di origine o come indicazione geografica;

d) il nome del paese o dei paesi di origine;

e) la data di registrazione;

f) il riferimento elettronico all'atto col quale il nome è stato protetto;

g) il riferimento elettronico al documento unico;

h) se la zona geografica rientra nel territorio degli Stati membri, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare.

2. Quando approva una modifica di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della decisione che approva la modifica.

3. Non appena una cancellazione acquista efficacia, la Commissione cancella il nome dal registro conservando traccia della cancellazione.

4. Tutti i dati contenuti nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nel registro elettronico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Il pubblico ha accesso al registro.]

[SEZIONE 5

Cancellazione]

(soppressa dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

Art. 13

Richieste di cancellazione

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. La richiesta di cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene:

a) il riferimento al nome protetto cui si riferisce la richiesta di cancellazione;

b) il nome e i recapiti dell'autorità o della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione della protezione;

c) una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione della protezione, ad esclusione delle autorità nazionali dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico nazionale;

d) l'indicazione dei motivi della cancellazione;

e) informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della richiesta di cancellazione.

Se del caso, la richiesta di cancellazione può essere corredata di documenti giustificativi.

La richiesta di cancellazione è redatta utilizzando il modulo riportato nell'allegato VII.]

[SEZIONE 6

Utilizzo del simbolo dell'Unione]

(soppressa dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

Art. 14

Il simbolo dell'Unione

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[Il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è riprodotto conformemente all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.]

SEZIONE 7

Controlli

Art. 15

Autorità responsabili della verifica del rispetto del disciplinare di produzione

(sostituito dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

1. Nell'esecuzione dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità competenti e gli organismi delegati responsabili rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure

b) uno o più organismi di certificazione.

3. Gli organismi delegati di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'organismo o gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:

a) norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;

b) norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».

4. Quando l'autorità di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'autorità o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo verificano il rispetto del disciplinare, esse offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

5. Gli Stati membri sono autorizzati a imporre una tariffa agli operatori assoggettati ai controlli, a copertura delle spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.

(1)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

Art. 16

Misure a carico degli Stati membri per impedire l'uso illegale delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[Gli Stati membri svolgono controlli in base a un'analisi del rischio per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per prodotti ottenuti o commercializzati nel loro territorio.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie in caso di inosservanza delle prescrizioni, compresi provvedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Le autorità designate offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.]

Art. 17

Comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione

(sostituito dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli estremi dell'autorità competente di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le autorità di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, gli organismi delegati di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rende pubblici il nome e l'indirizzo della o delle autorità competenti o degli organismi delegati.

(1)

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

Art. 18

Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione

Ove i vini di un paese terzo beneficino di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su richiesta di quest'ultima:

a) le informazioni relative alle autorità designate o agli organismi di certificazione che eseguono la verifica annuale del rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino;

b) le informazioni che illustrano quali aspetti formano oggetto dei controlli;

c) la prova che il vino di cui trattasi soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.

Art. 19

Verifica annuale

(modificato dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

1. La verifica annuale effettuata dall'autorità competente o dagli organismi delegati di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in:

a) un esame organolettico e analitico dei prodotti recanti una denominazione di origine;

b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti recanti una indicazione geografica;

c) una verifica del rispetto delle altre condizioni riportate nel disciplinare di produzione.

La verifica annuale è condotta nello Stato membro in cui ha luogo la produzione in conformità al disciplinare, secondo una o più delle seguenti modalità:

a) mediante controlli casuali in base a un'analisi di rischio;

b) mediante controlli a campione;

c) mediante controlli sistematici.

Ove scelgano di procedere ai controlli casuali di cui al secondo comma, lettera a), gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.

Ove scelgano di procedere ai controlli a campione di cui al secondo comma, lettera b), gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che questi siano rappresentativi dell'intera zona geografica delimitata di cui trattasi e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

2. Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi e dimostrano che il prodotto analizzato risponde alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare della relativa denominazione di origine o indicazione geografica.

Gli esami sono eseguiti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall'operatore.

3. Ai fini del controllo del rispetto del disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l'autorità di controllo:

a) procede a un controllo in loco presso i locali degli operatori, per verificare che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare;

b) procede a un controllo sui prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto, redatto in anticipo dall'autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza.

4. La verifica annuale garantisce che un prodotto non possa fregiarsi della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:

a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;

b) i controlli eseguiti a norma del paragrafo 3 confermano che le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte.

5. Per le denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un'autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati.

6. I prodotti che non rispettano le condizioni previste ai paragrafi da 1 a 5 possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.

7. In deroga al paragrafo 1, la verifica annuale può essere effettuata nella fase del condizionamento del prodotto, nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione; in tal caso si applica l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Le autorità competenti o gli organismi delegati dei diversi Stati membri responsabili dello svolgimento dei controlli relativi a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta collaborano in particolare per garantire che, per quanto riguarda gli obblighi di condizionamento, gli operatori stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione del vino il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta rispettino gli obblighi di controllo previsti dal disciplinare di cui trattasi.

8. I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai vini che beneficiano della protezione nazionale transitoria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 20

Esame analitico e organolettico

L'esame analitico e organolettico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consiste in:

a) un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i) il titolo alcolometrico totale ed effettivo;

ii) gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);

iii) l'acidità totale;

iv) l'acidità volatile;

v) l'anidride solforosa totale;

b) un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i) l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20°C);

ii) ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;

c) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

SEZIONE 1

Domande di protezione

Art. 21

Domanda di protezione

1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o dalle organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.

2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione le informazioni relative all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri conformemente all'articolo 30, paragrafo 3. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Art. 22

Presentazione di un'opposizione

1. Uno Stato membro o un paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può presentare opposizione alla domanda di protezione di una menzione tradizionale entro due mesi dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

2. L'opposizione è trasmessa alla Commissione conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.

Art. 23

Documenti giustificativi dell'opposizione

1. L'opposizione debitamente motivata contiene informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, corredate dei pertinenti documenti giustificativi.

2. Se si basa sulla reputazione e sulla notorietà di un marchio commerciale preesistente, l'opposizione è corredata:

a) della prova che il marchio preesistente è stato depositato o registrato o della prova del suo utilizzo; nonché

b) della prova della sua reputazione e notorietà.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua reputazione e notorietà.

3. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono presentati alla data di presentazione dell'opposizione, o mancano informazioni o documenti, la Commissione ne informa l'autorità o la persona che ha presentato l'opposizione e la invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l'opposizione in quanto inammissibile. La decisione di respingere l'opposizione in quanto inammissibile è comunicata all'autorità o alla persona che ha presentato l'opposizione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.

Art. 24

Osservazioni delle parti

1. Ove la Commissione comunichi un'opposizione che non è stata respinta a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, al richiedente che ha presentato la domanda di protezione, il richiedente presenta osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione.

2. Ove nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione ne faccia richiesta, le parti trasmettono, se del caso, commenti in merito alle comunicazioni delle altre parti entro due mesi dalla data di tale richiesta.

SEZIONE 3

Protezione delle menzioni tradizionali

Art. 25

Registrazione

1. Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione a una menzione tradizionale, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette:

a) il nome da proteggere come menzione tradizionale;

b) il tipo di menzione tradizionale a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) la lingua di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2019/33;

d) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;

e) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi terzi;

f) una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;

g) il nome del paese o dei paesi di origine;

h) la data di inserimento nel registro.

2. Il registro elettronico delle menzioni tradizionali protette è messo a disposizione del pubblico.

Art. 26

Rispetto della protezione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per impedire ovvero far cessare la commercializzazione, incluse le esportazioni, dei prodotti di cui trattasi.

SEZIONE 4

Modifica e cancellazione

Art. 27

Richiesta di modifica

1. Gli articoli da 21 a 24 si applicano mutatis mutandis alla richiesta di modifica di una menzione tradizionale protetta.

2. Quando approva una modifica di una menzione tradizionale, la Commissione registra il nuovo disciplinare con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che approva la modifica.

Art. 28

Richiesta di cancellazione

1. La richiesta di cancellazione della protezione di una menzione tradizionale contiene:

a) il riferimento alla menzione tradizionale cui si riferisce la richiesta di cancellazione;

b) il nome e i recapiti della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione;

c) una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta di cancellazione;

d) l'indicazione dei motivi della cancellazione, di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/33;

e) informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della richiesta di cancellazione.

Se del caso, la richiesta di cancellazione può essere corredata di documenti giustificativi.

2. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate.

Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione considera inammissibile la richiesta di cancellazione e la respinge. La decisione di considerare inammissibile la richiesta è comunicata al suo autore.

Art. 29

Esame della richiesta di cancellazione

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi la richiesta di cancellazione che non sia stata considerata inammissibile a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale invito. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all'autore della richiesta.

Nel corso della verifica di una richiesta di cancellazione la Commissione invita le parti a trasmettere commenti in merito alle comunicazioni delle altre parti entro due mesi dalla data di tale richiesta.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano commenti o non rispettano i termini stabiliti, la Commissione si pronuncia sulla richiesta di cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della protezione della menzione tradizionale in questione in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se sussistono i motivi di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

La decisione di cancellare la protezione della menzione tradizionale è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo di cui trattasi.

4. Ove siano state presentate molteplici richieste di cancellazione riferite a una menzione tradizionale e dall'esame preliminare di una o più di tali richieste si possa trarre la conclusione che non è più possibile continuare a proteggere una menzione tradizionale, la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. La Commissione comunica alle parti che hanno presentato le altre richieste di cancellazione le decisioni che le riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di adozione di una decisione che cancella una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione di cui trattasi ne sono debitamente informati.

5. Non appena una decisione di cancellazione di una menzione tradizionale acquista efficacia, la Commissione sopprime il nome dal registro, conservando traccia della cancellazione.

CAPO IV

COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori

(modificato dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo II sono trasmessi alla Commissione nel modo seguente:

a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185;

b) per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento, tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da I a VII.] (paragrafo soppresso) (1)

[2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione le dichiarazioni di opposizione motivate, la notificazione dell'esito delle consultazioni svolte allo scopo di raggiungere un accordo nell'ambito della procedura di opposizione e delle richieste di cancellazione, di cui rispettivamente agli articoli 11, 12 e 21 del regolamento delegato (UE) 2019/33 tramite posta elettronica utilizzando i moduli riportati rispettivamente negli allegati II, III e VII del presente regolamento.] (paragrafo soppresso) (1)

3. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo III sono trasmessi alla Commissione, tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI.

4. Gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nell'allegato XII, parte B, per ottenere informazioni sui metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del capo III.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26.

Art. 31

Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

(modificato dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 30 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

[2. La Commissione conferma il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i sistemi di informazione.

La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di protezione o di modifica dell'Unione, a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica ordinaria e a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica temporanea.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il nome interessato;

c) la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite i sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).] (paragrafo soppresso) (1)

3. Per le comunicazioni e i fascicoli presentati tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.

La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di protezione o di modifica dell'Unione, a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica ordinaria e a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica temporanea.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il nome interessato;

c) la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.

4. L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26.

Art. 32

Informazioni da rendere pubbliche

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[Le informazioni che la Commissione è tenuta a rendere pubbliche a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e del presente regolamento sono rese pubbliche tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.]

Art. 33

Pubblicazione della decisione

[Le decisioni di conferimento o di rigetto della protezione, le decisioni di approvazione o di rigetto delle modifiche dell'Unione, di cui al capo II, nonché le decisioni di rigetto di opposizioni in quanto inammissibili, di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.] (comma soppresso) (1)

Le decisioni di conferimento o di rigetto della protezione e le decisioni di approvazione o di rigetto delle modifiche, di cui al capo III, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

(1)

Comma soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26.

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

(soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[DOCUMENTO UNICO

«NOME»

DOP/IGP-XX-XXXX

Data della domanda: XX-XX-XXXX

1. Nome o nomi da registrare:

...

2. Paese terzo cui appartiene la zona delimitata:

...

3. Tipo di indicazione geografica:

...

4. Categorie di prodotti vitivinicoli:

...

5. Descrizione del vino o dei vini:

...

5.1. Caratteristiche organolettiche:

Aspetto visivo

Odore

Sapore

5.2. Caratteristiche analitiche:

...

 
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)  
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)  
Acidità totale minima  
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)  
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)  

.

6. Pratiche di vinificazione:

6.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione:

6.2. Rese massime per ettaro:

7. Varietà di viti da cui il vino o i vini sono ottenuti:

...

8. Definizione della zona delimitata:

...

9. Descrizione del legame o dei legami:

...

10. Ulteriori requisiti applicabili:

10.1. Requisiti specifici in materia di condizionamento:

10.2. Requisiti specifici in materia di etichettatura:

10.3. Requisiti supplementari:

11. Controlli

11.1. Autorità competenti o organismi di certificazione responsabili dei controlli:

11.2. Compiti specifici delle autorità competenti o degli organismi di certificazione responsabili dei controlli:]

ALLEGATO II

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA

[barrare con una "X" la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1. Nome del prodotto

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

...

2. Riferimento ufficiale

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

Numero di riferimento:...

Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:...

3. Nome dell'opponente (persona, organismo, Stato membro o paese terzo)

...

4. Recapiti

Persona di contatto: Titolo (sig., sig.ra ecc.): ...Nome: ...

Gruppo/organizzazione/persona singola:...

o autorità nazionale:

Servizio: ...

Indirizzo:

...

Telefono: + ...

Indirizzo di posta elettronica: ...

5. Interesse legittimo (il requisito non si applica alle autorità nazionali)

[Fornire una dichiarazione che illustri l'interesse legittimo dell'opponente. Le autorità nazionali sono esentate da questo obbligo.]

6. Motivi dell'opposizione:

☐ La domanda di protezione, modifica o cancellazione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma dei medesimi articoli.

☐ La domanda di protezione o di modifica è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

☐ La domanda di protezione o di modifica è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché la registrazione del nome proposto lederebbe i diritti del titolare di un marchio commerciale ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7. Elementi dell'opposizione

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione dell'opposizione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. In caso di opposizione basata sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34) fornire i documenti necessari.]

8. Elenco dei documenti giustificativi

[Fornire l'elenco dei documenti inviati a sostegno dell'opposizione.]

9. Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica:]]

ALLEGATO III

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

[barrare con una "X" la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1. Nome del prodotto

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

2. Riferimento ufficiale [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:

3. Nome dell'opponente (persona, organismo, Stato membro o paese terzo)

...

4. Esito delle consultazioni

4.1 E' stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare copia delle lettere che comprovano l'accordo e comunicare tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo (articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013)]

4.2 Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare le informazioni di cui all'articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

5. Disciplinare e documento unico

5.1 Il disciplinare è stato modificato:

... Sì* ... No

*In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche e il disciplinare modificato.

5.2 Il documento unico è stato modificato:

... Sì**... No

** In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato.

6. Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica:]]

ALLEGATO IV

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

[nome registrato] "…"

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una "X" la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1. Richiedente e interesse legittimo

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del richiedente.]

2. Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

☐ Nome del prodotto

☐ Categoria di prodotto vitivinicolo

☐ Legame

☐ Restrizioni in materia di commercializzazione

4. Tipo di modifica

[Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di "modifica dell'Unione" ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.]

5. Modifica (modifiche)

[Fornire una descrizione esauriente e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. La domanda di modifica deve essere completa e comprensibile. Le informazioni fornite in questa sezione devono essere esaurienti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.]

6. Allegati

6.1. Il documento unico consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata

6.2. La versione consolidata del disciplinare pubblicato, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare]

ALLEGATO V

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[nome registrato] "..."

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una "X" la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1. Mittente

Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona delimitata (cfr. articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34).

2. Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione della o delle modifiche ordinarie e le relative motivazioni nonché una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.]

3. Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

...

4. Allegati

4.1. La domanda di modifica ordinaria approvata

4.2. La decisione di approvazione della modifica ordinaria

4.3. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo

4.4. Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata

4.5. Copia della versione consolidata del disciplinare pubblicato, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare]

ALLEGATO VI

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA TEMPORANEA

[nome registrato] "..."

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una "X" la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1. Mittente

Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona delimitata (cfr. articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34).

2. Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee compreso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell'imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di " modifica temporanea " ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.]

3. Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

...

4. Allegati

4.1. La domanda di modifica temporanea approvata

4.2. La decisione di approvazione della modifica temporanea

4.3. La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo]

ALLEGATO VII

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1607 e soppresso dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26)

[RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

[nome registrato] "..."

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una "X" la casella pertinente:] ☐ IGP ☐ DOP

1. Nome registrato di cui si propone la cancellazione

...

2. Stato membro o paese terzo cui appartiene la zona delimitata

...

3. Persona, organismo, Stato membro o paese terzo che presenta la richiesta di cancellazione

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona fisica o giuridica o dei produttori che richiedono la cancellazione (per le richieste concernenti nomi di prodotti di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi di certificazione che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che illustri l'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione (questo obbligo non si applica alle autorità nazionali dotate di personalità giuridica).]

4. Motivi della cancellazione

☐ La conformità al relativo disciplinare non è più garantita (articolo 106, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

☐ Non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi (articolo 106, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

☐ Un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica (articolo 106, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

5. Elementi della richiesta di cancellazione

[Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la richiesta di cancellazione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno della cancellazione. Se del caso, fornire i documenti giustificativi.]

6. Elenco dei documenti giustificativi

[Fornire l'elenco dei documenti inviati a sostegno della richiesta di cancellazione.]

7. Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica:].]

ALLEGATO VIII

DOMANDA DI PROTEZIONE DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) ...

[da completare a cura della Commissione

] Numero di pagine (compresa la presente) ...

Lingua della domanda ...

Numero di fascicolo ...

[da completare a cura della Commissione]

Richiedente

Autorità competente dello Stato membro (*)

Autorità competente del paese terzo (*)

Organizzazione professionale rappresentativa (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Indirizzo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) ...

Persona giuridica (compilare per le organizzazioni professionali rappresentative) ...

Nazionalità ...

Telefono, fax, e-mail ...

Menzione tradizionale di cui è chiesta la protezione ...

Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (*)

Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Lingua ...

Elenco delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette interessate ...

Categorie di prodotti vitivinicoli ...

Definizione ...

Copia delle norme [da accludere]

Nome del firmatario ...

Firma ...

ALLEGATO IX

OPPOSIZIONE A UNA DOMANDA DI PROTEZIONE DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) ...

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) ...

Lingua dell'opposizione ...

Numero di fascicolo ...

[da completare a cura della Commissione]

Menzione tradizionale oggetto dell'opposizione ...

Opponente

Nome dell'opponente (Stato membro o paese terzo, oppure qualsivoglia persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo)

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) ...

Nazionalità ...

Telefono, fax, e-mail ...

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)

- Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario o degli intermediari ...

Indirizzo o indirizzi completi (via e numero civico, città e codice postale, Stato) ...

Diritti anteriori

- Denominazione di origine protetta (*)

- Indicazione geografica protetta (*)

- Indicazione geografica nazionale (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Nome ...

Numero di registrazione ...

Data di registrazione (GG/MM/AAAA) ...

- Marchio commerciale Simbolo ...

Elenco dei prodotti e dei servizi ...

Numero di registrazione ...

Data di registrazione ...

Paese di origine ...

Reputazione/notorietà (*) ...

[(*) cancellare le diciture inutili]

Motivi dell'opposizione

- articolo 27 del regolamento delegato (*)

- articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

- articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (*)

- articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Spiegazione dei motivi ...

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione dell'opposizione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. Se l'opposizione si basa sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente, fornire i documenti necessari.]

Nome del firmatario ...

Firma ...

ALLEGATO X

RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) ...

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) ...

Lingua della richiesta di modifica ...

Numero di fascicolo ...

[da completare a cura della Commissione]

Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica ...

Nome della persona fisica o giuridica che richiede la modifica ...

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) ...

Nazionalità ...

Telefono, fax, e-mail ...

Descrizione della modifica ...

Spiegazione dei motivi della modifica

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione della modifica, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima.]

Nome del firmatario ...

Firma ...

ALLEGATO XI

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) ...

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) ...

Lingua della richiesta di cancellazione ...

Numero di fascicolo ...

[da completare a cura della Commissione]

Menzione tradizionale di cui è richiesta la cancellazione ...

Autore della richiesta di cancellazione

Nome della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione ...

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) ...

Nazionalità ...

Telefono, fax, e-mail ...

Interesse legittimo dell'autore della richiesta ...

Motivi della cancellazione

- articolo 27 del regolamento delegato (*)

- articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

- articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (*)

- articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

- articolo 36, lettera b), del regolamento delegato (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Spiegazione dei motivi della cancellazione ...

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione della cancellazione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. Se la cancellazione si basa sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente, fornire i documenti necessari.]

Nome del firmatario ...

Firma ...

ALLEGATO XII

[PARTE A

MODALITA' PRATICHE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL CAPO II, DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, i metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del capo II, di cui all'articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, le autorità e le persone cui si applica il presente regolamento si rivolgono alla Commissione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

Casella funzionale di posta elettronica: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu] (parte soppressa) (1)

PARTE B

MODALITA' PRATICHE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL CAPO III, DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, i metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del capo III, di cui all'articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, le autorità e le persone cui si applica il presente regolamento si rivolgono alla Commissione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

Casella funzionale di posta elettronica: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu

(1)

Parte soppressa dall'art. 38 del Reg. (UE) 2025/26.