
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 dicembre 2018
G.U.R.I. 18 gennaio 2019, n. 15
Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso e, in particolare, l'art. 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro sei mesi dalla pubblicazione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15, comma 11, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria;
Considerata la necessità di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2017/2096 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, reso con nota prot. 16088 del 27 luglio 2018;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, reso con nota prot. 36074 del 25 ottobre 2018;
Decreta:
Articolo Unico
1. L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2018
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA
Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI
ALLEGATO
(articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1.
E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1.
Materiali e componenti | Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione | Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati |
Piombo come elemento di lega | ||
1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo | ||
1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
2 b). Alluminio contenente, in peso, l'1,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
2 c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo | [1] | |
2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo [1a] | [2] | |
3. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso | [1] | |
4 a). Cuscinetti e pistoni | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
4 b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 | |
Piombo e composti di piombo nei componenti | ||
5 a). Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione [2a] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
5 b). Piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5 a) | [1] | X |
6. Masse smorzanti | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
7 a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
7 b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 | |
7 c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009 | |
8 a). Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
8 b). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
8 c). Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
8 d). Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
8 e). Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso) | [3] | X [4] |
8 f) a). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo | [3] | X [4] |
8 g). Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip | [3] | X [4] |
8 h). Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
8 i). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
8 j). Piombo nelle saldature di lastre laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [4] |
9. Sedi di valvole | Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 | |
10 a). Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: - vetro delle lampadine e delle candele, - materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10 b), 10 c) e 10 d) |
X [5] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) | |
10 b). Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti | ||
10 c). Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
10 d). Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
11. Inneschi pirotecnici | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli X | |
Cromo esavalente | ||
13 a). Rivestimenti anticorrosione | Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 | |
13 b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori | X | |
Mercurio | ||
15 a). Lampade a luminescenza per proiettori | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
15 b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
Cadmio | ||
16. Accumulatori per veicoli elettrici | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
.
[1] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2021.
[1a] Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato.
[2] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.
[2a] Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua di cui al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86.
[3] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019.
[4] Demolizione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
[5] Demolizione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione."