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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2018

G.U.R.I. 12 febbraio 2019, n. 36

Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale;

Visto l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo art. 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferita ai ricercatori di cui al citato art. 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna università del contingente, delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze.(...)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare l'art. 23, commi 2 e 4-bis;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l'art. 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Considerata la necessità di procedere alla ridefinizione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, per la determinazione delle facoltà assunzionali delle università relative al triennio 2018-2020;

Visto l'art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) in cui si prevede che «Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata»;

Visto il decreto 4 maggio 2018 (n. 353) del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; con il quale sono stabiliti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui al predetto articolo 1, comma 672, della legge n. 205 del 2017;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le università con migliori indicatori di bilancio, la possibilità di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto reca disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento delle università statali, per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonchè la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, si prevede che:

a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato Ministero, e inviato, entro quindici giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

3. Le università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio.

4. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012;

b) fino al 31 dicembre 2018, le assunzioni, con la medesima qualifica, di professori o di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso altre università in situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

5. Il piano di cui al comma 2, lettera d), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

6. Il Ministero procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) nonchè alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 2, comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La spesa media annua di cui al comma 2, lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione universitaria inferiore al 50 per cento della spesa relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

8. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto ai commi 2 e 3:

a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;

b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

BUSSETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TRIA

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BONGIORNO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2019, n. 323