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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 13 dicembre 2018

Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera C), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullo "Schema tipo di convenzione per la cessione e I'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale". (Rep. Atti n. 226)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 dicembre 2018.

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera C), che prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni, e province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga promossa l'individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione;

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante "I requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica";

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012, recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015, concernente "Indicazioni in merito al prezzo sanitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni";

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 15/CSR del 2 febbraio 2017, in materia di compensazione della mobilità sanitaria interregionale anni 2014, 2015, 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016;

VISTA la nota in data 2 novembre 2018 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 6 novembre 2018:

VISTA la nota del 29 novembre 2018, con la quale l'ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 12 dicembre 2018, che è stata annullata, considerato l'assenso tecnico comunicato dal Coordinamento Tecnico interregionale in sanità in data 3 dicembre 201 8;

ACQUISITO nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- che l'articolo 6, comma 1, lettera C), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 prevede che con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti in sede di Conferenza Permanente, venga promossa l'individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 e ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge;

- che il citato accordo 206/CSR del 13 ottobre 2011, al punto 6.2 dell'allegato A, prevede che la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali, espleti tra le funzioni di coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intraregionale ed extraregionale, compresa la stipula delle relative convenzioni;

- che pertanto, ai fini della compensazione interregionale, è necessario definire uno schema tipo di convenzione tra le regioni cedenti e le regioni riceventi che stabilisca, in maniera uniforme sul territorio nazionale, le modalità di cessione e di acquisizione programmata di emocomponenti;

SI CONVIENE

1. E' approvato lo schema tipo di convenzione tra regioni e province autonome per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale, che, in allegato A al presente accordo, ne costituisce parte integrante.

2. I dati relativi alla convenzione stipulata sono inseriti nel Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA) e copia della convezione sottoscritta è inviata al Centro nazionale.

3. sangue, ai fini di un completo monitoraggio dell'andamento dei fabbisogni e dei consumi di sangue.

4. Entro sei mesi dalla data del presente Accordo, le regioni e le province autonome recepiscono lo stesso, dandone contestuale attuazione, in base alla propria organizzazione territoriale, procedendo, alla scadenza delle convenzioni in essere, al rinnovo delle stesse secondo l'allegato schema tipo.

5. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente

ERIKA STEFANI

Il segretario

EUGENIO GALLOZZI

ALLEGATO A