
N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Presidente del Consiglio dei Ministri.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2018
Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.
N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", e in particolare l'articolo 4;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), e, in particolare l'articolo 1, commi 602 e 603 che rispettivamente prevedono che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare" e che "per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
VISTA la comunicazione della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, in data 28 febbraio 2017, inviata alle Regioni con la quale vengono indicate le caratteristiche tecniche, individuate dall'INAL, degli immobili ai fini della valutabilità per l'ammissione al Piano di investimento di cui al presente decreto, e si richiede alle stesse di formulare le relative proposte di interventi;
CONSIDERATO che l'INAIL effettuerà la valutazione tecnico-economica dell'investimento alla consegna dei progetti appaltabili ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. 4769 del 27 aprile 2017 del Ministro della salute inviata al Presidente della Conferenza della Regione e delle province autonome, in cui viene indicata la necessità di individuare le iniziative urgenti e di elevata utilità sociale, dando priorità ai progetti che possano essere realizzati dalle Regioni sottoposte a piano di rientro, ai progetti di quelle Regioni che, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 hanno sottoscritto Accordi di programma con accesso a finanziamenti di minore entità, nonché ai progetti finalizzati a consentire l'adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antisismica, con particolare riferimento alle strutture ubicate nelle zone ad alto rischio sismico;
VISTA la nota prot. n. 3131/C7SAN del 22 giugno 2017 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni invia al Ministro della Salute la nota prot. n. 17/77/FS-CR/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che recepisce le risultanze dell'incontro in data 20 giugno 2017, tra i vertici di INAIL, della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e di una delegazione delle Regioni, che definisce che i finanziamenti per le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria devono essere coerenti con il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, e che andrebbero in via prioritaria destinati alla:
a) realizzazione di nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente ad elevato rischio e non convenientemente adeguabile sotto il profilo della sicurezza sismica ed antincendio;
b) realizzazione di nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente strutturalmente ed architettonicamente superato e non adeguabile dal punto di vista funzionale;
c) realizzazione di nuovo immobile in cui saranno allocate funzioni sanitarie per una risposta puntuale, per un determinato bacino di utenza, ad una riscontrabile domanda sanitaria inevasa;
d) realizzazione di nuovo immobile per completare la rete dell'offerta ospedaliera e/o territoriale già prevista nella programmazione regionale e per realizzare economie gestionali ed efficientamento energetico;
e) realizzazione di nuovo immobile che riveste una particolare rilevanza per l'allocazione di attività di eccellenza dell'offerta sanitaria anche sotto il profilo scientifico (IRCSS);
VISTA la nota prot. n. 27235 del 7 settembre 2018 con la quale la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute trasmette all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute la tabella riepilogativa della ricognizione dei fabbisogni in edilizia sanitaria delle varie regioni a valere sui fondi INAIL;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 602 e 603, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono valutabili, nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, individuate nell'unito elenco (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto secondo i criteri di priorità indicati in premessa.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 dicembre 2018
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro della salute
Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Presidente del Consiglio dei Ministri.