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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICADI

PARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 1

CIRCOLARE 12 ottobre 2018, n. 14, prot. n. 14977

Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" - Art. 14 comma 6.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali ed ai Consiglieri comunali dei Comuni siciliani

Ai Commissari Straordinari dei Comuni siciliani

Ai Segretari Comunali

Alle Associazioni rappresentative delle Autonomie locali della Sicilia

LORO SEDI

Con la presente si intendono fornire chiarimenti e indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" che ha aggiunto al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2014, in materia di "democrazia partecipata", i commi 1-bis - 1-ter - 1-quater, rendendo obbligatoria l'adozione di un regolamento comunale in materia.

Si sottolinea l'importanza della portata delle norme sopra indicate, stante quanto illustrato nella circolare n. 5 del 9 marzo 2017 sull'obbligo introdotto dal suddetto articolo 6 che, se disatteso, comporta la restituzione delle somme non utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, ovvero alla applicazione di sanzioni se le somme trasferite, in seguito a verifiche, non siano effettivamente spese secondo le preferenze espresse dalla cittadinanza.

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PREMESSA

Com'è noto, la "democrazia partecipata" è quelli insieme di istituti che prevedono la partecipazione popolare ma riservano agli organi rappresentativi la decisione finale; vi rientrano istituti tradizionali come la petizione, l'iniziativa legislativa popolare, il referendum consultivo ecc. e istituti più recenti come il bilancio partecipativo, il dibattito pubblico, ecc.

Trattasi di uno degli strumenti giuridici più innovativi per ridare sovranità ai cittadini attraverso strumenti utili che prevedono la partecipazione popolare.

Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2014 prevede l'obbligo, per i comuni, di destinare almeno il 2% delle risorse di parte corrente, alla realizzazione di interventi da individuare mediante forme di democrazia partecipata, "utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune".

Per l'utilizzo di tali strumenti di democrazia partecipata, il più recente comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 8/2018, aggiungendo al precitato comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2014 i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, ha reso obbligatoria, per i comuni che non si trovino in uno stato di dissesto dichiarato, l'adozione di uno specifico Regolamento per la realizzazione di un percorso partecipativo, che specifichi nel dettaglio i compiti da svolgere, le scadenze e quant'altro necessario per il raggiungimento di un obiettivo condiviso.

Più in particolare:

Comma 1-bis

A partire dal 2019 è fatto obbligo ai comuni per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata risulti superiore ai 10.000,00 euro di attivare i suddetti strumenti entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Tale attività deve essere espletata con la pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale, in modo da dare la più ampia e diffusa conoscenza a tutti i cittadini.

Comma 1-ter

Per le finalità di cui al comma 1-bis, ogni Comune è tenuto ad adottare un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

a) ogni cittadino, purchè residente nel territorio comunale interessato, può presentare, in forma singola o associata, una proposta progettuale;

b) la valutazione dei progetti acquisiti dalla Amministrazione comunale dovrà essere assunta dalla intera cittadinanza comunale che in tal modo esprimerà una preferenza;

c) il Regolamento dovrà prevedere dettagliatamente tutte le fasi procedimentali così distinte:

- raccolta dei progetti

- valutazione degli stessi

- modalità di selezione

- esito della scelta effettuata

- liquidazione delle somme da attribuire ai progetti.

Nello specifico, pertanto, il Regolamento dovrà prevedere:

- Raccolta dei progetti

La c.d. fase di "raccolta dei progetti" presuppone la conoscenza da parte di tutti i cittadini dell'attivazione del processo partecipativo e dunque necessita di una pianificazione, da parte delle Amministrazioni comunali.

A tale proposito si evidenzia che, pur se la norma non lo precisa, dovrà trattarsi di progetti riguardanti atti o servizi di competenza comunale.

Nel suddetto Regolamento dovrà anche essere specificato il budget della quota riservata al Comune per la democrazia partecipata.

- Valutazione dei progetti

La ammissibilità e la fattibilità dei progetti dovrà essere verificata dagli uffici comunali chiamati a selezionare le proposte ammissibili in quanto munite dei requisiti richiesti, presentate entro i termini fissati, coerenti con gli obiettivi assegnati, ecc.

La esclusione dovrà esser motivata.

- Modalità di selezione

Riguarda la votazione dei progetti ammessi, e dei quali l'Amministrazione comunale ne ha accertato la preventiva fattibilità, attraverso la campagna elettorale ed il voto.

Ciascun Comune deve rappresentare nel regolamento la modalità di presentazione delle proposte alla cittadinanza e della scheda di votazione dove esprimere le preferenze, oltre alle procedure, tempi e modalità di voto.

- Esito della scelta effettuata

L'esito della scelta da parte della cittadinanza, espressa attraverso il voto, deve essere comunicato a tutti gli interessati.

- Liquidazione delle somme da attribuire ai progetti.

Le proposte che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza, costituiranno oggetto di impegno nel bilancio comunale e, successivamente, saranno liquidate le somme ad esse relative, con le modalità che dovranno essere previste dal regolamento.

d) quanto sopra evidenziato dovrà essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale della Amministrazione comunale.

Comma 1-quater

In forza delle disposizioni contenute nel comma 1 quater dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2014, gli obblighi indicati nel medesimo articolo 6 (ossia quello di destinare il 2% delle risorse di parte corrente alla realizzazione di interventi da individuare mediante forme di democrazia partecipata e quello di munirsi, a far data dall'anno 2019 di uno specifico Regolamento per la realizzazione di un percorso partecipativo), non si applicano ai Comuni che si trovano in uno stato di dissesto dichiarato.

Vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali

E' competenza dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica vigilare sull'applicazione della normativa di cui sopra, nel rispetto dei principi che governano le forme di democrazia partecipata e relazionare annualmente agli Organi competenti i risultati conseguiti dalle Amministrazioni comunali nel raggiungimento degli obiettivi auspicati.

Pertanto, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di adottare ispezioni a campione, al fine di verificare che le attestazioni rese dai legali rappresentanti di ciascun Ente siano conformi alla previsione legislativa, attuata nel rispetto del regolamento comunale, salva la adozione di provvedimenti sanzionatori.

L'Assessore

GRASSO

Il Dirigente Generale

MARGHERITA RIZZA

Il Dirigente del Servizio 1

MARIA GIOVANNA DILIBERTO

Il Dirigente dell'Unità di Staff Studi e Contenzioso

MONICA TARDO