
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 22 gennaio 2019, n. 4
G.U.R.S. 1° febbraio 2019, n. 5
Nuovo inventario ex D. Lgs. n. 118/2011 All. 4/3 - Stato patrimoniale della Regione siciliana. Linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria dei beni mobili.
ALLA SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
AGLI UFFICI DEI CONSEGNATARI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
c/o GLI ASSESSORATI REGIONALI
e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
A SICILIA DIGITALE S.p.A.
Premessa
Le presenti disposizioni riguardano esclusivamente le parti relative ai beni mobili che dovranno confluire nell'inventario generale del I Stato patrimoniale della Regione siciliana.
L'art. 64 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno del 2011 definisce che "gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale" e la Regione provvede alla ricognizione almeno ogni 5 anni per i beni mobili.
Le nuove regole di amministrazione attribuiscono un ruolo fondamentale alla gestione del patrimonio e di conseguenza agli inventari, infatti, integrando le informazioni desumibili dall'aggiornamento dell'inventario con le altre informazioni ricavabili dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, è possibile determinare le variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale, quindi giungere alla redazione del conto del patrimonio.
A tale proposito occorre sottolineare che il procedimento d'inventariazione è un'operazione complessa ed indispensabile per la determinazione del valore del patrimonio della Regione siciliana e il processo di armonizzazione contabile, che sta investendo la pubblica amministrazione con il D.Lgs. n. 118/2011, impone una corretta gestione della contabilità economica-patrimoniale.
L'ordinamento contabile precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 non prevedeva l'adozione per le regioni della contabilità economico-patrimoniale che redigevano solo il "Conto del patrimonio".
Fino ad ora, la redazione dell'inventario ha avuto un ruolo secondario nella determinazione delle risultanze contabili nel Rendiconto generale della Regione, con l'avvio "dell'armonizzazione contabile" (D.Lgs. n. 118/2011) la Regione siciliana è chiamata ed obbligata, tra i molteplici adempimenti, ad avere necessariamente un Inventario con valori economici coerenti ed aggiornati ed a codificare le varie voci dell'inventario in relazione al Piano dei conti integrato (All. 6 del D.Lgs. n. 118/2011) al fine di realizzare il raccordo con il Conto economico ed il Conto del patrimonio.
L'amministrazione del patrimonio della Regione Sicilia, sino alla data odierna è stato disciplinato dal D.P.R. n. 254/2002 che continua ad essere applicato, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, in relazione ai soli beni mobili come già sopra indicato.
Tempistica
Il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione si deve effettuare con riferimento alla situazione esistente.
Principali elementi di novità
Per avviare la contabilità economico patrimoniale coerente con i principi dell'armonizzazione, i consegnatari dovranno svolgere alcune attività propedeutiche al fine di permettere l'avvio della contabilità armonizzata con il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- aggiornare l'inventario e/o effettuare una revisione straordinaria di esso al fine di avere una cognizione reale del patrimonio della Regione ed il relativo valore;
- riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali previsto dall'allegato n. 6/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (All. 1);
- applicare i criteri di valutazione previsti dall'allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (All. 2).
Istruzioni per la compilazione del nuovo inventario
Al fine della predisposizione dell'inventario, i consegnatari devono provvedere all'effettiva ricognizione dei beni in dotazione mediante un'apposita commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili costituita normalmente da tre persone o comunque, da componenti in numero dispari, appartenenti al centro di responsabilità o all'ufficio periferico cui afferisce il consegnatario.
La commissione, nominata dal titolare del centro di responsabilità (salva la possibilità di delega), o dal direttore dell'ufficio periferico - deve avere la seguente composizione:
1. il titolare del centro di responsabilità o dell'ufficio periferico che assume la funzione di presidente;
2. il consegnatario;
3. dipendenti in servizio, in numero sufficiente a completarne la composizione.
Nell'ipotesi di uffici di ridotte dimensioni, affinchè possa essere rispettato il requisito minimo di tre componenti, la commissione potrà essere completata con la nomina di altro membro appartenente alla stessa Amministrazione, ancorchè in servizio presso altro ufficio.
La partecipazione alla commissione non dà luogo ad oneri aggiuntivi per la Regione siciliana, per cui non possono essere previsti compensi o rimborsi di sorta.
Eventuali sistemazioni contabili
Con la ricognizione dei beni mobili da parte della commissione è possibile il verificarsi di alcune situazioni cui necessita una sistemazione contabile:
- beni rinvenuti e non registrati, occorre procedere alla loro assunzione in carico tra le sopravvenienze nella categoria di appartenenza mediante l'emissione di buoni di carico, il valore da attribuire va determinato dalla commissione;
- nel caso di errori rinvenuti nelle scritture precedenti, si deve procedere alla conseguente correzione mediante appropriate variazioni in aumento o in diminuzione;
- nel caso di beni non rinvenuti e risultanti mancanti, per i quali, però, esiste regolare autorizzazione al discarico e mai discaricati, occorre procedere alla conseguente eliminazione dall'inventario con l'emissione di un buono di scarico;
- nel caso di beni mancanti per i quali non esiste regolare autorizzazione al discarico, occorre procedere alla segnalazione all'Amministrazione o all'Ufficio competente da cui dipende il consegnatario per l'accertamento delle eventuali responsabilità nonché alla pertinente Ragioneria centrale.
Dopo avere verificato le ragioni della mancanza del bene stesso si procede all'emissione di un buono di scarico.
Si ricorda che per i beni mancanti, deteriorati o distrutti (art. 194 del R.D. n. 827/1924), il discarico inventariale, sotto il profilo contabile, avviene mediante l'adozione di un provvedimento da parte del titolare del centro di responsabilità da cui dipende il consegnatario, e che legittima l'emissione del buono di scarico. Nel caso di colpa da parte del consegnatario o altro funzionario occorre fare la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
Può accadere che, durante la fase della ricognizione dei beni mobili, la commissione reputi che alcuni di essi risultino non più utilizzabili, in questo caso la commissione può procedere alla loro individuazione e sottoporre i beni individuati al parere della specifica commissione per il fuori uso in modo da avviare il relativo procedimento di dismissione.
Si ricorda che, sino al completamento del procedimento di dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili, gli stessi devono restare iscritti in inventario.
Aggiornamento dei valori
Completate le operazioni di ricognizione dei beni ed eseguite le eventuali sistemazioni contabili, la commissione dovrà procedere ad effettuare l'aggiornamento della situazione dei beni effettivamente esistenti che andranno a formare il nuovo inventario.
Il valore di tutti i beni mobili va aggiornato in base al criterio dell'ammortamento, a tale proposito si rimanda ai criteri di valutazione previsti dall'allegato n. 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 (All. n. 2).
Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative:
- non vanno sottoposti all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre dell'anno in corso, in quanto considerati facenti parte dell'anno successivo;
- per i beni rinvenuti nel corso delle operazioni di ricognizione, è la commissione a determinare il valore sulla scorta dell'eventuale documentazione, in mancanza viene utilizzato il criterio della valutazione in base alla stima, tali beni rinvenuti dovranno essere considerati però come acquisiti nel secondo semestre e quindi non immediatamente soggetti all'ammortamento;
- tutti i beni devono essere mantenuti in inventario per l'intero periodo di durata dell'ammortamento, riportando nell'inventario l'annotazione "Beni in corso di ammortamento".
Nuovo Inventario beni mobili
Appena terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori dei beni, che devono risultare nel processo verbale redatto dalla commissione, occorre procedere alla compilazione del nuovo inventario (Mod. 94 C.G.).
Il nuovo inventario comprenderà tutti i beni mobili inventariabili esistenti, cui sarà data evidenza con i modelli sottoelencati:
- modelli 94 C.G. "inventario" - in triplice copia per ciascuna categoria (una copia rimane all'ufficio del consegnatario, l'originale più una copia verranno trasmessi alla Ragioneria centrale competente), il consegnatario apporrà su di essi il proprio timbro e la propria firma;
- le "singole etichette" (per i beni riclassificati);
- mod. 227 P.G.S. "schede per stanza" aggiornate;
- "processo verbale" in triplice copia per categoria.
I consegnatari dovranno trasmettere alle competenti Ragionerie centrali:
- modello 94 C.G. inventario (due copie per ciascuna categoria);
- processo verbale (due copie per ciascuna categoria);
- mod. 96 C.G. giornale di entrata e di uscita (due copie per ciascuna categoria).
Si ricorda che quando non è possibile la firma digitale, il consegnatario oltre a spedire on-line i documenti prodotti li dovrà anche stampare, firmare insieme ai componenti della commissione e trasmettere alla Ragioneria centrale competente.
Modulistica allegata:
Allegato n. 3 - Processo verbale, la sintesi delle operazioni di ricognizione dovrà risultare da apposito processo verbale da redigersi, per ciascuna categoria, in triplice esemplare, secondo l'accluso modello da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti, tenendo pure conto che i lavori istruttori dovranno essere indicati in appositi documenti che resteranno agli atti dell'ufficio cui afferisce il consegnatario, per eventuali verifiche o riscontri successivi.
Il processo verbale deve essere corredato, anche con esiti negativi, dai modelli appresso indicati:
a) Allegato n. 4 - Beni esistenti in uso, riguardante l'elenco dei beni esistenti e rinvenuti in sede di ricognizione;
b) Allegato n. 5 - Beni non rinvenuti o mancanti, recante l'elenco dei beni inventariati, ma non rinvenuti nel corso della ricognizione;
c) Allegato n. 6 - Beni non più utilizzabili, riguardante l'elenco dei beni ritenuti non più utilizzabili o posti fuori uso, per tali beni è opportuno procedere alla dismissione così come indicato dall'art. 14 del D.P.R. n. 254/2002. Tali beni restano iscritti in inventario sino al completo perfezionamento del procedimento di dismissione;
d) Allegato n. 7 - Quadro di raccordo, al termine delle operazioni di ricognizione, occorre redigere un riepilogo dei beni tra la situazione fatturale e le scritture contabili.
Sulla base di detto quadro di raccordo deve essere compilato il nuovo inventario mod. 94 C.G.
Avendo definito le operazioni di nuova inventariazione, ciascun consegnatario trasmetterà i modelli compilati alle Ragionerie centrali.
Le Ragionerie centrali supporteranno i Dipartimenti regionali nello svolgimento delle attività sopra descritte secondo le istruzioni del presente documento.
I Dipartimenti regionali dovranno vigilare e porre in essere ogni iniziativa utile all'immediato espletamento delle attività della commissione per la nuova inventariazione dei beni mobili, dando priorità alle operazioni di aggiornamento del valore dei beni in base ai criteri dell'ammortamento previsti dall'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 (All. n. 2).
Il Ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA