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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2019

G.U.R.I. 6 febbraio 2019, n. 31

Requisiti manageriali e sportivi per le nomine degli organi della società Sport e Salute Spa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri» e, in particolare, l'art. 1 comma 19, lettera a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto in particolare, il comma 633, lettera c), dell'art. 1 della suddetta legge, con il quale si è proceduto a modificare il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, prevedendo la sostituzione delle parole «Coni Servizi Spa» con le parole «Sport e Salute Spa»;

Visto altresì l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, così come modificato dal comma 633, art. 1, lettera d), della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: «Fermo quanto previsto dall'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, concernente la nomina dell'on. dott. Giancarlo Giorgetti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

Vista la nota prot. n. 29 del 9 gennaio 2019, con la quale l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al CONI il previsto parere in ordine ai requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società;

Considerata l'opportunità, al fine di tenere conto delle peculiarità della società Sport e Salute Spa, di individuare specifici requisiti per i componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta società;

Acquisito il parere del CONI in data 24 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1

Requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società Sport e Salute Spa

1. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione della società Sport e Salute Spa, ai sensi del comma 4, dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati. Devono essere, inoltre, in possesso dei (1) requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio; nonchè aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Potranno essere oggetto di valutazione nel conferimento dell'incarico:

a) conoscenza del sistema sportivo e, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza della medicina sportiva e della formazione sportiva, nelle loro varie articolazioni;

b) esperienza nell'esercizio di attività di amministratore o di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo;

c) esperienza nella organizzazione e direzione di strutture di servizio o, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse alloro esercizio;

d) esperienza di funzioni di vigilanza e controllo;

e) consolidata esperienza nella gestione di risorse umane, anche in rapporto alla consistenza organica della società;

f) esperienza di progetti e programmi di sviluppo di rilevanza nazionale o internazionale nonchè esperienza di carattere internazionale, in particolare in ambito sportivo;

g) esperienza nel campo delle nuove tecnologie e dei sistemi e delle applicazioni rispondenti ai fabbisogni generali;

h) conoscenza della lingua inglese e, per candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana;

i) altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell'ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura.

2. Per gli altri organi delle società continuano ad applicarsi criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente.

(1)

Comma modificato con Errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 8 febbraio 2019, n. 33.

Art. 2

Cause di inconferibilità dell'incarico

1. Costituisce causa di inconferibilità dell'incarico:

a) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

1) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

4) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonchè dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) l'emissione a carico del candidato di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Costituisce altresì causa di inconferibilità dell'incarico l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla precedente lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 29 gennaio 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2019

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 378