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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2019

G.U.R.I. 20 marzo 2019, n. 67

Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalità indicate nella stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalità del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato «Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali» con il quale si definisce, in particolare, l'attuazione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni, nonchè di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;

Visto l'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 con il quale è istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che individua l'Agenzia per l'Italia digitale quale soggetto preposto «alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea» e che ne definisce le funzioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera a), del predetto decreto ministeriale, ove è previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese»;

Vista la «Strategia italiana per la banda ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020», approvata dal Consiglio dei ministri in data 3 marzo 2015 in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei, che indirizza gli interventi previsti dai Programmi operativi per l'attuazione dell'obiettivo tematico 2 «Agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè l'impiego e la qualità delle medesime)»;

Vista la «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», emanata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei, indirizza gli interventi previsti dai Programmi operativi relativamente all'obiettivo tematico 1 «Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)» e che coinvolge, per alcuni specifici aspetti, anche l'obiettivo tematico 2 «Agenda digitale (migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè l'impiego e la qualità delle medesime)»;

Considerato che l'Accordo di partenariato per l'uso dei Fondi strutturali e di investimento 2014-2020, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014, definisce, tra i risultati attesi, la «Promozione di nuovi mercati per l'innovazione» e individua, quale strumento attuativo, il rafforzamento e la qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso lo sviluppo di competenze mirate all'impiego del «Pre-commercial public procurement»;

Considerato che la citata «Strategia italiana per la banda ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020», identifica nella promozione delle smart city una delle azioni attraverso cui accelerare la crescita del Paese e individua, tra gli obiettivi strategici, «l'utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali»;

Considerato che la citata «Strategia nazionale di specializzazione intelligente» definisce le specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo e individua, tra gli strumenti di sostegno alle imprese, la domanda pubblica innovativa e, in particolare, l'appalto pre-commerciale e l'appalto di innovazione;

Considerata l'esigenza di promuovere un modello di intervento che miri a un coordinamento più efficace delle strategie promosse dalle Amministrazioni responsabili dei programmi, in grado di incidere sugli obiettivi individuati dalla Strategia italiana per la banda ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020 e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, garantendo altresì un più ampio coinvolgimento del partenariato pubblico-privato, delle municipalità, degli stakeholder privati, delle parti sociali e della società civile;

Ritenuto che lo sviluppo di nuove soluzioni in grado di soddisfare i «fabbisogni smart», individuati dalla Strategia italiana per la banda ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020 e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, potrà generare un impatto positivo sul sistema Paese e portare alla messa a punto di soluzioni tecnologiche replicabili in altri contesti pubblici e privati, con ulteriori ricadute economiche in grado contribuire ad accelerare la crescita imprenditoriale;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 158 relativo ai servizi di ricerca e sviluppo;

Decreta:

Art. 1

Risorse finanziarie disponibili

1. Una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), è attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed è destinata all'attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. L'attuazione dei bandi di cui all'art. 2 o di singole fasi degli stessi di cui al comma 4 del medesimo art. 2 può essere, altresì, finanziata con risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con Fondi strutturali e di investimento europei, nell'ambito di azioni, previste nei predetti Programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero con ordinarie risorse di bilancio di altre amministrazioni interessate, centrali e locali. In tale caso le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile alla contabilità speciale n. 1726 del medesimo Fondo.

Art. 2

Bandi di domanda pubblica intelligente

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono utilizzate per sostenere le imprese e altri operatori economici, anche in collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento delle attività inerenti allo sviluppo, alla prototipazione e alla sperimentazione di nuove soluzioni utili a soddisfare i «fabbisogni smart» del Paese individuati con le modalità di cui al comma 2, in grado, attraverso un significativo avanzamento tecnologico, di migliorare la qualità della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o di generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilevare e a selezionare i «fabbisogni smart» di cui al comma 1 espressi dal Paese, anche avvalendosi di forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto il Ministero dello sviluppo economico provvede attraverso uno o più bandi di gara, emanati in conformità al modello e alla relativa disciplina degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali.

4. Ciascun bando di gara di cui al comma 3 è articolato, con riferimento ai fabbisogni individuati ai sensi del comma 2, nelle seguenti fasi:

a) elaborazione di soluzioni e presentazione di uno studio di fattibilità tecnica della soluzione proposta con la descrizione della stessa;

b) messa a punto di uno o più prototipi e quantificazione dell'offerta tecnico-economica della sperimentazione;

c) realizzazione della soluzione proposta e «rilascio sperimentale» in specifici ambiti territoriali.

5. Ciascun bando di gara definisce, tra l'altro, le modalità per l'acquisizione e/o l'utilizzo dei risultati ai fini di una più diffusa adozione degli stessi da parte della pubblica amministrazione.

6. Per l'attuazione e la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, in conformità con quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dall'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 19 del decreto-legge n. 179 del 2012, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale. Gli oneri relativi alla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, entro il limite del 2 percento delle medesime risorse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019

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