
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/478 DELLA COMMISSIONE, 14 gennaio 2019
G.U.U.E. 25 marzo 2019, n. L 82
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 14 aprile 2019
Applicabile dal: 14 dicembre 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare 'articolo 47, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli alimenti e sui mangimi. In tale quadro sono compresi i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.
2) Il regolamento (UE) 2017/625 dispone per alcune categorie di animali e merci che ciascuna partita sia sottoposta a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri designati di primo ingresso nell'Unione, a causa del rischio che tali categorie di animali e merci possono comportare per la sanità pubblica e la salute animale.
3) Oltre alle categorie di partite già elencate nel regolamento (UE) 2017/625, i prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (prodotti compositi), come pure il fieno e la paglia dovrebbero essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, poiché possono comportare anch'essi un rischio per la sanità pubblica e la salute degli animali.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.
5) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
All'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale ("prodotti compositi")»;
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER