
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/480 DELLA COMMISSIONE, 22 marzo 2019
G.U.U.E. 25 marzo 2019, n. L 82
Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2019. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 marzo 2019
Applicabile dal: 1° aprile 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.
2) E' opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2018. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (3), è stato dell'1,7% nel 2018.
3) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.
5) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2019.
6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2019. E' quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 35 del 15.2.1995.
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure unionali per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004).
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4.
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
1) l'articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «286 900 EUR» è sostituito da «291 800 EUR»;
- al secondo comma, «28 800 EUR» è sostituito da «29 300 EUR»;
- al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «111 400 EUR» è sostituito da «113 300 EUR»;
- al secondo comma, «185 500 EUR» è sostituito da «188 700 EUR»;
- al terzo comma, «11 100 EUR» è sostituito da «11 300 EUR»;
- al quarto comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «86 100 EUR» è sostituito da «87 600 EUR»;
- al secondo comma, la parte di frase «21 600 EUR e 64 600 EUR» è sostituita da «22 000 EUR e 65 700 EUR»;
- al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
- «3 100 EUR» è sostituito da «3 200 EUR»;
- «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «86 100 EUR» è sostituito da «87 600 EUR»;
- al secondo comma, la parte di frase «21 600 EUR e 64 600 EUR» è sostituita da «22 000 EUR e 65 700 EUR»;
c) al paragrafo 3, «14 200 EUR» è sostituito da «14 400 EUR»;
d) al paragrafo 4, primo comma, «21 600 EUR» è sostituito da «22 000 EUR»;
e) al paragrafo 5, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
f) il paragrafo 6 è così modificato:
i) al primo comma, «102 900 EUR» è sostituito da «104 600 EUR»;
ii) al secondo comma, la parte di frase «25 600 EUR e 77 100 EUR» è sostituita da «26 000 EUR e 78 400 EUR»;
2) all'articolo 4, primo comma, «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»;
3) l'articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «143 700 EUR» è sostituito da «146 100 EUR»;
- al secondo comma, «14 200 EUR» è sostituito da «14 400 EUR»;
- al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
- il quarto comma è così modificato:
- «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»;
- «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»;
- al secondo comma, «121 200 EUR» è sostituito da «123 300 EUR»;
- al terzo comma, «14 200 EUR» è sostituito da «14 400 EUR»;
- al quarto comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
- il quinto comma è così modificato:
- «35 900 EUR» è sostituito da «36 500 EUR»;
- «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «35 900 EUR» è sostituito da «36 500 EUR»;
- al secondo comma, la parte di frase «8 900 EUR e 27 000 EUR» è sostituita da «9 100 EUR e 27 500 EUR»;
- al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
- «3 100 EUR» è sostituito da «3 200 EUR»;
- «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «43 000 EUR» è sostituito da «43 700 EUR»;
- al secondo comma, la parte di frase «10 800 EUR e 32 400 EUR» è sostituita da «11 000 EUR e 33 000 EUR»;
- al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
c) al paragrafo 3, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
d) al paragrafo 4, primo comma, «21 600 EUR» è sostituito da «22 000 EUR»;
e) al paragrafo 5, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»;
f) il paragrafo 6 è così modificato:
i) al primo comma, «34 400 EUR» è sostituito da «35 000 EUR»;
ii) al secondo comma, la parte di frase «8 500 EUR e 25 600 EUR» è sostituita da «8 600 EUR e 26 000 EUR»;
4) all'articolo 6, primo comma, «43 000 EUR» è sostituito da «43 700 EUR»;
5) l'articolo 7 è così modificato:
a) al primo comma, «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»;
b) al secondo comma, «21 600 EUR» è sostituito da «22 000 EUR»;
6) l'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al secondo comma, «86 100 EUR» è sostituito da «87 600 EUR»;
ii) al terzo comma, «43 000 EUR» è sostituito da «43 700 EUR»;
iii) al quarto comma, la parte di frase «21 600 EUR e 64 600 EUR» è sostituita da «22 000 EUR e 65 700 EUR»;
iv) al quinto comma, la parte di frase «10 800 EUR e 32 400 EUR» è sostituita da «11 000 EUR e 33 000 EUR»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al secondo comma, «286 900 EUR» è sostituito da «291 800 EUR»;
ii) al terzo comma, «143 700 EUR» è sostituito da «146 100 EUR»;
iii) al quinto comma, la parte di frase «3 100 EUR e 247 300 EUR» è sostituita da «3 200 EUR e 251 500 EUR»;
iv) al sesto comma, la parte di frase «3 100 EUR e 123 800 EUR» è sostituita da «3 200 EUR e 125 900 EUR»;
c) al paragrafo 3, primo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR».
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2019.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER