
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 marzo 2019, n. 38605
G.U.R.I. 25 marzo 2019, n. 71
Certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, per l'anno 2018. (Decreto n. 38605).
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza»;
Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, trova applicazione il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerata la necessità di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13, dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009;
Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 13, comma 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2018, n. 25, di modifica alla circolare 20 febbraio 2018, n. 5, che, a seguito delle richiamate sentenze della Corte costituzionale dispone che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della citata circolare n. 5, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;
Vista l'integrazione del prospetto del monitoraggio semestrale di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 2018, al fine di consentire l'inserimento tra le entrate finali dell'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, in attuazione di quanto disposto con la richiamata circolare 3 ottobre 2018, n. 25; di tali modifiche sono stati informati, con apposita comunicazione, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la Conferenza Stato-regioni, l'ANCI e l'UPI, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo unico del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 2018;
Considerato che gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;
Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 465, della medesima legge sono tenuti ad inviare - utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo art. 1;
Considerato che la scadenza del 31 marzo 2019 per la trasmissione della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018 cade in giorno festivo e che il termine medesimo è prorogato di diritto al 1° aprile 2019;
Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;
Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), del medesimo art. 1, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e al versamento al bilancio dell'ente del 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;
Visto il comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno;
Considerato che la scadenza del 30 giugno 2019 per l'adeguamento della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018 alle risultanze del rendiconto di gestione 2018, cade in giorno festivo e che il termine medesimo è prorogato di diritto al 1° luglio 2019;
Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che, decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
Visto il comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, e l'art. 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. Con riferimento al saldo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Considerato che i commi da 475 a 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplinano le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le sanzioni derivanti dal mancato conseguimento del medesimo saldo accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello della violazione, nonchè il sistema premiale, non trovano applicazione con riferimento al saldo per l'esercizio 2018;
Considerato, altresì, che il citato comma 823 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 mantiene comunque fermi gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016, e, di conseguenza, le sanzioni riferite al ritardato invio della certificazione stessa;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell'abrogazione espressa del sistema sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del saldo per l'esercizio 2018, applicare, in caso di ritardato invio, a prescindere dal saldo conseguito, le sanzioni più favorevoli agli enti locali;
Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2018, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati ad interventi di impiantistica sportiva;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al comma 485 del medesimo art. 1, pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati ad interventi di impiantistica sportiva, agli enti beneficiari di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarietà «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;
Viste le intese sancite nell'esercizio 2018 dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;
Vista la distribuzione degli spazi finanziari nell'ambito del «patto di solidarietà nazionale orizzontale», in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 26 luglio 2018 sul sito della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera q), della legge n. 205 del 2017, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1;
Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che disciplinano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonchè al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti;
Visto il comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 825 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 che dispone che l'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, è abrogato. Con riferimento al saldo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo art. 43-bis;
Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 13 marzo 2019;
Decreta:
Certificazione
1. Le città metropolitane, le province e i comuni, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2018, secondo il prospetto «Certif. 2018» e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti ad inviare la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2018, entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.
3. Gli spazi finanziari acquisiti per l'anno 2018 mediante le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali non utilizzati per le spese per investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018 per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati.
4. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni sostenuti nell'anno 2018 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonchè al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
5. A decorrere dal 2 aprile 2019, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018.
6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2018. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019.
7. Decorso il termine del 1° luglio 2019, ovvero a partire dal 2 luglio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n. 232 del 2016, gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.
Ritardato invio della certificazione
1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, con le modalità precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo d'invio della predetta certificazione del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti.
2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sanzione di cui al comma 475, lettere e), dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 471, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2019 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.
4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2019), ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019). Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del commissario ad acta, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2019), si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e al versamento al bilancio dell'ente del 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta.
5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018 il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2018 dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.
6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento.
7. A decorrere dal 31 maggio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2019.
Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica
1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 per l'anno 2018, sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la certificazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge n. 232 del 2016, sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO