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N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 9, comma 1, del D.MIPAAF 29 ottobre 2021.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 marzo 2019 

G.U.R.I. 26 marzo 2019, n. 72

Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 9, comma 1, del D.MIPAAF 29 ottobre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernete la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e in particolare l'art. 15 con il quale si demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire con proprio provvedimento le modalità di presentazione delle domande per l'iscrizione delle varietà vegetali nei registri nazionali, la relativa documentazione e i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima e i campioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/1976, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che fissa le tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varietà vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerente «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 inerente la disciplina della commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali, che attua la decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 ed in particolare l'art. 1 relativo a modalità di presentazione delle richieste;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di mais-incluso mais dolce e da pop-corn»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di patata»;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale»;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, relativo a «Criteri di valutazione di varietà di Brassica carinata A.Braun (Brassica carinata)»;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di girasole»;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di canapa»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di cereali a paglia (escluso il riso)»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso»;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di lino»;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di sorgo, erba sudanese e loro ibridi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di riso»;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2015, relativo a «Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione»;

Visti, in particolare, gli articoli 2, 4 e 6 del decreto ministeriale 26 maggio 2015, sopraindicato, inerenti, rispettivamente, le scadenze previste per il deposito della domanda di iscrizione, la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo ufficiali, le verifiche connesse alla conformità del campione e gli obblighi dell'utente qualificato in materia di compensi dovuti per l'esecuzione delle prove di campo;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2017, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di soia»;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2017, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di barbabietola da zucchero»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità»;

Ritenuto necessario esaminare il calendario delle attività connesse alla realizzazione delle prove varietali ufficiali, per ridefinire le tempistiche e le scadenze di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2015, al fine di renderle più funzionali alle esigenze operative del Centro di coordinamento delle prove di campo e alla predisposizione del documento «Piano di semina» da parte di questo Ministero;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure operative adottate con decreto ministeriale 26 maggio 2015 sopra indicato;

Decreta:

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Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce la procedura operativa informatizzata finalizzata all'iscrizione delle varietà vegetali di specie agrarie e ortive nei registri nazionali nonchè alla manutenzione dei registri stessi e alla richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.

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Art. 2

Deposito telematico delle domande di iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali

1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, esclusivamente per via telematica mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it».

2. La procedura è consentita al soggetto interessato (costitutore della varietà, avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la procedura disponibile al sito web «http://mipaaf.sian.it».

3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilità dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura.

4. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato 1, colonna D.

5. Per tutte le specie non indicate in allegato 1 e previste dalla direttiva (UE) 2016/2109 della Commissione del 1° dicembre 2016 le domande d'iscrizione devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, entro il 30 giugno, per le specie a semina autunnale ed entro il 30 novembre per le specie a semina estiva.

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Art. 3

Contenuto della domanda d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata on line dall'utente qualificato e deve contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varietà di cui si chiede l'iscrizione;

b) denominazione della varietà indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi del regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009;

c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza;

e) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza;

f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varietà;

g) aziende dove vengono effettuate le prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale;

h) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varietà geneticamente modificata e se è destinata ad essere impiegata come alimento geneticamente modificato;

i) indicazione di attributi previsti nei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà e relativa epoca di semina;

j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore;

d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.

3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varietà ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie.

4. Se la documentazione, di cui al comma 2, è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con opportuna traduzione.

5. Nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'indirizzo http://www.sian.it nella sezione Download/Download Documentazione, sono disponibili i manuali che descrivono in dettaglio le modalità operative della procedura telematica di cui al presente provvedimento.

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Art. 4

Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo

1. Il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove varietali i campioni di semente, nei quantitativi e con le caratteristiche indicate dai decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse, entro i termini di cui all'allegato 1, colonna E.

2. Nel caso di specie agrarie per le quali non risultano adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove, entro i termini previsti dall'allegato 1, i campioni di semente nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 2.

3. Il Centro di coordinamento notifica al Ministero, tramite la procedura informatizzata di cui all'art. 1, il ricevimento dei campioni di semente e la conformità degli stessi alle prescrizioni previste dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse nei termini indicati all'allegato 1, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.

4. Il Centro di coordinamento, al termine dei cicli di prova, elabora il rapporto di esame finale e provvede alla sua trasmissione secondo la modalità previste dal sistema informatico.

5. Concluso l'iter di valutazione della varietà candidata, l'ufficio DISR V, nei trenta giorni successivi all'approvazione della varietà stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione.

6. L'ufficio DISR V provvede a caricare nel sistema informatico il giudizio complessivo sulla domanda presentata.

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Art. 5

Rigetto della domanda e correzione di eventuali anomalie

1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4 del presente decreto, determinerà l'esclusione della varietà candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina.

2. L'ufficio DISR V, qualora la domanda non risulti conforme a quanto previsto dall'art. 3, provvederà a notificare all'utente qualificato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive da apportare mediante procedura telematica.

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Art. 6

Pagamento dei compensi dovuti per le prove d'esame

1. Una volta approvata la domanda di iscrizione, l'ufficio DISR V notifica, all'utente qualificato, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 1, i compensi dovuti annualmente, calcolati sulla base delle tariffe stabilite dai criteri d'iscrizione di cui alle premesse o, in assenza di questi, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente provvedimento.

2. Nel caso siano richieste, in sede di domanda, nella specifica sezione, analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenute ripetibili e significative dal Centro di coordinamento e dal Ministero, il relativo costo sarà addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie.

3. Il soggetto interessato provvede al pagamento dei compensi annuali dovuti per l'effettuazione delle prove di campo ed entro i termini indicati in allegato 1, colonna G, associa alla domanda depositata on-line l'attestato di avvenuto pagamento che deve corrispondere all'importo notificato per via telematica.

4. In mancanza del pagamento annuale notificato nei termini previsti dall'allegato 1 o in presenza di un importo diverso, le varietà associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso.

5. I compensi versati ai fini della copertura dei costi per l'effettuazione delle prove, qualora la varietà venga ritirata prima dell'inizio delle prove suddette, possono essere utilizzati dall'utente qualificato, in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione.

6. Sulla base delle domande di iscrizione approvate, dei pagamenti effettuati e della conformità dei campioni pervenuti presso il Centro di coordinamento, è predisposto, per singola specie o gruppo di specie, il Piano di semina contenente l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, che è adottato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

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Art. 7

Ulteriori applicazioni della procedura informatica di iscrizione ai registri nazionali

1. L'utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non può eliminare o modificare alcun dato inserito.

2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione inclusa nella procedura telematica e descritta nel manuale a disposizione degli utenti. Le richieste saranno oggetto di approvazione da parte dell'ufficio DISR V.

3. Le stesse modalità di cui al comma 2 si applicano alle modifiche da apportare alle varietà già iscritte in caso di richiesta di cancellazione, di variazione di denominazione, di variazione del responsabile della conservazione in purezza, di rinnovo dell'iscrizione e di proroga della commercializzazione di varietà per le quali la domanda di rinnovo non sia stata presentata nei tempi previsti.

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Art. 8

Domande di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione

1. La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varietà in corso di iscrizione, nel registro nazionale, o nel caso di specie ortive nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, è trasmessa dall'utente qualificato esclusivamente tramite una specifica funzione della procedura telematica di cui all'art. 1.

2. Nel caso di varietà vegetali in corso di iscrizione nel registro nazionale l'utente qualificato può depositare la richiesta di cui al comma 1, per le varietà da lui stesso depositate, previa approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'ufficio DISR V e ammissione della varietà alle relative prove di campo.

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Art. 9

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto ministeriale 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2015.

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Art. 10

Entrata in vigore

1. Le date riportate in allegato 1, parte integrante del presente decreto, inerenti il deposito della domanda di iscrizione e la consegna del campione di semente ai fini delle prove di campo sostituiscono le date di scadenza indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse e si applicano a partire dalla data di adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 9, comma 1, del D.MIPAAF 29 ottobre 2021.

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