
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 20 marzo 2019, n. 27592
G.U.R.I. 1 aprile 2019, n. 77
Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2019. (Delibera n. 27592).
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 20 marzo 2019;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;
Visto il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione e che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017, la quale ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,025 per mille, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Vista la propria delibera n. 27580 del 7 marzo 2019 la quale ha confermato, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille, fissandolo per l'anno 2019 nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Ritenuto di dover adottare, come previsto dall'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» per l'anno 2019, al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento;
Delibera:
Articolo Unico
a) di approvare il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019» allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato A);
b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019» allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato B);
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 20 marzo 2019
Il Presidente f.f.: MUSCOLO
Il segretario generale: ARENA
ALLEGATO A
Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019.
Oggetto
1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.
Soggetti tenuti al versamento del contributo
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2019, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
Misura del contributo
1. Per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 7 marzo 2019, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
Termini e modalità di versamento
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019».
2. Per l'anno 2019 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.
Controlli
1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.
Interessi
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2019.
Riscossione coattiva
1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Indebiti versamenti
1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.
ALLEGATO B
Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019
Premessa.
L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa che non può essere superiore a cento volte la misura minima.
Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.
L'Autorità, nell'adunanza del 20 marzo 2019, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2019.
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.
Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato - alla data della delibera dell'Autorità del 7 marzo 2019 - superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
B. Misura del contributo.
Per l'anno 2019, il contributo è pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato dalle società di capitale alla data del 7 marzo 2019.
Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2019, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
C. Modalità e termini di versamento del contributo.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.
Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di pagamento PagoPA.
Tale avviso potrà essere pagato:
presso gli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati;
attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai PSP abilitati;
presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);
presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.
L'elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) all'indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.
Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a «Autorità Garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.
All'atto del versamento tramite bonifico, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.
Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2019 comporta - previo avviso bonario - l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it oppure telefonicamente allo 0647805242 (servizio attivo dal 1° giugno al 31 agosto 2019 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì).