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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 26 febbraio 2019

G.U.R.I. 7 maggio 2019, n. 105

Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'art. 20;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con il quale è stata attuata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione di dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successiva modificazione e integrazione;

Considerato che con nota n. 12557 del 20 aprile 2017 l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha definito le modalità per l'attuazione del decreto legislativo;

Tenuto conto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale biblioteche istituti culturali e diritto d'autore con il supporto del CCPDA e delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati in riscontro alla comunicazione del Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 19 maggio 2017, prot. 10027;

Tenuto conto del parere espresso dal CCPDA nell'adunanza del 20 dicembre 2017;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, attuata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, codificazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, e preso atto che al termine del periodo di status quo non sono pervenute osservazioni da parte della Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica agli utilizzatori delle informazioni relative alle opere e agli altri materiali protetti, di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendente come definiti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Art. 2

Modalità di fornitura delle informazioni

1. Fatti salvi i diversi accordi raggiunti tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, forniscono agli utilizzatori, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, le informazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le modalità e le specifiche tecniche di cui all'allegato del presente decreto.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono notificati dai soggetti interessati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di garantire modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica delle informazioni, gli utilizzatori, nonchè gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Fino ad allora le informazioni di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, possono essere fornite secondo gli standard già adottati su base volontaria nel settore.

2. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, ovvero nel caso di rilevata inidoneità dei sistemi predisposti alle finalità del presente decreto, rilevata altresì l'assenza degli accordi di cui all'art. 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni di cui all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le modalità previste dall'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 396/17/CONS.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2019

Il Ministro: BONISOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 547

ALLEGATO TECNICO

1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, forniscono le informazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le seguenti modalità:

a) le informazioni richieste sono fornite predisponendo sul proprio sito internet una pagina di ricerca che consenta di acquisire le informazioni necessarie e che, utilizzando il linguaggio marcatore eXtensible Markup Language (XML), consenta di estrarre i risultati.

b) al fine di consentire un massimo livello di disambiguazione, la pagina deve contenere non meno di tre campi ricerca, di cui almeno uno tramite operatore «contiene» e deve utilizzare un meccanismo di ranking che consenta di classificare le eventuali risposte multiple ad una medesima query.

2. A titolo meramente esemplificativo, ai fini di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, possono essere indicate, ove disponibili e tenuto conto delle differenti fattispecie, le seguenti informazioni e utilizzati i seguenti criteri redazionali:

a) Informazioni relative alle opere.

i. Il codice identificativo delle opere va indicato utilizzando l'International Standard Musical Work Code (ISWC) o l'International Standard Recording Code (ISRC) o l'International Standard Audiovisual Number (codice ISAN), ovvero l'International Standard Book Number (codice ISBN/ISSN).

ii. Il titolo dell'opera va indicato per esteso ponendo l'eventuale articolo all'inizio (es. Il gatto e la volpe) e specificando, laddove esistente, l'eventuale titolo in lingua italiana.

iii. Laddove due opere abbiano lo stesso titolo e siano state prodotte/distribuite nello stesso anno, quest'ultimo deve essere seguito da un numero romano progressivo (es. 2008 I, 2008 II, etc.).

iv. Laddove l'opera costituisca un episodio di una serie, indicare in sequenza: il titolo dell'opera, il titolo della serie, la stagione a cui si riferisce attraverso un numero progressivo, il numero dell'episodio se esistente.

v. Laddove l'opera sia costituita da più parti o articoli indicare in sequenza: il titolo della parte o episodio o articolo, il titolo dell'opera completa/rivista di cui è parte/da cui è estratto, l'eventuale numero, l'anno di pubblicazione, il codice.

vi. In caso di estratto o ripubblicazione il titolo originale va indicato per esteso ponendo l'eventuale articolo all'inizio.

vii. L'anno di produzione/pubblicazione/rappresentazione/distribuzione dell'opera va indicato in formato numerico esteso aaaa (es. 1977).

b) Informazioni relative agli aventi diritto, ai territori e ai diritti rappresentati.

i. Le informazioni relative all'identificativo di ciascun autore rappresentato vanno indicate fornendo in sequenza: cognome, nome, pseudonimo (se esistente), luogo di nascita, data di nascita nel formato gg/mm/aaaa, codice fiscale, codice Interested Parties Information (IPI).

ii. Le informazioni relative al produttore fonografico vanno indicate fornendo la ragione sociale e il codice Interested Parties Information (IPI).

iii. Le informazioni relative al produttore audiovisivo vanno indicate fornendo la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA.

iv. Le informazioni relative all'identificativo di ciascun artista interprete esecutore rappresentato vanno indicate fornendo in sequenza: cognome, nome, pseudonimo (se esistente), luogo di nascita, data di nascita nel formato gg/mm/aaaa, codice fiscale, ruolo nell'opera (ovvero artista primario/comprimario).

v. I territori oggetto degli accordi sono indicati mediante il codice nome Paese ISO 3166-1 alpha-3.

vi. I diritti attribuiti dai mandanti devono essere indicati con riferimento a quanto specificato nei mandati.

vii. Gli accordi di rappresentanza esistenti sono forniti mediante l'indicazione della data di inizio e della data di fine del mandato nel formato gg/mm/aaaa (es. 01/01/2001).