
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/532 DELLA COMMISSIONE, 28 marzo 2019
G.U.U.E. 29 marzo 2019, n. L 88
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 18 aprile 2019
Applicabile dal: 1° luglio 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio (2), prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Per tali scambi è opportuno utilizzare un formulario tipo che preveda il regime linguistico applicabile.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 (3) della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato al fine di prevedere un formulario tipo.
3) L'articolo 20, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/16/UE dispone che i formulari tipo si limitino agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, della stessa direttiva e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi di cui al suddetto articolo 8 bis ter. Al fine di garantire che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica sia efficace, in particolare qualora più di un intermediario o contribuente pertinente sia tenuto a fornire informazioni, è fondamentale includere un ulteriore campo contenente un numero che si riferisca al meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualora più di un intermediario o contribuente pertinente sia tenuto a presentare informazioni, su tutti gli scambi relativi allo stesso meccanismo dovrebbe figurare un unico numero di riferimento, in modo che sul registro centrale tali scambi possano essere fatti risalire ad un unico meccanismo.
4) Per motivi di coerenza e di certezza del diritto, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe corrispondere alla data di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/822.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 64 dell'11.3.2011.
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:
1) è inserito l'articolo 2 sexies seguente:
«Articolo 2 sexies
Formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «componente» e «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.
2. Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis terdella direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XIII del presente regolamento.
3. Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2011/16/UE sono gli elementi indicati alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, della direttiva e per questi elementi fondamentali il regime linguistico deve essere lo stesso di quello previsto dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.»;
2) l'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato XIII.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
ALLEGATO
«ALLEGATO XIII
Formulario di cui all'articolo 2 sexies
Il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE contiene, oltre agli elementi elencati all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, di tale direttiva, il seguente campo:
a) Numero di riferimento dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.».