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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2019

G.U.R.I. 17 maggio 2019, n. 114

Norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 13 maggio 2019, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese, in osservanza della legge 24 gennaio 1979, n. 18, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Decreta:

Art. 1

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle relative sedi

1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono - per le sedi delle sezioni elettorali da istituire nella circoscrizione consolare di competenza e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalle autorità del luogo - locali idonei allo svolgimento delle operazioni demandate a tali sezioni, evitando, ove possibile, che le stesse siano ubicate presso sedi di partiti politici, di organismi sindacali associativi o di enti di patronato italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione elettorale ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione e di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale.

3. Ove necessario al fine di ottenere la disponibilità dei locali da adibire a sezioni elettorali, i capi degli uffici consolari, in qualità di parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente, provvedono a stipulare i contratti secondo le norme e gli usi del luogo.

4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze, sia necessario variare la sede di una sezione elettorale successivamente al 26 aprile 2019, il capo dell'ufficio consolare, oltre a darne comunque comunicazione alla Direzione centrale dei servizi elettorali presso il Ministero dell'interno, provvede ad informare tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. All'entrata della sede della sezione che è stato necessario variare, deve essere affisso, nel giorno antecedente e durante le ore di votazione, un avviso in lingua italiana che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.

5. Entro il 20 maggio 2019, l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani ivi residenti.

Art. 2

Locali per attività di propaganda elettorale

1. Su richiesta scritta del rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, n. 1) della predetta legge n. 18 del 1979, i capi degli uffici consolari si adoperano per reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse con le rispettive autorità di accreditamento.

2. Nel caso in cui i suddetti locali appartengano allo Stato italiano o ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante o ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che non venga posta in essere alcuna differenziazione di trattamento tra i partiti o gruppi politici interessati.

3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che li utilizzano.

Art. 3

Affissioni di propaganda elettorale

1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici sono sottoscritte da uno dei rappresentanti designati a norma del citato art. 31, primo comma, n. 1), ovvero da un loro mandatario.

2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo sono redatti in lingua italiana, compatibilmente con le intese raggiunte con le autorità di accreditamento ed indicano il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

Art. 4

Accesso a trasmissioni radio-televisive

1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che abbiano avuta ammessa una lista di candidati, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese intercorse con le rispettive autorità di accreditamento.

2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi, ovvero dal loro mandatario.

3. Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

4. Nel rispetto delle intese concluse con le autorità di rispettivo accreditamento, le trasmissioni di propaganda elettorale effettuate su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere comunque diffuse anche in lingua italiana.

5. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5

Polizia dell'adunanza delle sezioni elettorali

1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posta a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. I capi degli uffici consolari, nel rispetto delle intese raggiunte in merito, concordano con le competenti autorità di polizia locale ogni misura idonea ad assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze della sezione elettorale ed evitare che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti delle sezioni elettorali e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, provvedono:

a) a far pervenire ai presidenti di sezione elettorale un'attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti delle sezioni elettorali, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia ed ai presidenti delle sezioni elettorali di stampati recanti il testo del presente articolo, redatti in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6

Relazioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto, alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recepiti nelle intese raggiunte nonchè dei principi di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferendo anche sulle eventuali iniziative adottate.

Art. 7

Disciplina delle operazioni delle sezioni elettorali

1. Per il compimento delle operazioni di costituzione delle sezioni elettorali, delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione, di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale e del loro trasferimento, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale diramano istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse e delle norme in esse richiamate.

Roma, 15 maggio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

MOAVERO MILANESI