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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2019

G.U.R.I. 20 maggio 2019, n. 116

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'Imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2019;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno per l'anno 2018 = 1,03 per l'anno 2019 = 1,02 2017 = 1,04

per l'anno per l'anno 2015 = 1,05 per l'anno 2016 = 1,04 2014 = 1,05

per l'anno per l'anno 2012 = 1,08 per l'anno 2013 = 1,05 2011 = 1,11

per l'anno per l'anno 2009 = 1,14 per l'anno 2010 = 1,13 2008 = 1,18

per l'anno per l'anno 2006 = 1,26 per l'anno 2007 = 1,22 2005 = 1,29

per l'anno per l'anno 2003 = 1,41 per l'anno 2004 = 1,37 2002 = 1,47

per l'anno per l'anno 2000 = 1,55 per l'anno 2001 = 1,50 1999 = 1,57

per l'anno per l'anno 1997 = 1,64 per l'anno 1998 = 1,60 1996 = 1,69

per l'anno per l'anno 1994 = 1,79 per l'anno 1995 = 1,74 1993 = 1,83

per l'anno per l'anno 1991 = 1,88 per l'anno 1992 = 1,85 1990 = 1,97

per l'anno per l'anno 1988 = 2,15 per l'anno 1989 = 2,06 1987 = 2,33

per l'anno per l'anno 1985 = 2,69 per l'anno 1986 = 2,51 1984 = 2,87

per l'anno per l'anno 1982 e 1983 = 3,05 anni precedenti = 3,23

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2019

Il direttore generale: LAPECORELLA