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REGOLAMENTO (UE) 2019/497 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 25 marzo 2019

G.U.U.E. 27 marzo 2019, n. L 85 I

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 marzo 2019

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicazione si veda l'articolo 2.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

2) L'accordo di recesso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 19 febbraio 2019 (2) contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito di alcune norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito. Qualora tale accordo entri in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà nei confronti del Regno Unito durante il periodo di transizione, come previsto dall'accordo, cessando di essere applicabile al termine di tale periodo.

3) Quando la PCP cesserà di essere applicabile al Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva adiacente) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in assenza di un accordo di recesso, le navi dell'Unione rischiano di perdere l'accesso alle acque del Regno Unito e la possibilità di pescare in tali acque a decorrere dal 30 marzo 2019. Ciò avrebbe un impatto significativo sulle attività di pesca della flotta dell'Unione e sulla redditività economica.

4) Le misure già disponibili previste a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) possono essere utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi cui tutta la catena di produzione e di commercializzazione sarà esposta a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione.

5) Il regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce le norme e le disposizioni relative alla concessione di compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. I criteri che disciplinano l'arresto temporaneo non prevedono forme di compensazione per il recesso di uno Stato membro dall'Unione e la conseguente perdita di accesso alle acque di tale Stato e alle relative possibilità di pesca.

6) Oltre alle misure già disponibili a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dal recesso di uno Stato membro dall'Unione, è opportuno rendere disponibili ai pescatori e agli operatori che dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito forme di sostegno pubblico per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

7) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 508/2014 di conseguenza.

8) Gli stanziamenti restanti possono essere utilizzati per sostenere le misure ammissibili che possono attenuare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione.

9) In una logica di semplificazione, gli Stati membri interessati sono invitati a considerare l'opportunità di combinare le modifiche ai propri programmi operativi ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

10) Considerata la necessità di garantire, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, la disponibilità di un sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per l'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte dei pescherecci dell'Unione che dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito qualora il Regno Unito non conceda l'accesso a tali acque a decorrere dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione, che potrebbe avvenire il 30 marzo 2019, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

11) E' opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore entro tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

(2)

GU C 66 I del 19.2.2019.

(3)

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014).

(4)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 1

Modifiche al regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Gli Stati membri hanno la possibilità di superare l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di utilizzare importi inferiori a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo per sostenere le misure di cui all'articolo 33 del presente regolamento se il Regno Unito non concede i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione europea caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per lo svolgimento delle loro attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE).»;

2) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Del contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), non si tiene conto per stabilire se i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo sono superati.»;

3) l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d) per far fronte alle conseguenze derivanti da una situazione in cui il Regno Unito non conceda i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per svolgere le proprie attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020 e il sostegno di cui alla lettera d) di tale paragrafo può essere concesso per una durata massima di nove mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ammissibili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1) Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019.»."

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA