
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/533 DELLA COMMISSIONE, 28 marzo 2019
G.U.U.E. 29 marzo 2019, n. L 88
Regolamento relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° gennaio 2020
Applicabile dal: ---------------
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. Il più recente è il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione (3).
2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari. Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.
5) Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).
6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente (6).
7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD – Standard Sample Description) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.
8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione (7), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
9) E' necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE (8) della Commissione e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE (9) della Commissione, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
11) E' opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
12) Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2019.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 70 del 16.3.2005.
Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018).
Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto» (Pesticide Monitoring Program: Design Assessment). EFSA Journal 2015;13:4005.
Documento n. SANTE/11813/2017 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-11813.pdf nella versione più recente.
SANCO/12574/2014 - «Documento di lavoro sul calcolo dei LOQ in caso di definizioni di residui complesse» (Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions).
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002).
Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006).
Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell'agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2020, 2021 e 2022 rispettivamente entro il 31 agosto 2021, 2022 e 2023. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall'EFSA.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 è abrogato.
Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2019, esso continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2020.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2020/585, a decorrere dal 1° gennaio 2021; tuttavia lo stesso art. 4 dispone che, per i campioni esaminati nel 2020, il presente continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.