
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 23 maggio 2019
G.U.R.S. 21 giugno 2019, n. 29
Bonus figlio 2019 - Criteri e modalità di erogazione del bonus per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 [N.d.R. recte: legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986] di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 della sopra citata legge regionale n. 10/2003, che prevede che "al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali";
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 9, del 26 febbraio 2019). Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 9, suppl. ord., del 26 febbraio 2019). Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-2021;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle procedure per l'ammissibilità delle istanze e per l'erogazione, a valere sul capitolo 183740, del Bonus regionale di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 per l'anno 2019, nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale;
Decreta:
In applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 che prevede il Bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, sono approvati nel documento allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze ai comuni (Allegato B) e per l'erogazione del beneficio relativamente all'anno 2019, nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile.
Con successivo decreto del dirigente generale della famiglia e delle politiche sociali si provvederà al riparto e all'assegnazione ai comuni richiedenti dello stanziamento disponibile per l'attuazione dell'intervento, nonché all'impegno delle somme da erogare ai comuni medesimi, per la successiva attribuzione ai beneficiari.