
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 luglio 2019
G.U.R.I. 18 luglio 2019, n. 167
Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017;
Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 «Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento;
Rilevata inoltre la necessità di correggere, nell'allegato 1 al suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3 «Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle», ove è riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel paragrafo 3.4.1 «Emissione di composti organici volatili» ove è stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario;
Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto;
Decreta:
Modifiche allegato 1 del decreto ministro 11 gennaio 2017
1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 è sostituito dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;
b) al paragrafo 3.2.3 la tabella è sostituita dalla seguente:
Elemento/composto | Mg/kg di legno riciclato |
Arsenico (As) | 25 |
Cadmio (Cd) | 50 |
Cromo (Cr) | 25 |
Rame (Cu) | 40 |
Piombo (Pb) | 90 |
Mercurio (Hg) | 25 |
Cloro (Cl) | 1000 |
Fluoro (F) | 100 |
Pentaclorofenolo (PCP) | 5 |
Creosoto Benzo(a)pyrene | 0,5 |
.
c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantità di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 è sostituito dal valore ≤ 200;
d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 µg/m3» sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2019
Il Ministro: COSTA