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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 aprile 2019

G.U.R.I. 25 luglio 2019, n. 173

Designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e successive modificazioni;

Visto il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010;

Vista la decisione del Consiglio del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche ed alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

Visto l'art. 6 (Autorità competenti e punti di contatto) del regolamento (UE) n. 511/2014, e in particolare il comma 1 che dispone quanto segue: «Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e i recapiti delle autorità competenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti»;

Visto l'art. 7 (Monitoraggio della conformità dell'utilizzatore) del regolamento (UE) n. 511/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione, del 13 ottobre 2015, che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformità dell'utilizzatore e alle migliori prassi;

Ritenuta la necessità di designare più autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014, nonchè per lo svolgimento delle funzioni di punti di controllo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo, stabilendo i relativi compiti e assicurando gli opportuni strumenti di supporto e coordinamento;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 20 settembre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero dello sviluppo economico, reso con nota prot. 25577 del 29 novembre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, reso con nota prot. 10801 del 7 novembre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, reso con nota prot. 4374 del 9 ottobre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero della salute, reso con nota prot. 4256 del 10 ottobre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reso con nota prot. 174603 del 5 ottobre 2018;

Acquisito l'assenso del Ministero per i beni e le attività culturali, reso con nota prot. 25428 del 18 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1

Designazione e compiti delle autorità nazionali competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e il Ministero della salute, sono designati, per quanto di rispettiva competenza, autorità nazionali competenti, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 511/2014.

2. Le autorità nazionali competenti di cui al comma 1, nello svolgimento delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) n. 511/2014, provvedono a:

a) assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, in qualità di punti di controllo, attraverso la ricezione e comunicazione delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, alle autorità nazionali competenti degli altri Stati parte del protocollo di Nagoya ed alla Commissione europea, come previsto dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 e dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866, secondo quanto stabilito al comma 3;

b) adottare i piani dei controlli per la verifica dell'osservanza degli obblighi di conformità da parte degli utilizzatori previsti dall'art. 9, comma 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 511/2014 e dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866, e le eventuali misure e gli interventi correttivi di cui all'art. 9, comma 6;

c) effettuare i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino gli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014, in conformità ad un piano rivisto periodicamente ed elaborato secondo un approccio basato sul rischio;

d) tenere per almeno cinque anni registri dei controlli di cui all'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 511/2014, in cui sono riportati, in particolare, la natura e i risultati dei controlli, nonchè registri delle eventuali misure e degli interventi correttivi di cui all'art. 9, comma 6, del regolamento (UE) n. 511/2014, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sulla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali;

e) elaborare e presentare alla Commissione europea le relazioni sull'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014, come previsto dall'art. 16 del medesimo regolamento;

f) adottare le misure complementari di cui all'art. 13 del regolamento (UE) n. 511/2014.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Agenzia italiana del farmaco ed il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono, in qualità di punti di controllo, le autorità competenti a ricevere, nei rispettivi ambiti di competenza, le dichiarazioni di osservanza della dovuta diligenza rese conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 511/2014, da parte degli utilizzatori di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, al momento dell'ottenimento di finanziamenti per la ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento (UE) n. 511/2014.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Agenzia italiana del farmaco ed il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono, in qualità di punti di controllo, le autorità competenti a ricevere, nei rispettivi ambiti di competenza, le dichiarazioni di osservanza della dovuta diligenza rese conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 511/2014, da parte degli utilizzatori di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, nella fase finale della loro utilizzazione, ovvero nella fase finale dello sviluppo di un prodotto prima della richiesta di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti sviluppati mediante la suddetta utilizzazione o, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all'immissione nel mercato non sia richiesta, nella fase dello sviluppo finale di un prodotto antecedente alla prima commercializzazione nell'Unione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento (UE) n. 511/2014.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, le autorità nazionali competenti si avvalgono del supporto del tavolo tecnico interministeriale di cui all'art. 2.

Art. 2

Tavolo tecnico interministeriale

1. Al fine di fornire supporto alle autorità nazionali competenti nello svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, è istituito un tavolo tecnico interministeriale con il compito di:

a) elaborare e aggiornare il piano dei controlli ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 511/2014;

b) assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio, quali la verifica e la valutazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.

2. Il tavolo tecnico interministeriale è presieduto da un rappresentante delle autorità nazionali competenti di cui all'art. 1 ed è composto da dodici membri, di cui:

a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) due rappresentanti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) due rappresentanti del Ministero della salute;

d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

e) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del tavolo tecnico interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° aprile 2019

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

Il Ministro dello sviluppo economico

DI MAIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

CENTINAIO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

BUSSETTI

Il Ministro della salute

GRILLO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

MOAVERO MILANESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registrazione n. 1-2521