
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/694 DELLA COMMISSIONE, 15 febbraio 2019
G.U.U.E. 6 maggio 2019, n. L 118
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 7 maggio 2019
Applicabile dal: 7 maggio 2019
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 5 bis,
considerando quanto segue:
1) Con regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (2) è stata inserita all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la lettera e), che ha introdotto una forma di finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma che si basano sul rispetto delle condizioni («condizioni di finanziamento») connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi.
2) Tenuto conto della fase in cui si trova attualmente il periodo di programmazione 2014-2020, sono stati presi in esame diversi settori tematici nei quali tale forma di finanziamento potrebbe essere utilizzata efficacemente e apportare benefici in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità di gestione, senza che ciò comporti cambiamenti significativi dei programmi esistenti. Le misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili hanno ricevuto forte sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») e dal fondo di coesione negli anni 2014-2020 e nei periodi di bilancio precedenti. Tali misure costituiscono un settore di sostegno composto da interventi di tipi relativamente omogenei (quali misure di isolamento oppure sostituzione di sistemi di riscaldamento o di apparecchi elettronici con sistemi e apparecchi di efficienza superiore), nei quali i beneficiari o i destinatari finali del sostegno sono spesso, in pratica, persone fisiche o PMI.
3) E' pertanto opportuno stabilire modalità dettagliate per le condizioni di finanziamento delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili e la loro applicazione nell'ambito del quadro giuridico esistente, compresa la metodologia per determinare l'importo corrispondente alle condizioni di finanziamento applicabili e le disposizioni riguardanti le operazioni rimborsate in base alle condizioni di finanziamento. La metodologia dettagliata dovrebbe determinare il collegamento tra l'importo e il rispetto delle condizioni di finanziamento finali, mentre l'importo dovrebbe essere svincolato dal costo delle attività nell'ambito dell'operazione che contribuiranno alle condizioni di finanziamento finali.
4) In particolare, allo scopo di garantire che il metodo di calcolo utilizzato per stabilire l'importo relativo al rispetto delle condizioni di finanziamento tenga debitamente conto di ipotesi ragionevoli basate sulle tendenze prevedibili dello sviluppo tecnologico e dei relativi cambiamenti dei costi di investimento per diversi tipi di intervento che contribuiscono al rispetto complessivo delle condizioni di finanziamento, il periodo di riferimento applicato dovrebbe riferirsi agli ultimi anni per i quali sono disponibili informazioni per investimenti analoghi.
5) E' opportuno specificare come dovrebbero applicarsi in tale contesto le disposizioni esistenti sulle domande di pagamento in conformità all'articolo 131, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
6) E' anche opportuno ricordare che il regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare all'articolo 67, paragrafo 1, e all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), stabilisce prescrizioni specifiche relative alle verifiche di gestione e agli audit per le operazioni rimborsate in base alle condizioni di finanziamento. Tali prescrizioni dovrebbero trovare riscontro nelle disposizioni sulle caratteristiche di questo tipo di operazioni, come specificate al punto 4 dell'allegato. In particolare le verifiche e gli audit non dovrebbero avvenire a livello di singoli investimenti, poiché è il beneficiario a dichiarare il rispetto delle condizioni di finanziamento all'autorità di gestione. Inoltre i documenti giustificativi delle spese sottostanti non dovrebbero essere soggetti a audit né a verifiche di gestione, in quanto gli importi connessi alle operazioni sono prestabiliti.
7) In merito alle misure di cui al presente regolamento sono stati consultati gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3), in conformità all'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
8) Per garantire che le autorità designate possano avvalersi in modo efficace delle nuove disposizioni che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 a norma dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013,.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).
Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016).
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità dettagliate delle condizioni di finanziamento da rispettare per il rimborso delle spese ai beneficiari da parte dell'autorità di gestione nel caso di finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e la loro applicazione.
2. I finanziamenti non collegati ai costi sono ammessi nei settori di spesa delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili, come indicato particolareggiatamente nell'allegato.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «condizioni di finanziamento»: le condizioni che devono essere rispettate per il rimborso delle spese nel caso di finanziamenti non collegati ai costi; consistono in una serie di condizioni di finanziamento intermedie e finali, volte al conseguimento di un obiettivo prestabilito;
2) «operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento»: singola operazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013, composta da tutti i compiti attuati per rispettare le condizioni di finanziamento intermedie e finali.
Modalità delle condizioni di finanziamento e della loro applicazione
1. Le condizioni di finanziamento finali sono determinate in conformità all'allegato.
2. Le modalità di applicazione delle condizioni di finanziamento, per quanto riguarda la metodologia per la determinazione del relativo importo prestabilito delle spese da rimborsare e la presentazione di informazioni alla Commissione sulle caratteristiche dell'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento, sono determinate in conformità all'allegato.
Elementi delle domande di pagamento
1. I costi, calcolati sulla base applicabile, da indicare nelle domande di pagamento a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono costituiti dall'importo prestabilito corrispondente a ciascuna condizione di finanziamento soddisfatta. L'importo è indicato nella domanda di pagamento insieme al riferimento dell'operazione in questione, in conformità al modello per le domande di pagamento stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (1).
2. L'importo complessivo delle spese ammissibili per un'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento non supera l'importo prestabilito delle spese corrispondenti alla condizione di finanziamento finale calcolata in base alle metodologie di cui all'allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014).
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Modalità relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione alle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili dell'obiettivo tematico 4 per il FESR e il Fondo di coesione.
2. Condizione di finanziamento finale
1) La condizione di finanziamento finale per le misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili è il conseguimento di efficienza energetica, sotto forma di risparmio energetico espresso in kWh/anno o di riduzione delle emissioni espressa in tonnellate di CO2, come descritti negli indicatori comuni di output di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1301/2013.
2) Il risparmio energetico, espresso in kWh/anno, o la riduzione delle emissioni espressa in CO2, sono determinati ricorrendo a uno dei metodi di calcolo definiti nell'allegato V, punto 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. Metodologia per stabilire l'importo corrispondente alla condizione di finanziamento finale
1) Per l'applicazione della condizione di finanziamento finale l'importo delle spese ammissibili corrispondente alla condizione di finanziamento finale è stabilito con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su uno dei seguenti elementi:
a) dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
b) dati storici verificati riguardanti misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili.
2) Il metodo di calcolo tiene conto di ipotesi ragionevoli che riguardano le tendenze e i probabili cambiamenti tecnologici che possono incidere sui costi degli investimenti previsti, che contribuiscono al rispetto della condizione di finanziamento finale durante il calendario previsto di realizzazione dell'operazione.
4. Caratteristiche delle operazioni rimborsate in base alle condizioni di finanziamento
Per l'applicazione delle condizioni di finanziamento vale quanto segue:
a) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento riguarda la realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi del programma;
b) il beneficiario dell'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento è l'autorità di gestione, o un organismo intermedio, che ha preso le misure necessarie a un'adeguata separazione delle funzioni conformemente all'articolo 125, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
c) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento viene attuata secondo un calendario pianificato per il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento intermedie o finali;
d) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento è completata o attuata completamente prima della fine del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) in sede di determinazione delle condizioni di finanziamento intermedie sono stabiliti in anticipo gli importi corrispondenti delle spese;
f) il meccanismo per misurare e monitorare i progressi verso il rispetto delle condizioni di finanziamento consente la verifica del rispetto di ogni condizione di finanziamento;
g) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento è esclusa dalla popolazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in relazione al campione di operazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Trasmissione delle informazioni alla Commissione
Gli Stati membri trasmettono informazioni alla Commissione sugli elementi di cui ai punti 2, 3 e 4, descrivendo, prima dell'inizio dell'attuazione, in quale modo funzionerà l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento.
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012).