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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2019

G.U.R.S. 9 agosto 2019, n. 37

Soglie prescrittive per il triennio 2019-2021.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto l'art. 7 della citata legge n. 405/01, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in particolare, l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato D.L. n. 269/2003";

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 181 e 183;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 796, lettera 1);

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure di risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata" ed, in particolare, l'art. 9;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge n. 232/2016, che ha definito all'articolo 1, comma 399, il nuovo tetto della spesa farmaceutica convenzionata a partire dall'anno 2017, pari al 7,96% del FSN;

Visto il D.A. n. 552/16, con il quale sono stati individuati parametri di riferimento, in termini di spesa massima, per il triennio 2016-2018 nell'ambito delle categorie che nel 2015 presentavano maggiori criticità, in termini di scostamento del numero delle prescrizioni e relativa spesa rispetto alla media nazionale;

Considerato che, nonostante una contrazione della spesa farmaceutica convenzionata registrata nel triennio 2016-2018, permangono delle criticità in alcune classi di farmaci, in termini di scostamento del numero delle prescrizioni e relativa spesa rispetto alla media nazionale;

Considerato che, da un'analisi effettuata attraverso i dati Hyqvia, i farmaci per i quali attualmente si rilevano maggiori criticità, in termini di scostamento del numero delle prescrizioni e relativa spesa rispetto alla media nazionale, sono quelli appartenenti alle categorie A02 - Farmaci per disturbi correlati all'acidità, A10 - Farmaci usati nel diabete, C09 - Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina, C10 - Sostanze modificatrici dei lipidi, G04 - Urologici, J01 - Antibatterici per uso sistemico, J02 - Antimicotici per uso sistemico, M01 - Farmaci antinfiammatori ed antireumatici, M05 - Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa;

Ritenuto di dover individuare specifici obiettivi per il triennio 2019-2021, sia in ambito regionale che a livello di ciascuna ASP, per ciascuna delle categorie sopra elencate, in termini di spesa lorda, attraverso la valorizzazione del numero di DDD pro capite registrate nel 2018 nel resto del territorio nazionale e la spesa lorda per DDD, registrata a livello regionale, affinché, nel corso del triennio 2019-2021 si arrivi progressivamente all'allineamento dei consumi in termini di DDD registrati nel resto del territorio nazionale (con la realizzazione nel 2019 e nel 2020 rispettivamente del 30% e 60% delle economie - in termini di differenziale tra spesa da realizzare e spesa registrata nell'anno 2018 - di quelle da realizzare nel 2021);

Ritenuto per la categoria A10 - Farmaci usati nel diabete, di dover tener conto della maggiore prevalenza della patologia a livello regionale, riducendo l'obiettivo delle economie da realizzare del 20% rispetto al valore standard (dato allineato al valore registrato nel resto d'Italia nel 2018) individuato per le altre categorie;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, le AA.SS.PP. devono tendere ai parametri di riferimento indicati nelle tabelle di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, in termini di spesa massima da sostenere per ciascuna delle seguenti categorie:

A02 - Farmaci per disturbi correlati all'acidità,

A10 - Farmaci usati nel diabete,

C09 - Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina,

C10 - Sostanze modificatrici dei lipidi,

G04 - Urologici,

J01 - Antibatterici per uso sistemico,

J02 - Antimicotici per uso sistemico,

M01 - Farmaci antinfiammatori ed antireumatici,

M05 - Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa.

Art. 2

Adempimenti a carico delle Aziende sanitarie provinciali I direttori generali delle AA.SS.PP. devono provvedere a:

2.1) individuare, attraverso il supporto del coordinatore dell'area territoriale, del direttore delle cure primarie, del responsabile del servizio farmaceutico e dei referenti farmacisti e della medicina di base per l'appropriatezza prescrittiva, e sentiti i comitati aziendali di medicina generale, i Comitati aziendali di pediatria e i Comitati consultivi zonali per la specialistica ambulatoriale, specifici obiettivi per i singoli medici prescrittori, ed eventuali sistemi da attivare in caso di superamento degli stessi, affinché a livello provinciale vengano raggiunti i valori previsti di cui all'Allegato A;

2.2) trasmettere a questo Assessorato specifica relazione contenente le risultanze dei lavori prodotti per l'individuazione di quanto previsto al punto 2.1);

2.3) rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali medicinali secondo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche ed eventuali limitazioni previste dalla nota AIFA e/o da provvedimenti nazionali e regionali;

2.4) effettuare mensilmente la verifica del rispetto dei parametri di cui all'allegato A del presente decreto;

2.5) trasmettere mensilmente a ciascun medico prescrittore apposito report sulle categorie sopra citate riportando le percentuali di scostamento dei consumi generati dalle proprie prescrizioni rispetto ai parametri individuati, di cui al punto 2.1 del presente decreto ed attivare i sistemi previsti in caso di superamento degli obiettivi assegnati.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto saranno oggetto di specifico monitoraggio periodico le cui risultanze saranno funzionali alla valutazione dell'attività dei direttori generali. Le disposizioni medesime potranno essere modificate sulla base di eventuali osservazioni rese dai ministeri affiancanti, cui il presente provvedimento verrà trasmesso attraverso il sistema documentale SIVEAS.

Art. 4

Le categorie terapeutiche di cui all'articolo 1 potranno essere integrate sulla base dei risultati relativi ai consumi registrati nel periodo 2019-2021.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione; le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Palermo, 29 luglio 2019.

RAZZA