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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 luglio 2019

G.U.R.I. 13 agosto 2019, n. 189

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 124 del 29 maggio 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 9 gennaio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2018;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2019;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO