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BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2019

G.U.R.I. 13 agosto 2019, n. 189

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

TESTO COORDINATO (al Provv. Banca d'Italia 13 giugno 2023)

Con il presente provvedimento si emanano disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a:

a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17-30) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);

b) gli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali 1.

Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica.

Le previsioni del decreto antiriciclaggio e degli orientamenti congiunti recepite dalle disposizioni sono caratterizzate da un notevole grado di dettaglio. Pertanto, in considerazione dei ristretti margini di discrezionalità lasciati alla disciplina secondaria, non è stata condotta, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, un'analisi di impatto formalizzata.

Le disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta.

I destinatari si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d'Italia si attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti.

Roma, 30 luglio 2019

Il Governatore: VISCO

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(1) Gli orientamenti congiunti sono disponibili al seguente link: https://eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on +Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI (1)

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

[ALLEGATO 3(2)

(1)

Per le modifiche al presente si rimanda all'art. 1, comma 1, del Provv. Banca d'Italia 13 giugno 2023, a decorrere dal 2 ottobre 2023.

(2)

Allegato abrogato dall'art. 1, comma 2, del Provv. Banca d'Italia 13 giugno 2023, a decorrere dal 2 ottobre 2023.