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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 18 luglio 2019

G.U.R.S. 16 agosto 2019, n. 38

Vendite promozionali e saldi di fine stagione per il biennio 2020-2021.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;

Visti la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l'art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l'art. 96 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, di modifica della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;

Visto il comma 3 dell'art. 7 della succitata legge regionale n. 9, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI, di stabilire con proprio decreto il periodo di svolgimento delle vendite promozionali per il biennio successivo;

Vista la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della medesima legge regionale n. 9, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI, di stabilire con proprio decreto le date di svolgimento dei saldi estivi e dei saldi invernali per il biennio successivo;

Visti i DD.AA. n. 2423/1.S del 19 ottobre 2017, n. 946/1.S del 15 giugno 2018, n. 2353/1.S dell'11 dicembre 2018 e n. 1858 del 31 maggio 2019, con i quali sono state emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e alle vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2018-2019;

Considerato che occorre stabilire il periodo di svolgimento delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione o saldi per il successivo biennio 2020-2021;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori, nella riunione del 25 giugno 2019 tenutasi nei locali dell'Assessorato regionale per le attività produttive;

Considerato che nella succitata riunione le organizzazioni di categoria hanno reso parere favorevole, a maggioranza dei presenti, in ordine alla data di inizio dei saldi invernali per il 2 gennaio e quelli estivi per l'1 luglio;

Considerato, altresì, che le organizzazioni di categoria hanno reso parere favorevole all'unanimità, in ordine alla possibilità di effettuare le vendite promozionali tutto l'anno, con esclusione dei periodi stabiliti per i saldi di fine stagione e nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Le vendite promozionali per il biennio 2020-2021 possono essere effettuate dal giorno 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.

Art. 2

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2020-2021 possono essere effettuate dal 2 di gennaio al 15 marzo.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo del biennio 2020-2021 possono essere effettuate dall'1 luglio al 15 settembre.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 18 luglio 2019.

TURANO